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Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.H. - SRL - RECESSO > SRL Recesso
I.H.1 - (MODIFICA DELL’OGGETTO E RECESSO - 1° pubbl. 9/04)
Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni).

I.H.2 - (APPLICAZIONE ANALOGICA DEI TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO PREVISTA DALL’ART. 2437 BIS, C.C. - 1° pubbl. 9/04)
In mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso nei casi previsti dal primo comma dell’art. 2473 c.c. è applicabile per analogia la disciplina dettata dal primo comma dell’art. 2437 bis, c.c.

I.H.3 - (MODIFICA DEL TERMINE DI DURATA DA INDETERMINATO A DETERMINATO E RECESSO - 1° pubbl. 9/04)
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.

I.H.4 - (ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34, comma 6, decreto legislativo 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.Lgs. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34, comma 6, D.Lgs. 5/2003); la norma di cui all’art. 34 comma 6 D.Lgs. 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può che trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla strega di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34, comma 6, D.Lgs 5/2003.

I.H.5 - (TERMINI DI EFFICACIA DEL RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
La dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio, risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società, pertanto produce effetti dalla data del suo ricevimento.
Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.

I.H.6 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI PER LE QUALI È STATO ESERCITATO IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
Le partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso, e quelle non trasferite mortis causa pendente il termine per la loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci.

I.H.7 - (TERMINE PER LA REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO O PER LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/05)
In mancanza di un termine determinato per legge si ritiene che la società possa adottare la revoca della delibera che legittima il recesso, ovvero la delibera di scioglimento della società, entro il termine di centottanta giorni previsto per l’eventuale rimborso delle partecipazioni.

I.H.8 - (LIMITI ALLA REVOCABILITÀ DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel periodo di validità (ad esempio sono stati compiuti atti di amministrazione finalizzati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato).

I.H.9 - (REVOCA DELLA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO CHE AVEVA RESO INEFFICACE UN RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
Nell’ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della società, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2473 c.c., per rendere inesercitabile il recesso o inefficace quello già esercitato, la successiva revoca dello scioglimento è possibile solo nei seguenti casi:
a) che il socio originario recedente abbia manifestato il suo consenso, rinunciando al rimborso della partecipazione;
b) che il socio originario recedente abbia ottenuto il rimborso della partecipazione.

I.H.10 - (REVOCABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere effettuato con riferimento a detta data. Da tale momento inoltre decorrono:
a) il termine per la liquidazione della partecipazione;
b) il termine per adottare le eventuali delibere di revoca o di scioglimento.

I.H.11 - (RECESSO PARZIALE - 1° pubbl. 9/05)
È ammissibile la clausola statutaria che ammette il recesso parziale perché migliorativa dei diritti del recedente.

I.H.12 - (CLAUSOLA STATUTARIA LIMITATIVA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
È legittima la clausola statutaria che preveda che la delibera di revoca della precedente deliberazione che ha originato il recesso debba essere la prima delibera utile, pena la perdita del diritto di revoca.

I.H.13 - (LIMITI ALLE CLAUSOLE STATUTARIE VOLTE A DETERMINARE IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN CASO DI RECESSO PER CAUSE LEGALI - 1° pubbl. 9/05 – modif. 9/20)
Stante la tipicità delle cause di recesso legali (disinvestimento) non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente per tali cause venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.
È tuttavia possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti.
Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili.
Sono del pari da ritenersi illecite le clausole che rimettono ad una decisione periodica dei soci, anche unanime, la predeterminazione del valore delle partecipazioni ai fini di un eventuale recesso.


I.H.14 - (DEROGA STATUTARIA AL TERMINE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE 1° pubbl. 9/05)
Non è possibile derogare statutariamente al termine di centottanta giorni previsto dal quarto comma dell’art. 2473 c.c., per il rimborso della partecipazione al socio receduto.

I.H.15 - (FORMA DELL’ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI AL FINE DI LIQUIDARE IL SOCIO RECEDENTE O GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO - 1° pubbl. 9/05)
Nell’ipotesi in cui il rimborso delle partecipazioni al socio recedente, o agli eredi del socio deceduto, avvenga tramite acquisto da parte degli altri soci, o da un terzo da questi individuato, è necessario porre in essere un regolare negozio di trasferimento nelle forme e con gli adempimenti previsti dall’art. 2470, comma 2, c.c.

I.H.16 - (ESERCIZIO DEL RECESSO SUBORDINATO AD UNA LIQUIDAZIONE MINIMA - 1° pubbl. 9/05)
Stante l’oggettiva incertezza di risultato che caratterizza il procedimento di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, incertezza che si traduce in una difficile valutazione dell’opportunità di esercitare il diritto al disinvestimento, è possibile per il socio recedente - nel rispetto del procedimento legale di determinazione del valore di liquidazione - condizionare risolutivamente la propria dichiarazione di recesso all’ottenimento di una valutazione minima.
Non appare invece possibile che tale dichiarazione possa essere sospensivamente condizionata al verificarsi dei medesimi eventi.

I.H.17 - (SORTE DEGLI EVENTUALI DIRITTI DEI TERZI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI ALL’ESITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO MEDIANTE L’UTILIZZO DI RISERVE DISPONIBILI – 1 pubbl. 9/14)
In caso di liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) attraverso l’utilizzo di riserve disponibili della società, l’eventuale diritto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento gravante la quota di partecipazione liquidata si trasferisce per surrogazione reale sulle somme di denaro corrisposte al socio receduto (o escluso o agli eredi del socio defunto).
Gli eventuali diritti di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento già gravanti le partecipazioni dei soci superstiti si estendono sull’intera loro partecipazione come risultante all’esito della liquidazione.

I.H. 18 (NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 2474 C.C. ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CASO DI RECESSO OD ESCLUSIONE – 1° pubbl. 9/14)
Si ritiene legittimo che la società contragga prestiti per liquidare la partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) con l’utilizzo nominale di riserve disponibili (che potrebbero di fatto essere illiquide), poiché in tal caso non si verifica un’ipotesi di acquisto di partecipazioni cui all’art. 2474 c.c.

I.H.19 - (LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO CHE SIA UNA SOCIETÀ LEGATA ALLA MODIFICA NON AUTORIZZATA DELLA SUA COMPAGINE SOCIALE – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
Si reputa legittima come giusta causa di esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. quella in forza della quale un socio possa essere escluso dalla società qualora il medesimo sia a sua volta una società e, senza il consenso dei restanti soci della partecipata, muti per qualsiasi causa la propria compagine sociale, anche in esito a operazioni di scissione o fusione (c.d. changing control).
Tale clausola può essere introdotta in statuto a maggioranza.

I.H.20 -(LEGITTIMITA' DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO INATTIVO O IRREPERIBILE - 1 pubbl. 9/19 - motivata 9/19)
Si ritiene legittima la clausola statutaria che preveda, quale causa di esclusione del socio ex. art. 2473-bis c.c., la mancata partecipazione, per un periodo di tempo significativo, all'attività assembleare.
La predetta causa di esclusione può essere introdotta nello statuto, successivamente alla costituzione della società, con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie e può riferirsi esclusivamente a comportamenti del socio successivi alla data di introduzione della clausola stessa.

I.H.21 - (LIMITI ALLE CLAUSOLE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO PER CAUSE CONVENZIONALI - 1° pubbl. 9/20)
E’ legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali determinino il valore di liquidazione della quota del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2473 c.c..
In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall’art. 1373, comma 3, c.c..