:: venerdì 29 marzo 2024  ore 15:15
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.C. SRL - Amministrazione > SRL Amministrazione
I.C.1 - (DETERMINAZIONE DELLE FORME DI AMMINISTRAZIONE NON COLLEGIALE - 1° pubbl. 9/04)
La previsione dell’atto costitutivo di affidare l’amministrazione congiuntamente o disgiuntamente agli amministratori anziché in forma collegiale ex art. 2475, comma 3, c.c., può anche non prevedere in concreto quale forma di amministra-zione non collegiale viene adottata, congiunta o disgiunta, rimettendo tale de-terminazione alla decisione dei soci di nomina degli amministratori.

I.C.2 - (AMMISSIBILITÀ DEI SISTEMI MONISTICO E DUALISTICO - 1° pubbl. 9/04)
È inammissibile nella s.r.l. l’adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di s.p.a., anche se subordinati risolutivamente all’insorgere dell’obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2477 c.c.

I.C.3 - (CONFIGURABILITÀ NECESSARIA DI UN ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04)
Stante la natura di società di capitali della s.r.l., deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso che lo statuto preveda che l’amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti.

I.C.4 - (QUALIFICA DEI SOCI CHE COMPIONO DIRETTAMENTE ATTI GESTORI EX ART. 2479 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La previsione statutaria che, limitando i poteri dell’organo amministrativo, attri-buisce funzioni gestorie direttamente ai soci, non comporta come conseguenza l’acquisto della qualifica di amministratori per i soci ma soltanto l’assunzione da parte di questi della responsabilità illimitata nell’ipotesi prevista dall’art. 2476, comma 7, c.c.

I.C.5 - (RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELL’ESECUZIONE DI ATTI GE-STORI DECISI DAI SOCI EX ART. 2479 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
Ai sensi dell’art. 2479 c.c. è possibile che l’atto costitutivo riservi alla competenza dei soci tanto il potere di dare autorizzazioni all’organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, quanto quello di adottare direttamente decisioni riguardanti l’amministrazione. In quest’ultimo caso è opportuno che la clausola che attribuisce tale competenza preveda espressamente il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art. 2476, comma 7, c.c., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli ammi-nistratori ma dall’organo amministrativo.

I.C.6 - (DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO ADOTTABILI ALL’UNANIMITÀ - 1° pubbl. 9/04)
Per le competenze inderogabili dell’organo amministrativo previste dall’art. 2475, ultimo comma, c.c., non è ammissibile una clausola che preveda l’unanimità dei consensi: ciò urta contro la necessaria facilità deliberativa di det-to organo, che - se compromessa - metterebbe in pericolo la vita stessa della so-cietà determinando un insuperabile immobilismo. In tali ipotesi deve ritenersi che l’organo amministrativo funzioni secondo le piene regole della collegialità.

I.C.7 - (AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA E OPPOSIZIONE EX ART. 2257 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile – con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 c.c.

I.C.8 - (COAMMINISTRAZIONE E DECISIONI DA ADOTTARE IN FORMA COLLEGIALE - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, ovvero congiuntamente all’unanimità o anche a maggioranza, richiede comunque che, nelle materie di cui all’art. 2475, ultimo comma, c.c., l’adozione delle decisioni degli amministra-tori avvenga in forma collegiale.

I.C.9 - (AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA E CLAUSOLE DISCIPLINANTI L’OPPOSIZIONE - 1° pubbl. 9/04)
È ammissibile una clausola statutaria che - in caso di amministrazione plurima disgiuntiva - riservi la competenza a decidere sull’opposizione ai soli componenti l’organo amministrativo.
In tal caso peraltro sarà necessario prevedere che la decisione dovrà essere pre-sa con maggioranza calcolata per teste, in particolare quando lo statuto preveda la possibilità che amministratori siano anche non soci o quando di fatto non tut-ti i soci siano amministratori.

I.C.10 - (RESPONSABILITÀ DEI SOCI CHE DECIDONO SULL’OPPOSIZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - 1° pubbl. 9/04)
In caso di amministrazione plurima disgiuntiva, salvo diversa disposizione statu-taria, la competenza a decidere sull’opposizione che ciascun amministratore può sollevare contro l’operazione che un altro amministratore intende concludere, spetta a tutti i soci con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., con maggioranza cal-colata in base alla partecipazione al capitale sociale.
In tal caso il rinvio di cui all’art. 2257 c.c. deve essere inteso come atto di gestio-ne di competenza dei soci, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell’art. 2476 comma 7 c.c. in solido con gli amministratori che vi daranno esecu-zione.

I.C.11 - (AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA A NON SOCI - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone è ammissibile anche qualora preveda che gli am-ministratori possano essere non soci.

I.C.12 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all’art. 2258 c.c.

I.C.13 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA AFFIDATA ESCLUSIVAMENTE A SOCI - 1° pubbl. 9/04)
Qualora l’atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteral-mente indicato dall’art. 2258 c.c.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali.

I.C.14 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA AFFIDATA ANCHE A NON SOCI - 1° pubbl. 9/04)

È ammissibile una clausola statutaria con la quale si preveda che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza anche nell’ipotesi in cui pure si preveda che gli amministratori possano essere non soci ovvero in concreto non tutti i soci siano amministratori. In tal caso la maggioranza deve essere calcolata per teste.
È tuttavia in facoltà dell’autonomia statutaria riservare categorie di atti di ge-stione alla competenza delle decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 2479 c.c., per le quali invece la maggioranza è calcolata in funzione della partecipazione al capi-tale.

I.C.15 - (AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO - 1° pubbl. 9/04)
In presenza di consiglio di amministrazione, è possibile la delega delle funzioni solo in forza di esplicita clausola statutaria o di decisione dei soci.
L’atto costitutivo o i soci possono disciplinare liberamente l’istituto della delega; in mancanza è applicabile per analogia la disciplina dettata in materia per la s.p.a.

I.C.16 - (DIVIETO DI CONCORRENZA PER GLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
Stante l’incertezza dell’applicabilità in via analogica delle norme della s.p.a. alla s.r.l., è opportuno che l’atto costitutivo disciplini l’applicabilità o meno agli am-ministratori del divieto di concorrenza.

I.C.17 - (RAPPRESENTANZA NELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)

Non è ammissibile una clausola che preveda la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione per rappresentanza, stante il carattere prettamente fiduciario dell’incarico amministrativo.

I.C.18 - (TELECOMUNICAZIONE NELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)

È legittima una clausola che preveda per le s.r.l. il mezzo della telecomunicazione per le riunioni del consiglio di amministrazione.

I.C.19 - (ATTRIBUZIONI DI COMPETENZE ESCLUSIVE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04)
Stante il tenore dell’art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5, c.c., l’attribuzione alla compe-tenza esclusiva dell’organo amministrativo non può essere stabilita nell’atto co-stitutivo al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale (artt. 2481, 2505, comma 2, e 2505 bis, comma 2, c.c.). Non può essere pertanto adottata per le s.r.l. una clausola che riproduca il disposto dell’art. 2365, comma 2, c.c.

I.C.20 - (APPLICABILITÀ ALLA S.R.L. DELL’ART. 2361, COMMA 2, C.C. - 1° pubbl. 9/04)
Nonostante il mancato richiamo dell’art. 2361, comma 2, c.c. (assunzione di par-tecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbliga-zioni delle medesime), tale disposizione si ritiene direttamente applicabile anche nella s.r.l. e quindi costituisce un limite legale al potere di gestione degli ammi-nistratori in forza della previsione dell’art. 111 duodecies disp. att. c.c., che con-templa l’obbligo della redazione del bilancio secondo le norme dettate per le s.p.a a carico delle s.n.c. e s.a.s. quando tutti i soci a responsabilità illimitata sia-no società di capitali.

I.C.21 - (CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
Il conflitto di interessi di cui all’art. 2475 ter c.c., attiene all’esercizio del potere di amministrazione e non a quello eventuale di rappresentanza, pertanto un amministratore che ha la rappresentanza della società può validamente rappre-sentare la medesima nell’attuazione di una decisione di amministrazione con la quale sia in conflitto se non ha concorso alla sua formazione o se il suo voto non è stato determinante. In tal caso è opportuno che la delibera contenga anche l’autorizzazione a contrarre con se stesso.

I.C.22 - (PROCURATORI GENERALI - 1° pubbl. 9/04)

È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori genera-li che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere ge-storio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o ca-tegorie di atti.

I.C.23 - (CLAUSOLA DI DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

I.C.24 - (CONSIGLIO DI DUE MEMBRI - 1° - pubbl. 9/04)
È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

I.C.25 - (CLAUSOLA DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente pur-ché il consiglio sia composto da più di due membri.

I.C.26 - (NOMINA PER ACCLAMAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.

I.C.27 - (AMMISSIBILITÀ DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT IN CA-SO DI COAMMINISTRAZIONE - 1° pubb. 9/06)
L’eventuale clausola di uno statuto di società a responsabilità limitata che pre-veda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessino tutti gli amministratori opera anche nel caso di coamministrazione congiuntiva o di-sgiuntiva.
È comunque legittimo limitare statutariamente l’efficacia di detta clausola al fine di renderla applicabile solo ad una o ad alcune forme di amministrazione pluri-soggettiva: collegiale, coamministrazione congiuntiva, coamministrazione di-sgiuntiva.

I.C.28 - (TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O DI TALUNI DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT - 1° pubb. 9/06)
Nelle società a responsabilità limitata il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o di taluni amministratori cessino tutti gli amministratori sono applicabili per analogia le norme dettate al riguardo per le società per azioni, anche nel caso che la forma di amministrazione prescelta sia quella della coam-ministrazione congiuntiva o disgiuntiva. Pertanto la rinuncia di uno o di taluni amministratori nei modi che rendono applicabile detta clausola provoca la ces-sazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c.:
- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando l’organo amministrativo non si è ricostituito;
- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza degli amministratori; le cessazioni per rinuncia successi-ve sono efficaci dal momento in cui l’organo amministrativo si è ricostituito.
Gli amministratori rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
b) in presenza del collegio sindacale e di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli am-ministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

I.C.29 - (REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E RISARCIMENTO DEL DANNO IN AS-SENZA DI GIUSTA CAUSA - 1° pubb. 9/06)
Il mancato richiamo al comma 3 dell’art. 2383 c.c nella disciplina dell’amministrazione della società a responsabilità limitata contenuta nell’art. 2475 c.c. deve essere interpretato come segue:
- gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente pre-viste dallo statuto;
- è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato;
- è dovuto il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato.
È comunque sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statu-taria, sia limitando il poter di revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa.

I.C.30 - (CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA – 1° pubbl. 9/07)

Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve rite-nersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.
In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disci-plina statutaria.

I.C.31 - (LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE CHE CONSENTONO LA DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI DA PARTE DELLE MINORANZE – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
È ammissibile che lo statuto di una s.r.l. - senza ricorrere allo strumento dei dirit-ti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. - preveda per la nomina degli ammini-stratori:
a) il voto di lista;
b) la possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze inferiore agli amministratori da eleggere;
c) norme particolari che consentano alle minoranze di designare alcuni ammini-stratori.
Tali eventuali previsioni statutarie devono ritenersi legittime in quanto integra-no la diversa disposizione dell’atto costitutivo volta a derogare alle regole ordi-narie di nomina degli amministratori ammessa dall’art. 2475, comma 1, c.c., sen-za derogare al principio della proporzionalità del diritto di voto previsto dall’art. 2468, comma 2, c.c.

Motivazione
L’Orientamento sviluppa espressamente ed amplia un tema di cui si trova traccia già nel precedente Orientamento I.B.22 (Nomina dei com-ponenti gli organi sociali a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse previsioni statutarie - 1° pubbl. 9/07) a proposito del voto di lista.
Il tema, come indicato nel titolo del presente Orientamento, è quello se siano legittime in ambito s.r.l. clausole statutarie che consentano la designazione di amministratori da parte delle minoranze.
La questione invero sembra discutibile stante la mancanza, nell’ambito della disciplina delle s.r.l., di una norma analoga all’art. 2368 comma 1 ultima parte c.c. che nel dettare i quorum dell’assemblea ordinaria per le S.p.A. dispone: “per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari” (su cui cfr. Orientamento H.C.6.) e la contemporanea presenza, invece, sia della regola della pro-porzionalità tra diritto di voto ed entità della partecipazione di cui all’art. 2468 comma 2 e all’art. 2479 comma 5 c.c. (peraltro derogabile secondo Massima MI n. 138 del 13 maggio 2014) sia della previsione secondo cui possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti ri-guardanti l’amministrazione della società (art. 2468, comma, 3 c.c.).
Uno studio del CNN esprime perplessità sull’ammissibilità del voto di lista nelle s.r.l. evidenziando da un lato che ciò che il legislatore am-mette possa spettare ove sia attribuito un particolare diritto al socio nominativamente indicato, dovrebbe ammettersi anche per una mino-ranza genericamente definita, ma d’altro verso questo argomento po-trebbe provare troppo e quindi non è conseguenziale che ciò che può fa-re il singolo socio dotato di “diritto particolare” sia concesso anche ad una minoranza di soci (Commissione Studi d’Impresa Studio n. 119-2011/I a firma C.A. Busi, I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabi-lità: “Più dubbio è se in tema di nomina degli amministratori si possa introdurre nella s.r.l. il c.d. voto di lista che consenta ad una minoranza di avere rilievo nella nomina, ad imitazione di quanto prescritto dagli artt. 147-ter, comma 3 e 148, comma 2, t.u.f. per l’elezione delle cariche sociali nelle società con azioni quotate. Infatti, se da un lato sembra che la deroga al principio maggioritario debba essere autorizzata dallo stes-so legislatore, come avviene implicitamente nella s.p.a. per la nomina alle cariche sociali, ove l’art. 2368, comma 1, c.c., autorizza lo statuto a stabilire “norme particolari”, disposizione che non viene peraltro ribadi-ta in materia di s.r.l., vi è però la considerazione che laddove il legisla-tore ammetta che la decisione possa spettare ad un socio di minoranza, dotato di “diritto particolare”, non si vede perché il diritto non possa spettare ad una minoranza tout court. È, però, da ricordare che il legi-slatore della riforma se da un lato ha potenziato le prerogative che il so-cio può esercitare come singolo, dall’altro ne ha depotenziato l’intervento in qualità di minoranza e non è, pertanto, consequenziale che ciò che può fare il singolo socio dotato di “diritto particolare” sia concesso anche ad una minoranza di soci. …”.
Qualche autore addirittura ritiene non compatibile con l’art. 2479 n. 2 c.c. l’attribuzione del potere di nominare uno o più amministratori a singoli soci (quale diritto particolare ex art. 2468 c.c.) o a terzi o al me-desimo organo amministrativo in sede di cooptazione, in quanto la de-signazione avverrebbe pur sempre da parte di soggetti non coincidenti con la collettività di soci.
La Commissione Milanese pur non trattando direttamente la que-stione sembra presupporre l’ammissibilità di sistemi di voto che consen-tano la designazione di organi sociali da parte delle minoranze (Massi-ma n. 123 del 6.12.2011) quando ricorda che la composizione collegiale del Collegio Sindacale può essere il risultato di un'apposita scelta con-venzionale dei soci come è, a titolo di esempio, nel caso in cui la nomi-na di uno o più sindaci costituisca oggetto di un diritto particolare, ai sensi dell'art. 2468 c.c., o nelle ipotesi in cui la nomina dell'organo deb-ba avvenire col sistema del voto di lista.
Persistendo quindi qualche perplessità sull’ammissibilità di clausole statutarie che prevedano l’adozione di tecniche di nomina degli ammi-nistratori, quale il voto di lista, dirette a consentire ai soci di minoranza la possibilità di nominare uno o più amministratori, si è ritenuto prefe-ribile ritenere ammissibile che lo statuto di una s.r.l. - senza ricorrere al-lo strumento dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. - preveda per la nomina degli amministratori: a) il voto di lista; b) la possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze inferiore agli am-ministratori da eleggere; c) norme particolari che consentano alle mino-ranze di designare alcuni amministratori.
Infatti, occorre considerare che la forte connotazione personalistica della s.r.l. e l’ampia autonomia privata da cui è intrisa la relativa disci-plina propende a far ritenere legittima quella che di fatto è una regola organizzativa.
L’art. 2475, comma 1, c.c. prevede che, in assenza di diversa disposi-zione dell’atto costitutivo, gli amministratori sono nominati con deci-sione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c.
Deve pertanto ritenersi ammissibile una clausola statuaria - quindi generale ed astratta - che consenta la designazione degli amministratori da parte della minoranza sulla base della natura dispositiva del disposto dell’art. 2475 c.c. (“salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”).
La deroga alla decisione assembleare della nomina degli amministra-tori può estrinsecarsi sia nella riserva del potere di nomina degli ammi-nistratori ad uno o più soci che nella nomina – quale amministratore - di un soggetto non socio.
Nella prima ipotesi (riserva del potere di nomina degli amministrato-ri ad uno o più soci), in ossequio all’ampia autonomia statutaria cui ri-manda l’art. 2475 c.c., dovrà ritenersi possibile sia una mera designa-zione da parte dei soci che dovrà essere formalizzata poi in sede assem-bleare che una nomina “diretta” degli amministratori in virtù della clau-sola statutaria.
L’atto costitutivo può quindi derogare, in forza della natura disposi-tiva dell’art. 2475 c.c., al sistema di nomina degli amministratori intro-ducendo una vera e propria regola organizzativa, soggetta alla discipli-na delle modifiche statutarie, fermo restando il principio della propor-zionalità del diritto di voto previsto dall’art. 2468, comma 2, c.c.
Altro elemento testuale favorevole alla possibilità di prevede nell’ambito della s.r.l. clausole statutarie che consentano la designazio-ne di amministratori da parte delle minoranze è il disposto dell’art. 2479 comma 2 n. 2 c.c. ove prevede che è in ogni caso riservata alla compe-tenza dei soci la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli ammini-stratori.
L’inciso contenuto nell’art. 2479, comma 2, n. 2, c.c. “se prevista nell’atto co-stitutivo” può interpretarsi in duplice senso e cioè che l’atto costitutivo non pre-veda tale nomina oppure che esso contempli un sistema diverso dalla nomina (Ferrara jr. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 972).
L’uso della congiunzione “se” nell’art. 2479 c.c. prima facie potrebbe sembrare in contrasto col disposto dell’art. 2475 comma 1 c.c. che ri-mette la nomina degli amministratori alla decisione dei soci “salvo di-versa disposizione dell’atto costitutivo” e quindi solo in mancanza di diversa disposizione. Il contrasto in realtà è solo apparente, dal momen-to che la funzione dell’art. 2479 n. 2 c.c. è soltanto quella di sancire l’inderogabilità del potere dei soci di nominare gli amministratori in presenza della previsione dell’atto costitutivo del sistema della nomina, fermo restando che la nomina, ove prevista nell’atto costituivo, spetta in ogni caso alla competenza dei soci (Zanarone, Delle società a responsabilità limitata, in Il Codice Civile Commentario, Milano, 2010, 951).
In concreto sarà possibile prevedere dei sistemi che introducono delle clausole statutarie che consentono ai soci di minoranza di eleggere un numero di amministratori proporzionale ai voti rispettivamente espressi dalla maggioranza e dalle minoranze e dei sistemi che consentono di ri-servare un certo numero di consiglieri alla o alle minoranze. Sarà possi-bile altresì prevedere il metodo dei quozienti (per ripartizione dei consi-glieri di minoranza) e tutto ciò che è stato elaborato dalla prassi per ri-solvere il caso di votazioni pari.
Dal combinato disposto degli artt. 2475 e 2479 n. 2 c.c. si evince che è possibile prevede una clausola statutaria che consenta al socio di mi-noranza nominare uno o più amministratori o in alternativa determina-re la rosa di nomi tra i quali l’assemblea dovrà poi nominare gli ammi-nistratori.
La mancanza di un’espressa previsione in materia di s.r.l. rispetto a quanto il legislatore ha previsto in materia di s.p.a. (art. 2368 comma 1 che prevede che lo statuto per la nomina alle cariche sociali può stabili-re norme particolari) ed in materia di società cooperative (art. 2542 comma 3 che prevede che l’atto costitutivo può prevede che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci) non può - in definitiva - costituire elemento decisivo per negare l’ammissibilità delle clausole che consentono la designazione degli am-ministratori da parte delle minoranze.
L’ammissibilità di tali clausole statutarie incontra tuttavia dei limiti che sono impliciti nel sistema e cioè l’ineludibilità dell’organo ammini-strativo.

I.C.32 - (NATURA DELLE DETERMINAZIONI DELL’ORGANO GESTORIO UNIPERSO-NALE E NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2405 C.C. – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)

Le decisioni dell’organo gestorio unipersonale non sono il frutto di una delibera-zione preceduta da una discussione ma attengono alla sfera personale del sog-getto investito del potere decisorio.
A quanto sopra consegue che quando la legge richiede che determinate decisioni dell’organo gestorio debbano risultare da atto pubblico (si pensi al disposto dell’art. 265, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019) nel caso in qui questo sia costituito da un unico soggetto non trovano applicazione i formalismi previsti per le deci-sioni degli organi collegiali né è richiesta la presenza o la preventiva convocazio-ne dell’organo di controllo, ove nominato.
Motivazione
Vedi sub H.C.11.

I.C.33 - (DELEGABILITÀ A SINGOLI AMMINISTRATORI O AL COMITATO ESECUTIVO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 2086 C.C. – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
Si ritiene che i doveri attribuiti all’organo gestorio dal disposto del comma 2 dell’art. 2086 c.c., cioè quelli “di istituire un assetto organizzativo, amministrati-vo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in fun-zione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” siano delegabili a singoli am-ministratori o al comitato esecutivo, fermi restando gli obblighi di vigilanza e di intervento diretto posti a carico del consiglio di amministrazione dall’art. 2381 c.c.

Motivazione

Vedi sub H.C.16.

I.C.34 - (LEGITTIMITÀ DELL’ATTRIBUZIONE DI POTERI GESTORI A SOGGETTI DI-VERSI DAGLI AMMINISTRATORI – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
L’art. 2475 c.c., come riformato dal D.Lgs. n. 14/2019, prevede che “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, se-condo comma e spetta esclusivamente agli amministratori …”.
Tale disposizione appare volta a rendere esplicito un principio già presente nel sistema: quello che la responsabilità della gestione dell’impresa in relazione al suo equilibrio finanziario e al mantenimento della continuità aziendale grava necessariamente sugli amministratori, indipendentemente da chi in concreto, nel rispetto delle regole organizzative interne, abbia deciso un determinato atto gestorio.
La responsabilità necessaria degli amministratori anche quando non abbiano as-sunto direttamente una decisione gestoria era già affermata dall’art. 2476, comma 7, c.c. nella parte in cui dispone che gli stessi siano responsabili in solido con i soci che hanno deciso o autorizzato un atto dannoso per la società.
La nuova formulazione dell’art. 2475 c.c. non può dunque essere intesa come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.r.l. poteri di gestione a soggetti diversi dagli amministratori (si pensi ai diritti diversi previsti dall’art. 2468, comma 3, c.c.; ai poteri gestori dell’assemblea dei soci previsti dall’art. 2479 c.c.; ai poteri di dirimere controversie sulla gestione assu-mendo decisioni vincolanti attribuibili a terzi ex art. 37 D.Lgs. n. 5/2003; alla no-mina di procuratori speciali, institori, direttori generali o preposti a sedi secon-darie).
Piuttosto tale disposizione rende evidente che all’organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non dare esecuzione a determinate decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società (vedi orientamento I.C.5).

Motivazione
La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza n. 155/2017, all’art. 14, comma 1, dispone:
“Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modi-fiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla pre-sente legge, in particolare prevedendo:
a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'a-brogazione dell'articolo 2394-bis;
b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di at-tivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il supe-ramento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
In adempimento alla delega il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha introdotto il seguente nuovo comma, il secondo, all’art. 2086 c.c.:
“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di isti-tuire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'or-dinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Per enfatizzare la circostanza che la nuova disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 2086 c.c. si applica a tutti i modelli societari, co-me peraltro già chiaramente enunciato nella medesima disposizione, sono stati anche modificati i singoli articoli sull’amministrazione di ogni tipo sociale (art. 2257 c.c. per le società di persone, 2380-bis per le s.p.a. tradizionali, 2409-novies per le s.p.a. a sistema dualistico, e 2475 per le s.r.l.) prevedendo espressamente in ciascuno di essi che “La gestio-ne dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, se-condo comma”.
Nel compiere tale enfatizzazione (con la disposizione contenuta nell’art. 376 del Codice della crisi) il legislatore delegato ha anche rite-nuto di riprodurre nei suddetti articoli sull’amministrazione di ogni tipo sociale quanto già testualmente previsto dalla riforma del diritto socie-tario del 2003 per le sole società azionarie, cioè che la gestione dell’impresa “spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”.
Nella s.r.l. l’art. 2475, comma 1, c.c. ha così assunto il seguente teno-re:
“La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'ar-ticolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diver-sa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.”.
La circostanza che sia stata espressamente riservata agli amministra-tori la gestione dell’impresa ha alimentato il dubbio che nelle s.r.l. non sia più possibile sottrarre alcuna scelta gestoria alla totalità degli ammi-nistratori e, dunque, non sia più possibile attribuire poteri gestori ai soci ai sensi degli artt. 2468, comma 3, e 2479 c.c.
Tale dubbio non può essere condiviso.
In primo luogo, la legge delega non autorizzava in alcun modo il Governo ad apportare modifiche alle regole organizzative dei vari mo-delli societari, se non nel limite necessario a rendere operativi i nuovi meccanismi di allerta della crisi e di attivazione delle procedure volte al suo superamento.
Il legislatore delegato, ben consapevole dei limiti della delega, ha ri-tenuto di modificare l’art. 2475, comma 1, c.c. (come tutti gli altri arti-coli sull’amministrazione dei vari modelli societari), al solo scopo di in-dividuare negli amministratori i soggetti passivi dei nuovi obblighi pre-visti dal comma 2 dell’art. 2086 c.c., senza alcuna volontà di abrogare i poteri gestori dei soci previsti da norme particolari con riferimento a materie diverse da quelle relative ai procedimenti di allerta.
Sul punto la relazione illustrativa al Codice della crisi d’impresa è particolarmente chiara, in quanto precisa che l’art. 376, dedicato agli assetti organizzativi societari, è volto unicamente a estendere “a tutti i ti-pi di società gli obblighi previsti dall’articolo 2086, secondo comma del codice ci-vile. A tal fine, vengono modificati l’articolo 2257 del codice civile, l’articolo 2380-bis del codice civile, l’articolo 2409-novies del codice civile, l’articolo 2475 del codice civile e l’articolo 2475 del codice civile, con l’inserimento del sesto comma”.
In secondo luogo la novella ha espressamente esteso alla s.r.l. l’applicazione dell’art. 2381 c.c., cioè la disposizione dettata per le so-cietà azionarie che ai commi 3 e 5 consente di attribuire agli organi de-legati alcune responsabilità relative alla predisposizione di un assetto organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con ciò chiarendo che le stesse non devono “necessaria-mente” gravare indistintamente su tutti gli amministratori.
L’esistenza di una norma espressa applicabile alle s.r.l. che ammette che non tutti gli obblighi gestori previsti dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c. debbano necessariamente gravare sulla totalità degli ammini-stratori, dunque che ci possano essere degli amministratori privi di spe-cifici poteri di gestione, postula la possibilità che altri poteri gestori par-ticolari, non connessi alle procedure di allerta della crisi, siano attribui-bili a soggetti diversi dagli amministratori nel rispetto delle regole orga-nizzative della s.r.l..
In terzo luogo è da osservare che anche prima della riforma operata con il Codice della crisi le responsabilità derivanti dalla gestione dell’impresa gravavano necessariamente sugli amministratori, anche nell’ipotesi in cui determinati atti dannosi fossero stati decisi o autoriz-zati dai soci (art. 2476, comma 7, c.c.), con ciò chiarendo che non sussi-ste alcuna necessità di sistema di attribuire il potere di decidere ogni singolo atto di amministrazione ai medesimi soggetti cui è attribuita la responsabilità sulla gestione dell’impresa.
Per “gestione dell’impresa” si intende dunque un’attività complessa, riferibile più alle strategie aziendali e agli obiettivi imprenditoriali che alle singole operazioni.
Si deve infine rilevare che il Codice della crisi ha riprodotto in tutti i modelli societari la medesima espressione mutuata dalle società aziona-rie, cioè: “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”.
La circostanza che sia stata usata la stessa espressione in modelli societari assai diversi tra loro, comprese le società di persone (in cui vi-ge di regola il principio dell’amministrazione disgiuntiva) e le società in accomandita (nelle quali ai soci accomandanti possono essere riservati poteri di autorizzazione di atti gestori), porta a ritenere che la stessa non sia stata usata per conformare tutti i modelli societari ai principi delle società azionarie, quanto, piuttosto, al fine di chiarire che la re-sponsabilità connessa alle nuove procedure di allerta spetta esclusiva-mente agli amministratori.
Nell’orientamento si è dunque affermato che la riforma operata con il Codice della crisi non ha abrogato implicitamente le norme che con-sentono nella s.r.l. di attribuire determinati poteri gestori a soggetti di-versi dagli amministratori. Si è anche affermato, come peraltro già so-stenuto nell’orientamento I.C.5, che all’organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non dare esecuzione alle decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società.