C. Denominazione > Denominazione
C.A.1 - (SIGLE E DENOMINAZIONI PLURIME - 1° pubbl. 9/04) È possibile indicare nello statuto la denominazione per esteso e la relativa sigla. Non è invece possibile indicare più denominazioni o sigle alternative.
C.A.2 - (CASE DI CURA - 1° pubbl. 9/04) Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “Casa di Cura Privata” ex art. 51 legge 12 febbraio 1968 n. 132 ed è fatto divieto di usare l’aggettivo internazionale.
C.A.3 - (RISERVA DI DENOMINAZIONE PER LE BANCHE - 1° pubbl. 9/04) I soggetti diversi dalle banche non possono utilizzare nella denominazione sociale le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” e simili, a meno che la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 133 della legge bancaria, non autorizzi espressamente l’uso di dette parole.
C.A.4 - (SOCIETÀ UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/04) In caso di società con unico socio l’indicazione “società unipersonale” ovvero “società con unico socio” prescritta dall’art. 2250 c.c. non deve rientrare nella denominazione ma va semplicemente aggiunta alla denominazione, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.
C.A.5 - (VERIFICA DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA - 1° pubbl. 9/04) Fra i poteri di controllo del notaio ai fini dell’iscrizione di un atto nel registro delle imprese non può comprendersi anche quello di valutare la legittimità della denominazione sociale sotto il profilo del rispetto del diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di ditte individuali o collettive.
C.A.6 - (IRRILEVANZA DELLA MODIFICA DEL NOME DEL SOCIO INSERITO NELLA RAGIONE SOCIALE - 1° pubbl. 9/16)
Nell’ipotesi in cui muti il nome del socio (persona fisica o giuridica) di una società di persone inserito nella sua ragione sociale, non ricorre alcun obbligo di adeguare quest’ultima al nuovo nome del socio.