:: venerdì 12 dicembre 2025  ore 08:55
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
C.A. Denominazione > Denominazione
C.A.1 - (SIGLE E DENOMINAZIONI PLURIME - 1° pubbl. 9/04– modif. 10/25 - motivato 10/25) È possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa sigla. Non è invece possibile indicare più denominazioni o sigle alternative.

Motivazione
Il presente orientamento integra il precedente approvato nel 2004 il quale testualmente affermava che «E’ possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa sigla. Non è invece possibile indicare più denominazioni o sigle alternative».
L’orientamento nella formulazione originale era finalizzato a tutelare i terzi evitando che, a causa dell’adozione da parte di una società di più denominazioni alternative, si possa ingenerare confusione sull’identità del soggetto con i quali i medesimi entrano in contatto.
Anche nella sua nuova formulazione l’orientamento vuole mantenere inalterata tale finalità di generica tutela dei terzi, ma al contempo vuole tener conto della ormai comune prassi di adottare, accanto ad una denominazione in forma estesa (ad esempio “ALFA SOCIETA’ DI COSTRUZIONI ED OPERE EDILI S.p.A.”), anche una denominazione in forma abbreviata (ad esempio “ALFA COSTRUZIONI S.p.A.”) ed una sigla (“A.S.C.O.E. S.p.A.”).
Tale prassi non appare in contrasto con la normativa vigente purché venga mantenuta inalterata la tutela dei terzi. In tale ottica è parsa opportuna la riformulazione dell’orientamento secondo cui, fermo il divieto dell’adozione di molteplici denominazioni è consentita l’adozione, oltre che di una denominazione in forma estesa, anche:
(a) di una sua forma abbreviata e
(b) di una sua sigla,
purché, la forma abbreviata e/o la sigla siano coerenti con la denominazione in forma estesa.
Ritornando all’esempio sopra indicato, l’adozione della denominazione estesa “ALFA SOCIETA’ DI COSTRUZIONI ED OPERE EDILI S.p.A.” potrà consentire l’adozione anche di una forma abbreviata quale “ALFA COSTRUZIONI S.p.A.” o “ALFA OPERE EDILI S.p.A.”, essendo tali formulazioni coerenti con la denominazione in forma estesa e non essendo pertanto idonee a ingenerare confusione nei terzi. Non potrà invece essere adottata una forma abbreviata quale “BETA COSTRUZIONI S.p.A.” o “BETA OPERE EDILI S.p.A.” poiché, mancando in questo caso qualsivoglia coerenza con la denominazione in forma estesa, si ingenererebbe confusione nei terzi.
Tale requisito della coerenza peraltro, nell’ottica di tutela dei terzi, sarà da intendersi:
- sia in “senso interno”: e cioè dovrà essere desumibile un collegamento diretto tra la forma abbreviata e/o la sigla e la denominazione in forma estesa, in modo che non sia ragionevolmente possibile per un terzo non capire che sono tutte riferibili alla medesima società;
- sia in “senso esterno”: e cioè né la denominazione in forma estesa né la sua abbreviazione (o sigla) potranno essere formulate in modo tale da ingenerare confusione con la denominazione in forma estesa, con l’abbreviazione o con la sigla già adottate da altre società.
Naturalmente tanto la denominazione in forma estesa che la sua abbreviazione (e per quanto occorre anche la sigla) dovranno seguire le norme specifiche che regolano l’attribuzione della denominazione sociale. In particolare dovranno essere formulate nel rispetto dei limiti posti dall'ordine pubblico e dal buon costume e, inoltre, non potranno essere contrarie a specifiche norme di legge. Sotto tale ultimo profilo può essere utile richiamare, a titolo esemplificativo:
- l’indicazione di “Casa di Cura Privata” che, ex art. 51 legge 132/1968, deve essere riportata, per le società esercitanti tale attività, nella denominazione, e pertanto dovrà essere presente tanto nella denominazione in forma estesa che nella sua abbreviazione;
- il divieto, stabilito dalla Legge Bancaria di utilizzare nella denominazione, per società diverse dalle Banche, le parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" e simili (salva specifica autorizzazione della Banca d’Italia ex art. 133 della Legge Bancaria); tale divieto pertanto dovrà riguardare sia la denominazione in forma estesa che la sua abbreviazione;
- nell’ambito delle società di persone è necessario che sia la ragione sociale in forma estesa che quella in forma abbreviata rispettino il disposto dell’art. 2292 c.c. (con riferimento alle s.n.c.) e del 2314 c.c. (con riferimento alle s.a.s.).

C.A.2 - (CASE DI CURA - 1° pubbl. 9/04) Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “Casa di Cura Privata” ex art. 51 legge 12 febbraio 1968 n. 132 ed è fatto divieto di usare l’aggettivo internazionale.

C.A.3 - (RISERVA DI DENOMINAZIONE PER LE BANCHE - 1° pubbl. 9/04) I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole.

C.A.4 - (SOCIETÀ UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/04) In caso di società con unico socio l’indicazione “società unipersonale” ovvero “società con unico socio” prescritta dall’art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione ma va semplicemente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

C.A.5 - (VERIFICA DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA - 1° pubbl. 9/04) Fra i poteri di controllo del notaio ai fini dell’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non può comprendersi anche quello di valutare la legittimità della denominazione sociale sotto il profilo del rispetto del diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte individuali o collettive.

C.A.6 – (IRRILEVANZA DELL’ATTRIBUZIONE DI UN NUOVO NOME AL SOCIO INSE-RITO NELLA RAGIONE SOCIALE – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
Nell’ipotesi in cui muti il nome del socio (persona fisica o giuridica) di una socie-tà di persone inserito nella sua ragione sociale, non ricorre alcun obbligo di ade-guare quest’ultima al nuovo nome del socio.

Motivazione
Nel nostro ordinamento è assai difficile che una persona fisica possa mutare il proprio prenome o cognome.
Il sistema tende a garantire per quanto possibile la stabilità del nome dei cittadini, in quanto su tale elemento si basa la loro identificazione e l’affidabilità dei pubblici registri.
Essendo dunque piuttosto raro che si verifichi una tale eventualità, non ci si è mai interrogati su cosa accada quando la persona che otten-ga la modifica del proprio nome sia anche il socio di una società di per-sone inserito nella sua ragione sociale.
Negli ultimi anni tale quesito ha però assunto una rilevanza diversa, in quanto è notevolmente aumentata la possibilità che un socio di socie-tà di persone possa mutare il proprio nome.
È infatti da considerare che:
- dopo la riforma del diritto societario può accadere che socio di una società di persone sia una società di capitali, e la modifica della deno-minazione delle persone giuridiche non è così infrequente, sia per scelta dei soci che per conseguenza legale di fusioni, scissioni o trasformazio-ni;
- sono notevolmente aumentati i cittadini stranieri soci di società di persone italiane e in diversi ordinamenti esteri è previsto che in occasio-ne del matrimonio uno dei coniugi perda definitivamente il proprio co-gnome per assumere quello dell’altro, ciò accade soprattutto nei paesi dell’est Europa;
- la normativa sulle unioni civili di recente adozione consente che en-trambi gli uniti adottino il medesimo cognome.
Per tali motivi si è ritenuto di affrontare la questione con l’orientamento in commento, risolvendola affermando che il mutamen-to del nome del socio non impone l’obbligo di adeguare la ragione so-ciale.
Tale soluzione è giustificata dalle seguenti considerazioni:
1) il vecchio e il nuovo nome identificano con certezza la medesima persona (fisica o giuridica) socia;
2) la vicenda del cambio del nome del socio deve essere inserita negli appositi registri (anagrafici, per le persone fisiche, delle imprese, per le società) per cui la stessa è già soggetta ad una specifica e tipica pubblici-tà legale;
3) in nessun pubblico registro (immobiliare, automobilistico, navale, ecc.) è previsto l’obbligo di aggiornamento del nome dell’intestatario a seguito della sua modifica legale;
4) per modificare la ragione sociale occorre di regola il consenso di tutti i soci ex art. 2252 c.c., per cui il suo aggiornamento non dipende dalla volontà del socio che ha mutato il proprio nome ma da quella di tutti i soci che, nel caso concreto, potrebbero non essere a conoscenza della vicenda o non essere intenzionati a modificare il contratto sociale;
5) se l’art. 2292, comma 2, c.c. consente di mantenere nella ragione sociale il nome di un socio cessato è evidente che non è contrario al si-stema mantenere nella ragione sociale quello precedente di un socio at-tuale.
Per i motivi esposti si è ritenuto che il precetto che impone di inserire nella ragione sociale almeno il nome di un socio illimitatamente respon-sabile sia rispettato quando il nome inserito coincide con quello vigente al momento del suo inserimento, senza obblighi di aggiornamento.
Il principio esposto risulta anche coerente con quanto affermato nell’orientamento I.L.5 in materia di non necessità di pubblicità nel re-gistro delle imprese della società partecipata del cambio della denomi-nazione di società socia di srl per effetto di fusione o scissione.