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R.A.1 – (MODELLO STANDARD TIPIZZATO DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E SUA INDEROGABILITÀ SOSTANZIALE – 1° pubbl. 9/12 – modificato 9/13 – motivato 9/13)
Le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, mentre le formule dell’atto pubblico con esso pro-poste hanno valore meramente indicativo.
Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.).
Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.
Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. sem-plificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge soprav-venute non ancora recepite dal modello ministeriale.
Motivazione
L’orientamento suddetto è stato modificato in seguito alla conver-sione in legge con modificazioni del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 avvenuta con la legge n. 99 del 9 agosto 2013, con cui da un lato è stata profondamente modificata la disciplina della società a responsabi-lità limitata semplificata (s.r.l.s.) di cui all’art. 2463 bis c.c. ed è stata abrogata la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridot-to (s.r.l.c.r.), di cui all’art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e, dall’altro, è stata contemporaneamente innovata, in sede di conversione del suddetto decreto, la disciplina del capitale sociale minimo della s.r.l. ordinaria.
Per effetto di tale novella si è così dato luogo ad un unico sottotipo della società a responsabilità limitata costituito dalla s.r.l.s., alla quale sono state equiparate per legge le società a responsabilità limitata a ca-pitale ridotto costituite precedentemente in forza del decreto legge n. 83/2012 ora abrogato.
In sede di ridefinizione del modello della s.r.l.s. sono stati inseriti in tale sottotipo anche alcuni elementi che prima erano riservati alle s.r.l.c.r. ossia la possibilità di nominare amministratori anche soggetti che non siano soci della società e l’abrogazione di ogni limite di età per i soci.
Contemporaneamente è stata introdotta in generale per la società a responsabilità limitata ordinaria la possibilità di adottare un capitale so-ciale inferiore ad Euro 10.000, alla condizione che lo stesso sia pari ad almeno 1 Euro. In tal caso i conferimenti devono, tuttavia, necessaria-mente essere effettuati in denaro e devono essere interamente versati al-le persone cui è affidata l’amministrazione della società.
Sono così state accolte da parte del Legislatore le critiche mosse in passato dalla dottrina e dagli operatori, secondo cui non aveva alcuna giustificazione pratica prevedere nel nostro ordinamento due distinti sottotipi di s.r.l. con capitale inferiore al limite di Euro 10.000,00, ossia la s.r.l.s e la s.r.l.c.r. , laddove l’originaria distinzione dei rispettivi sot-totipi, caratterizzata principalmente dall’età dei soci fondatori, era ve-nuta meno per successiva interpretazione autentica ad opera del Mini-stero in una nota in materia di agevolazioni fiscali, il quale aveva ritenu-to di potere estendere l’utilizzo della società a responsabilità limitata a capitale ridotto di cui al decreto legge n. 83/2012 anche ai soggetti un-der 35 anni,.
Coerentemente, quindi, il Legislatore ha espressamente riqualificato le società a responsabilità limitata a capitale ridotto già costituite alla data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013 in società a re-sponsabilità limitata semplificata, sottolineando così senza possibilità di dubbio l’esistenza di un solo ed unico sottotipo di s.r.l.
Si può, pertanto, oggi in sintesi schematizzare che l’attuale società a responsabilità limitata semplificata sia un sottotipo di s.r.l., disciplinata dal Legislatore con particolare attenzione unicamente alla sua fase di costituzione, in quanto tale figura è finalizzata principalmente ad incen-tivare la costituzione di nuove imprese da parte di persone fisiche.
Essa è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:
- i soci possono essere solo persone fisiche sebbene senza più alcun limi-te di età;
- il capitale sociale deve essere inferiore ad Euro 10.000 ma pari almeno ad 1 Euro;
- i conferimenti possono essere fatti solo in denaro;
- il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori della società all’atto della sua costituzione;
- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a re-sponsabilità limitata semplificata;
- l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale.
Prima dell’emanazione del decreto legge n. 76/2013 il Ministero del-la Giustizia aveva stabilito, con il decreto n. 138/2012, il contenuto dell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata in esecuzione del disposto di cui al secondo comma dell’art. 2463 bis c.c., inserendo in tale schema specifici richiami alla suddetta disciplina di ta-le sottotipo, tra cui anche il divieto di cessione delle quote a soggetti che abbiano superato i 35 anni di età, divieto ora invece abrogato.
Già in sede di introduzione della disciplina della S.r.l.s. si era posto l’interrogativo se il contenuto dello schema fissato dal decreto ministe-riale fosse modificabile o meno, distinguendo, da un lato il suo contenu-to sostanziale e, dall’altro, quello formale.
Il suddetto atto costitutivo standard è, infatti, dal punto di vista so-stanziale alquanto scarno e lacunoso e non contempla espressamente la possibilità per i soci di integrarlo con clausole statutarie ulteriori rispet-to a quelle ivi previste. Conseguentemente per tali aspetti non espres-samente contemplati e regolati nello schema ministeriale si rendono ap-plicabili le norme generali della s.r.l. senza possibilità di scelta o modifi-ca da parte dei soci.
La tesi dell’immodificabilità sostanziale del modello standard tipiz-zato per decreto dal Legislatore trovava già prima della conversione in legge del decreto legge n. 76/2013 la propria giustificazione nei seguenti dati normativi ed in altri dati logici.
L’art. 2463 bis, comma 2, c.c. prevede espressamente che l’atto costi-tutivo debba essere redatto in conformità al modello tipizzato standard e l’ultimo comma del medesimo articolo dispone che, salvo quanto ivi previsto, si applichi alla s.r.l.s. la disciplina ordinaria della società a re-sponsabilità limitata.
Da tale contesto appare, dunque, logico ritenere che il Legislatore abbia contemplato il sottotipo della s.r.l.s. come una forma di società molto semplice di start up, al fine di allineare il nostro paese agli ordi-namenti stranieri che contemplano analoghe o simili forme semplificate ed agevolate di società di start up all’unico scopo di aumentare la com-petitività economica del paese a mettere a disposizione degli imprendi-tori italiani strumenti societari analoghi a quelli stranieri.
L’immodificabilità sostanziale del modello tipizzato sarebbe, in defi-nitiva, l’unica limitazione imposta ai soci fondatori (originariamente so-lo giovani persone fisiche con età inferiore a 35 anni) ai fini di accedere ad una disciplina speciale e di favore in sede di costituzione di nuove imprese con responsabilità limitata, caratterizzata originariamente dalla rilevante deroga dell’osservanza dell’obbligo generale di rispettare il li-mite minimo di Euro 10.000 per il capitale sociale (deroga ora invece estesa in sede di conversione del decreto legge n. 76/2013 anche alla s.r.l. orinaria) e dall’esenzione dal pagamento dei diritti di bollo e se-greteria nonché degli onorari notarili.
La stessa gratuità della prestazione notarile prevista dall’art. 3 com-ma 4 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge con la legge 24 marzo 2012 n. 27 è giustificata proprio dalla circostanza che l’attività di controllo del notaio rogante è, in tal caso, limitata al rispetto della con-formità dell’atto costitutivo allo scarno contenuto del modello tipizzato dal decreto ministeriale, con esclusione, dunque, di qualsiasi ulteriore attività di consulenza professionale ovvero di controllo di legalità so-stanziale su clausole diverse da quelle che lo stesso Legislatore per de-creto ha già stabilito e legittimato.
La giovane età dei soci fondatori e il contenuto standard dell’atto co-stitutivo sono stati originariamente i due fattori determinati ai fini di concedere il particolare beneficio dell’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria e dagli onorari notarili. Tale beneficio, infatti, non era con-templato in sede di costituzione da parte di soggetti di età superiore ai 35 anni della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, per la quale, invece, non era stata coerentemente stabilita alcuna limitazione in ordine al contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto.
Per tale secondo sottotipo di società a responsabilità limitata l’unico incentivo era, dunque, rappresentato dalla deroga al rispetto del capitale sociale minimo di Euro 10.000 e la giustificazione a tale deroga era co-stituita unicamente dalla circostanza che il Legislatore intendeva così incentivare la costituzione di nuove imprese da parte di soggetti persone fisiche.
In tale caso, tuttavia, posto che i soci erano liberi di determinare il testo dello statuto sociale analogamente a quanto avviene per la s.r.l. ordinaria, l’attività di controllo notarile era chiaramente quella normale con tutti i relativi tempi, obblighi e costi.
La tesi dell’immodificabilità dello schema ministeriale della s.r.l.s era stata, peraltro, sostenuta in passato sia dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 182451 del 30 agosto 2012 sia dal Consi-glio Nazionale del Notariato in CNN Notizie del 27 agosto 2012 e in CNN Notizie del 5 novembre 2012; in particolare il CNN propende per la rigorosissima tesi dell’inefficacia di eventuali pattuizioni ulteriori ri-spetto a quelle contenute nel modello standard.
In senso, invece, contrario ossia per la possibilità di integrazione del modello ministeriale, si sono pronunciati sempre in precedenza all’entrata in vigore del testo novellato del decreto legge n. 76/2013 il Ministero della Giustizia nella nota prot. n. 43664 del 10 dicembre 2012 e la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la mas-sima n. 127 del 5 marzo 2013. Entrambi hanno, infatti, sostenuto la possibilità di derogare al contenuto dello schema standard tipizzato dal Legislatore attraverso l’introduzione in atto costitutivo/statuto di clau-sole ulteriori a quelle ivi previste purché naturalmente conformi al tipo legale della s.r.l., ritenendo che il Legislatore non abbia inteso limitare con le clausole contenute nello schema ministeriale la libertà negoziale attribuita ai soci dalla disciplina codicistica della s.r.l. o della s.r.l.s. A favore di tale tesi deporrebbe anche l’inciso del comma 2 dell’art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, con cui è stato stabilito il testo dell’atto costitutivo standard, il quale dispone che si applicano per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1 del medesimo decreto, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti. Tale inciso lascerebbe, dunque, intendere che le parti siano libere in sede di atto costitutivo di derogare o comunque disciplinare lo statu-to della s.r.l.s. per le parti non disciplinate dallo schema standard, evi-dentemente integrando tale schema in atto costitutivo o in uno statuto allegato. Si osserva, tuttavia, che quest’ultimo inciso “ove non derogate dalla volontà delle parti” non è contenuto nell’art. 2463 bis c.c. e, per-tanto, appare di dubbia legittimità, posto che una norma di rango infe-riore, quale appunto un decreto ministeriale, non può certamente dero-gare al disposto di una norma di legge ossia di rango superiore, la quale invece non lascia tale possibilità di deroga o integrazione del modello standard alle parti.
Coloro i quali ammettevano la possibilità di integrazione del model-lo standard erano, tuttavia, concordi nel ritenere che in tal caso la pre-stazione notarile non potesse essere gratuita, poiché evidentemente il notaio rogante deve di volta in volta verificare la legittimità delle nuove clausole volute dalle parti in aggiunta al modello tipizzato dal decreto (così Ministero della Giustizia nota prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012 e Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato in nota del 9 gen-naio 2013). L’unico beneficio residuo in tale caso sarebbe, quindi, costi-tuito dall’esenzione dai diritti di bollo e segreteria, con conseguente di-minuzione dell’interesse di tale figura per le parti.
Già prima della conversione in legge con modificazione del decreto legge n. 76/2013 è stato, inoltre, correttamente ed unanimemente osser-vato che il testo standard dell’atto costitutivo fissato dal decreto mini-steriale n. 138/2012 contiene alcune irregolarità o mancanze, ai sensi della legge notarile, in quanto difetta, ad esempio, la necessaria intesta-zione con le parole “Repubblica Italiana”, l’indicazione della residenza del notaio, del Comune in cui l’atto è ricevuto, ecc. Evidentemente, il decreto ministeriale, quale norma di grado subordinato alla legge notari-le, non può derogare quest’ultima e, conseguentemente, il contenuto di tale modello standard deve ritenersi inderogabile limitatamente al suo contenuto sostanziale e non già anche con riferimento a quello formale. Nessuna deroga alla legge notarile è, infatti, stata introdotta nell’art. 2463 bis c.c.
Per la forma dell’atto pubblico si doveva, pertanto, in passato appli-care la legge notarile e le altre relative leggi speciali. In tal senso si sono espressi il Consiglio Nazionale del Notariato in CNN Notizie del 5 no-vembre 2012 e successivamente la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 127 del 5 marzo 2013.
Con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 del decreto legge n. 76/2013, il Legislatore, con una disposizione inserita solo in sede di conversione del suddetto decreto legge, ha preso espressa posizione sul problema della derogabilità del modello standard tipizzato della società a responsabilità limitata semplificata, prevedendo che le “clausole del modello standard tipizzato siano inderogabili” ed avallando così la pre-cedente tesi più rigorosa sopra esposta.
Tale previsione espressa dell’inderogabilità del modello standard ap-pare peraltro oggi più che mai opportuna rispetto al passato, in quanto delinea chiaramente il confine tra la società a responsabilità limitata semplificata e quella ordinaria con capitale inferiore ad Euro 10.000.
Nel primo caso, infatti, i soci devono essere tutte persone fisiche e possono godere dei benefici fiscali e notarili a condizione che utilizzino lo statuto standard senza possibilità di modificarlo.
Nel secondo caso i soci possono essere persone fisiche ed anche per-sone giuridiche e sono del tutto liberi di stabilire il contenuto dello statu-to senza limitazione alcuna se non in ordine alla modalità dei conferi-menti che devono essere necessariamente in denaro se non viene rag-giunto il limite di Euro 10.0000.
In tal secondo caso, posto che lo statuto è libero, non si può accedere ai benefici fiscali e notarili, in quanto l’attività di controllo del notaio è quella normale ed ha per oggetto la legittimità di tutte le clausole dell’atto costitutivo/statuto volute dai soci.
Anche dopo la recente novella introdotta dalla conversione in legge del decreto n. 76/2013 è opportuno precisare che l’inderogabilità stabili-tà dal Legislatore in ordine al contenuto dell’atto costitutivo standard della s.r.l.s. deve intendersi limitata al suo contenuto sostanziale e non già estesa anche a quello formale, per il quale deve, invece, continuare ad applicarsi la legge notarile, quale unica legge disciplinante la forma degli atti notarili al fine di correggere gli errori o le mancanze del decre-to ministeriale per le motivazioni sopra già esposte, che rimangono an-cora del tutto valide.
È opportuno precisare in questa sede che il modello standard tipizza-to con decreto ministeriale n. 138/2012 deve intendersi ancora attuale, posto che non è stato previsto dal Legislatore in sede di modifica della disciplina della s.r.l.s. un nuovo modello standard in sua sostituzione.
Il suddetto modello standard risulta però superato nella parte in cui, riproducendo il vecchio testo dell’art. 2463 bis c.c., ora novellato, preve-de che le quote non siano cedibili a persone fisiche di età superiore a 35 anni, a pena di nullità dell’atto, e in quella in cui prevede che l’amministrazione possa essere affidata solo a soci. Tali clausole del modello devono pertanto intendersi ora implicitamente abrogate dal de-creto legge n. 76/2013, il quale, come si è visto, consente la partecipa-zione alle s.r.l.s. a persone fisiche di qualunque età e l’affidamento dell’amministrazione a non soci.
Si ritiene, dunque, che anche in difetto di un adeguamento del mo-dello standard da parte del Ministero competente, si possa continuare ad utilizzare tale schema per la costituzione della s.r.l.s. dopo la sua ri-forma ad opera del decreto legge n. 76/2013, espungendo dal testo mi-nisteriale le previsioni del divieto di cessione delle quote agli over 35 anni e di obbligo di affidamento dell’amministrazione a soci, in quanto tali parti del modello sono da intendersi abrogate dal citato decreto leg-ge, quale norma di rango superiore al decreto ministeriale che ha confe-zionato dette clausole.
La possibilità di adeguare il modello standard tipizzato a tutte le modifiche di legge sopravvenute, fino a quando non siano recepite in un nuovo modello ministeriale, deve, ovviamente, essere riconosciuta come regola generale che troverà applicazione in occasione di qualunque fu-tura modifica legislativa.
R.A.2 – (LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL’ART. 2463-BIS C.C. – 1° pubbl. 9/12 – soppresso 9/13)
R.A.3 – (CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DA PARTE DI UNO, PIÙ O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S. – 1° pubbl. 9/12 – soppres-so 9/13)
R.A.4 – (FORMALITÀ PER IL MUTAMENTO DEL MODELLO SOCIETARIO DI S.R.L. SEMPLIFICATA – 1° pubbl. 9/12 –modificato 9/13 – motivato 9/13)
Il modello societario di s.r.l. semplificata può essere mutato solo in forza di una formale, espressa, delibera dei soci in tal senso, adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c.
Stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina nor-mativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, è infatti da ritenere che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mu-tamento.
È inoltre da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata costituisce un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, e non un tipo autonomo, essendo soggetta, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima.
A quanto sopra consegue che il mutamento del modello di s.r.l. semplificata in quello di s.r.l ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo trove-rà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni.
Motivazione
Con la conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 avvenuta con la legge n. 98 del 9 agosto 2013 è stata profondamente modificata la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) di cui all’art. 2463 bis c.c. ed è stata abro-gata la figura della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) di cui all’art. 44 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 conver-tito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. È stata inoltre contemporaneamente innovata, in sede di conversione del sud-detto decreto, la disciplina del capitale sociale minimo della s.r.l. ordi-naria.
Per effetto di tale novella si è così dato luogo ad un unico sottotipo della società a responsabilità limitata costituito dalla s.r.l.s. alla quale sono state equiparate per legge le società a responsabilità limitata a ca-pitale ridotto costituite precedentemente in forza del decreto legge n. 83/2012 ora invece abrogato.
In sede di ridefinizione del modello della s.r.l.s. sono stati inseriti in tale sottotipo anche alcuni elementi che prima erano riservati alle s.r.l.c.r. ossia la possibilità di nominare quali amministratori della socie-tà anche soggetti che non siano suoi soci e l’abrogazione di ogni limite di età per i soci stessi, i quali devono tuttavia essere persone fisiche con esclusione, dunque, sempre delle persone giuridiche.
Quale forte elemento di novità rispetto al passato è stata, infine, in-trodotta in generale per la società a responsabilità limitata ordinaria la possibilità di adottare un capitale sociale inferiore ad Euro 10.000, a condizione che lo stesso sia pari ad almeno 1 Euro. In tal caso i confe-rimenti devono, tuttavia, necessariamente essere effettuati in denaro e devono essere interamente versati alle persone cui è affidata l’amministrazione della società.
Il capitale sociale inferiore all’originario limite di Euro 10.000 non costituisce, così, più un elemento di differenziazione tra la s.r.l.s. e la società a responsabilità limitata ordinaria, potendo anche quest’ultima avere un capitale inferiore al suddetto limite alla condizione sopra espo-sta, ossia il suo intergale versamento in denaro agli amministratori, ana-logamente a quanto previsto per la s.r.l.s. e in precedenza anche per la s.r.l.c.r., ora abrogata ed equiparata alla s.r.l.s.
Si può, pertanto, affermare, oggi con ancora maggiore certezza, che l’attuale società a responsabilità limitata semplificata rappresenti sem-plicemente un sottotipo di s.r.l., disciplinata dal Legislatore con partico-lare attenzione unicamente alla sua fase di start up.
Essa è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:
- i soci possono essere solo persone fisiche sebbene senza più alcun limite di età;
- il capitale sociale deve essere inferiore ad Euro 10.000 ma pari al-meno ad 1 Euro;
- i conferimenti possono essere fatti solo in denaro;
- il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nel-le mani degli amministratori della società all’atto della sua costituzione;
- la denominazione sociale deve contenere deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata;
- l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale, le cui clausole sono inderogabili;
- per quanto non disciplinato dallo schema ministeriale essa è disci-plinata di default dalle disposizioni del codice previste per la società a responsabilità ordinaria.
Appare assolutamente evidente che gli elementi sopra schematizzati che caratterizzano la s.r.l.s. non siano tali da rendere la stessa un tipo sociale autonomo e distinto dalla società a responsabilità ordinaria, in quanto essa presenta requisiti che sono ora tutti comuni alla s.r.l. ordi-naria, fatta eccezione per la denominazione sociale, che deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata. Tale ele-mento evidentemente non è però tale da caratterizzare un nuovo tipo sociale anzi è un’ulteriore conferma che trattasi sempre di una s.r.l. di più semplice e sintetica disciplina statutaria.
La stessa collocazione della sua disciplina nell’art. 2463 bis ovvero nella sezione I del capo VII del Libro V del codice civile, che regola ap-punto la società a responsabilità limitata, è inequivocabile prova che il Legislatore non abbia voluto dare vita con la s.r.l.s. ad alcun nuovo tipo di società distinto da quello della s.r.l., da cui essa mutua oggi invece in via sintetica e semplificata tutti i propri elementi costitutivi quale sem-plice sottotipo.
Il Legislatore ha, inoltre, stabilito, in sede di conversione del decreto legge n. 76/2013, che la s.r.l.s. deve essere costituita e disciplinata uni-camente in conformità al modello standard tipizzato con decreto mini-steriale (attualmente sempre l’originario decreto del Ministero della Giustizia n. 138/2012), senza possibilità alcuna da parte dei soci di ap-portare a detto schema standard modifiche od integrazioni, dichiaran-do espressamente che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Per quanto non espressamente disciplinato nel suddetto schema standard ministeriale si deve applicare la disciplina ordinaria della so-cietà a responsabilità limitata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c.
Da ciò deriva che elemento caratteristico della s.r.l.s. è il fatto di ave-re una disciplina statutaria standard ed inderogabile, fatta eccezione per le variabili ammesse dal solo modello ministeriale, quali la denomina-zione sociale, la sede, l’oggetto sociale, il numero dei soci e degli am-ministratori, l’ammontare del capitale sociale entro il limite minimo di Euro 1 e massimo di Euro 9.999.
Il rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c. alla disci-plina ordinaria della s.r.l. determina che i soci, una volta costituita la società, per procedere alla modifica dell’atto costitutivo/statuto stan-dard adottato in sede di costituzione debbano necessariamente rispetta-re il disposto dell’art. 2480 c.c., in quanto espressamente richiamato dal citato art. 2463 bis c.c., ovvero devono riunirsi in assemblea ai sensi dell’art. 2479 bis c.c. ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c. analogamente a quanto previsto per la s.r.l. ordinaria.
Le modifiche che i soci possono legittimamente deliberare possono essere di tre tipi:
a) possono riguardare gli elementi che lo schema standard tipizzato per decreto rimettono alla libera autonomia negoziale dei soci, quali ad esempio la denominazione sociale, l’oggetto sociale, il Comune della sede sociale;
b) possono riguardare l’introduzione di clausole ulteriori e diverse ri-spetto a quelle stabilite nel modello standard tipizzato per decreto mini-steriale ovvero l’adozione di un nuovo e completo testo di statuto ana-logamente a quanto possibile per la s.r.l. ordinaria;
c) possono riguardare la trasformazione della società in altri tipi so-ciali diversi dalla società a responsabilità limitata, dando luogo ad una trasformazione omogenea, ovvero in altro ente, dando luogo ad una trasformazione eterogenea.
Orbene, le modifiche di cui alla lettera a) non determinano eviden-temente il venire meno del sottotipo della s.r.l.s., poiché in tal caso i so-ci si limitano a modificare elementi tipici e propri dello schema stan-dard senza uscire così dai relativi limiti. Particolare attenzione dovrà essere prestata al mutamento della denominazione sociale, la quale do-vrà sempre contenere l’indicazione di società responsabilità limitata semplificata, ai sensi del numero 2) del comma 2 dell’art. 2463 bis c.c. Il capitale sociale, invece, dovrà sempre essere fissato all’interno del limite minimo di Euro 1 e del limite massimo di Euro 9.999 e dovrà essere li-berato solamente mediante conferimenti in denaro.
Per tali modifiche il Legislatore non ha, peraltro, previsto alcuna agevolazione in materia fiscale o degli onorari notarili e, conseguente-mente, tale delibera è soggetta al regime fiscale e dei costi notarili ordi-nario.
Qualora, invece i soci intendano come nel caso sub lettera b) modifi-care gli elementi stabiliti in modo inderogabile dallo schema standard tipizzato per decreto ministeriale, adottando clausole ivi non contenute in deroga alla disciplina legale altrimenti applicabile per default ovvero adottare un testo nuovo e completo di statuto sociale ovvero modificare la denominazione sociale eliminando l’indicazione di società responsa-bilità limitata semplificata, ovvero aumentare il capitale sociale oltre il limite massimo di Euro 9.999, ovvero effettuare conferimenti in denaro, tali modifiche si ritengono del tutto legittime purché adottate nel rispet-to della disciplina generale della s.r.l. ordinaria. Esse comportano, tut-tavia, necessariamente l’abbandono del sottotipo della s.r.l.s ed il pas-saggio della società al tipo sovraordinato generale della s.r.l. ordinaria. Conseguentemente, anche la denominazione sociale dovrà essere sem-pre modificata attraverso l’eliminazione della parola “semplificata” do-po l’indicazione di società a responsabilità limitata.
Si sottolinea che tale passaggio dal sottotipo al tipo generale non è equiparabile ad una trasformazione in senso tecnico ai sensi degli arti-coli 2498 e segg. c.c., in quanto, come sopra già evidenziato, la s.r.l.s. non costituisce un tipo sociale diverso dalla s.r.l. ordinaria bensì sempli-cemente un suo sottotipo. Essa rappresenta, quindi, una semplice modi-fica statutaria disciplinata solo dal citato art. 2480 c.c.
Solo nel caso di cui alla lettera c) la delibera dei soci determina una trasformazione omogenea o eterogenea della società in senso tecnico disciplinata dagli articoli 2498 c.c. e seguenti, analogamente a quanto avviene per qualsiasi altra società.
R.A.5 – (PORTATA DEL DIVIETO DI CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.S. A SOGGETTI CHE HANNO COMPIUTO I TRENTACINQUE ANNI DI ETÀ – 1° pubbl. 9/12 - sop-presso 9/13)
R.A.6 - (RISERVA LEGALE NELLE S.R.L. SEMPLIFICATE – 1° pubbl. 9/14 – motivato 9/15).
Si ritiene che nelle s.r.l. semplificate la riserva legale segua le regole previste dall’art. 2463, comma 5, c.c. per le s.r.l. ordinarie.
Ne consegue che anche in dette società deve essere destinato a riserva legale almeno un quinto degli utili netti di esercizio fino a quando la stessa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro, dopodiché, ri-correndone i presupposti, si applicherà la regola ordinaria prevista dall’art. 2430 c.c.
Motivazione
In linea con quanto già esposto in sede di motivazione dell’orientamento R.A.4., è opinione maggioritaria che la s.r.l. semplifi-cata debba continuare a essere considerata un sottotipo della s.r.l. ordi-naria ma funzionale a un avviamento semplificato dell’attività d’impresa in forma di società di capitali.
La società a responsabilità limitata semplificata ha infatti delle pro-prie regole organizzative elementari (soci solo persone fisiche, statuto standardizzato o, per taluni, assenza di statuto, capitale sociale tra euro 1 ed euro 9.999,99, caratteristica questa peraltro non esclusiva in quanto può essere comune anche al tipo “ordinario” con conseguente applica-zione della disciplina relativa specifica per le società con capitale mar-ginale), caratteristiche che si rendono note ai terzi con la denominazio-ne sociale contenente l’indicazione di “SEMPLIFICATA”.
Il fatto che il modello standard sia inderogabile, nel senso della sua immodificabilità, tanto in sede di costituzione che durante societate, sal-vo abbandonare il sottotipo, sta a significare che la disciplina della so-cietà a responsabilità limitata semplificata non contenuta in tale model-lo è quella della s.r.l. ordinaria integrata da quanto previsto dall’art. 2463 bis c.c. in forza del principio, espressamente contenuto nell’ultimo comma del medesimo articolo, secondo il quale: “salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.
Proprio perché la disciplina applicabile è quella della s.r.l. ordinaria e visto che l’art. 2463 bis c.c. al punto 3 disciplina il solo capitale e non si occupa della riserva legale, in forza del rinvio dell’ultimo comma di det-to articolo si deve ritenere applicabile anche alla società a responsabilità limitata semplificata la nuova disciplina dell’art. 2463 comma 5 c.c. (c.d. riserva legale accelerata) essendo la situazione organizzativa del capitale marginale non più specifica della società a responsabilità limi-tata semplificata.
È anche da rilevare che la disposizione sulla riserva legale accelerata, oltre ad essere compatibile con la disciplina della s.r.l. semplificata, è volta a soddisfare l’interesse di ordine pubblico a che una persona giuri-dica limitatamente responsabile per le proprie obbligazioni sia dotata, ricorrendone le condizioni, di un patrimonio minimo di euro 10.000. Del resto, sarebbe illogico applicare un trattamento diverso ad una me-desima situazione giuridica, posto che il capitale sociale inferiore ad eu-ro 10.000,00 è elemento comune del tipo s.r.l. e del sottotipo s.r.l. sem-plificata.