B.A. Controllo di legittimità del notaio > Controllo di legittimità del Notaio
B.A.1 - (ISCRIZIONE PARZIALE DI DELIBERE - 1° pubbl. 9/04)
È ammissibile che il notaio verbalizzante più modifiche dello statuto (deliberate in un’unica assemblea) proceda ad una iscrizione parziale avente ad oggetto le sole modifiche per le quali ritenga verificato l’adempimento delle condizioni previste dalla legge. In questo caso le delibere non iscritte non devono avere alcuna influenza o collegamento con quelle iscritte.
B.A.2 - (LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL NOTAIO - 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/09)
Il controllo di legittimità affidato al notaio dall’art. 2436 c.c. è riferito esclusiva-mente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto control-lo, anche se ricevute per atto pubblico:
a) le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori;
b) le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l’assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario.
B.A.3 - (SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SU CLAUSOLE NON OGGETTO DI MODIFICA - 1° pubbl. 9/04)
Il notaio non può rifiutare l’iscrizione di una delibera di modifica dello statuto, ai sensi del terzo comma dell’art. 2436 c.c., con riferimento a clausole statutarie non oggetto della delibera e già contenute nel testo dello statuto precedentemente iscritto nel registro delle imprese.