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I.N.1 - (DEFINIZIONE DI S.R.L.-PMI - 1° pubbl. 9/18)
Per la definizione di S.r.l.-PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le carat¬teristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali carat¬teristiche.
A quanto sopra consegue che è S.r.l.-PMI la società che soddisfi contemporanea¬mente le seguenti caratteristiche oggettive:
1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE);
2) occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE);
3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE.
Con riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), una s.r.l. perde la qualifi¬ca di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi (art. 4 racc. CE). L'accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue:
- quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato;
- quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i con¬ti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell'atto costitutivo, se di nuova costitu¬zione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (art. 4 racc. CE).
La stima di cui all'art. 4, comma 3, della racc. CE non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell'accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipen¬dente né che sia asseverata con giuramento.
I.N.2. - (I DIVERSI DIRITTI ATTRIBUIBILI ALLE CATEGORIE DI QUOTE NELLE S.R.L.-PMI - 1° pubbl. 9/18)
In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi ca¬ratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente de¬terminati nell'atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall'art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall'art. 2348 c.c. per le categorie di azioni.
È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria confe¬riscano i medesimi diritti.
Inoltre, nelle S.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei parti¬colari diritti.
I.N.3 - (ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI NELLA CREAZIONE DI CATEGORIE DI QUOTE A VOTO LIMITATO NELLE S.R.L.-PMI - 1° pubbl. 9/18) Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell'art. 2351, comma 2, c.c. in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall'ultimo periodo di detto comma.
Tale mancata riproduzione porta a ritenere che le S.r.l.-PMI possano creare cate¬gorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio di¬ritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni.
I.N.4 - (PERDITA DA PARTE DI S.R.L. DEI REQUISITI DI PMI E SORTE DELLE CATE¬GORIE DI QUOTE ESISTENTI - 1° pubbl. 9/18)
Nel caso in cui l'atto costitutivo di una S.r.l.-PMI abbia previsto la creazione di ca¬tegorie di quote (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012) e succes¬sivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative dall'art. 31
del d.l. n. 179/2012.
I.N.5 - (DIRITTO DI PRELAZIONE NEGLI AUMENTI DI CAPITALE DI S.R.L.-PMI IN PRESENZA DI CATEGORIE DI QUOTE - 1° pubbl. 9/18)
Si ritiene che negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato catego¬rie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ri¬corra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio "nuove" quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso.
La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la ca¬tegoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, sen¬za aver alcun riguardo a quelle esistenti.
In dette società il diritto di prelazione spetterà a ciascun socio indistintamente e
proporzionalmente su tutte le nuove quote.
Conseguentemente:
- nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un'unica categoria spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono;
- nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono.
Si ritiene possibile derogare statutariamente a quanto sopra, prevedendo che la società sia obbligata in sede di aumento di capitale ad offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle da esso già detenute, ovvero che i soci abbiano il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano of¬ferte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conse¬guente attribuzione, in tale ultima ipotesi, del diritto di recesso qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione).
I.N.6 - (APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UNICITÀ DELLA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DI CATEGORIE DI QUOTE - 1° pubbl. 9/18)
Il principio dell'unicità della quota di partecipazione in S.r.l. deriva dal divieto di suddividere le partecipazioni in azioni contenuto nel comma 1 dell'art. 2468 c.c. In presenza di un divieto di "emissione" di titoli, infatti, l'eventuale previsione contenuta nell'atto costitutivo di suddividere le partecipazioni in un numero pre¬determinato risulterebbe priva di significato (al pari di quello che accadrebbe se tale regola fosse contenuta in un atto costitutivo di società di persone). Deve anche considerarsi che gli artt. 2481-ter, comma 2, e 2482-quater c.c. di¬spongono che le riduzioni per perdite o gli aumenti gratuiti del capitale non pos¬sono comportare modifiche qualitative o quantitative delle partecipazioni e dei diritti dei soci, ciò neanche nel caso in cui avvengano per valori nominali indivisi¬bili o incompatibili con una qualche unità di misura predeterminata. Le suddette disposizioni evidenziano, dunque, come nelle s.r.l. le partecipazioni siano unitarie e come le medesime debbano propriamente essere individuate con una frazione o con una percentuale e non con unità di misura predeterminata. La riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le S.r.l.-PMI la possibi¬lità di creare categorie di quote e di offrirle al pubblico ma non ha derogato al di¬vieto di suddividerle in azioni, si pone dunque il problema di conciliare il principio dell'unicità della partecipazione in S.r.l. con la possibilità di creare categorie di quote.
Dirimente sul punto appare la considerazione che le singole categorie di quote non sono capaci di confondersi tra loro in un'unica posizione partecipativa, in quanto ciascuna di esse attribuisce diritti ed obblighi propri che nel loro comples¬
so non possono essere uguali a quelli di nessuna altra categoria di quote, pena l'inesistenza della categoria stessa.
All'interno delle categorie, invece, non ricorre alcuna esigenza di distinzione. Nelle S.r.l.-PMI appare dunque possibile suddividere le quote di partecipazione in categorie ma non anche suddividere queste ultime in unità predeterminate e vin¬colanti.
A quanto sopra consegue che qualora un socio sia titolare di quote di diverse ca¬tegorie, le stesse non costituiranno un'unica partecipazione, ma tante partecipa¬zioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute, partecipazioni unitarie che in caso di successive cessioni o acquisti non si modificheranno nel loro nume¬ro ma solo nella loro percentuale.
I.N.7 - (PEGNO O USUFRUTTO SU UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CATEGO¬RIA - 1° pubbl. 9/18)
Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un'altra categoria (vedi orientamento I.N.6), si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pe¬gno o in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena pro¬prietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrut¬to che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto).
In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall'art. 2468, comma 5, c.c. (vedi anche orien¬tamento I.I.35).
I.N.8 - (LA DISCIPLINA DELLA MOROSITA' CON RIFERIMENTO AD UN SOCIO TITO¬LARE DI QUOTE DI DIVERSE CATEGORIE - 1° pubbl. 9/18)
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confonder¬si tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orien¬tamento I.N.6), si deve ritenere che la disciplina legale sulla mora dei versamenti debba trovare applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un'altra quota di categoria.
All'interno di una determinata partecipazione di categoria appartenente ad un unico socio non è invece possibile individuare una quota in regola con i versa¬menti ed una in mora, neanche nell'ipotesi in cui la partecipazione si sia formata in seguito ad acquisiti successivi di porzioni di quote della medesima categoria. A quanto sopra consegue che nel caso in cui un socio sia in mora con i versamenti solo in relazione ad una delle quote di categoria da esso possedute:
- gli amministratori possono vendere ai sensi del comma 2 dell'art. 2466 c.c. la so¬la quota di categoria non ritualmente liberata e non anche quella di altra catego¬ria non in mora;
- se la vendita non può avere luogo gli amministratori riducono il capitale per la sola quota di categoria in mora, ponendo in essere una sorta di "esclusione par¬ziale";
- il socio moroso non partecipa alle decisioni dei soci in relazione alla sola quota di categoria in mora.
I.N.9 - (LIMITI ALL'AMMISSIBILITA' DEL VOTO DIVERGENTE NEL CASO DI SOCIO TI¬TOLARE DI QUOTE DI DIVERSE CATEGORIE - 1° pubbl. 9/18) Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie:
a) possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un'altra categoria;
b) partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre.
Appare meritevole di tutela l'esercizio del voto divergente ove sia finalizzato a ri¬servarsi il diritto di recesso in relazione alle sole categorie di quote che si reputa¬no penalizzate da una determinata decisione (vedi orientamento I.N.12).
I.N.10 - (LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RIFERITE A SINGOLE CATEGORIE DI QUOTE - 1° pubbl. 9/18) Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confonder¬si tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orien¬tamenti I.N.6), si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall'atto costitutivo.
I.N.11 - (ASSEMBLEE SPECIALI IN PRESENZA DI QUOTE DI CATEGORIA - 1° pubbl. 9/18)
Stante la mancanza di una disciplina legale espressa sul punto è opportuno che lo statuto di S.r.l.-PMI disciplini il procedimento decisionale che consente di adotta¬re le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione.
Sotto questo profilo si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazio¬ne collegiale ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di re¬cesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni.
Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unani¬me dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti.
I.N.12 - (LEGITTIMITÀ DEL RECESSO RIFERITO AD UNA SOLA DELLE QUOTE DI CA¬TEGORIA DETENUTE DA UN MEDESIMO SOCIO - 1° pubbl. 9/18) Poiché l'interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il re¬cesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l'atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale.
I.N.13 - (LIMITI ALL'ACQUISTO DI PROPRIE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/18) Nel caso in cui la S.r.l.-PMI compia operazioni sulle proprie partecipazioni in at¬tuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di par¬tecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6, del d.l. n. 179/2012) si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell'integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie.
Conseguentemente, sia nel caso di acquisto di quote proprie che in quello di assi¬stenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi, non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio.
Le partecipazioni acquistate dalla società dovranno essere interamente liberate. Una riserva negativa dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del comma 4 dell'art. 2357-ter c.c. nel caso di acquisto di proprie partecipazioni, mentre nel caso di as¬sistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi dovrà essere iscritta in bilan¬cio una riserva indisponibile ai sensi del comma 6 dell'art. 2358 c.c.