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S.A.1 – (SOCIETÀ BENEFIT – NATURA – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
Le società Benefit di cui all’art. 1 commi da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti.
Motivazione
La qualifica di società “benefit” è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2016. L’Italia è stato il primo ordinamento a recepire il modello giuridico ideato negli U.S.A.
Le società benefit si distinguono dalle ordinarie in quanto uniscono al tradizionale scopo di lucro di cui all’art. 2247 c.c. il perseguimento di “una o più finalità di beneficio comune” e l’impegno ad operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti della comunità e dell’ambiente. In sostanza, con la normativa in commento è stato legittimato il perseguimento di finalità ulteriori a quelle di lucro; ma nonostante il perseguimento delle finalità di beneficio comune (vantaggio pubblico), le società benefit sono e rimangono società lucrative soggette alle disposizioni applicabili al tipo societario prescelto.
Le integrazioni previste dalla normativa speciale possono così sintetizzarsi:
- le finalità di beneficio comune perseguite, di cui al comma 376, devono essere indicate nella clausola statutaria dell’oggetto sociale;
- la società deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto (senza che ciò debba tramutarsi in specifica clausola statutaria);
- è necessario individuare nell’ambito dell’organizzazione aziendale il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune; tale compito spetta all’organo amministrativo con ampia discrezionalità (a soggetti interni, a terzi, mediante attribuzione di delega specifica ad uno o più amministratori, ecc.);
- deve essere svolto un resoconto annuale degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell’impatto dell’attività, da allegare al bilancio (e che nel caso si tratti di società di capitali si aggiunge alla (o integra la) relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c.;
- la società benefit può introdurre, accanto alla ragione o denominazione sociale, le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”.
L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle SB di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379) attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale.
Fatta questa premessa, necessaria per addentrarsi nella interpretazione di tale nuova normativa, appare chiaro che la SB delineata dal legislatore non determina dei modelli societari sui generis, ma consente l’esercizio dell’impresa – allo scopo di dividere gli utili perseguendo una o più finalità di beneficio comune – con l’impiego dei modelli societari tipici regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile e, quindi, dei modelli della società semplice, della società in nome collettivo, della società in accomandita semplice, della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e delle società cooperative, valorizzando l’autonomia statutaria di tutti i modelli impiegati, da integrarsi con le specifiche disposizioni previste all’interno della legge n. 208/2015 in questione.
Da tale tecnica adottata dal legislatore appare desumibile quindi che le SB non costituiscono un tipo autonomo con causa propria, ulteriore rispetto a quelli già esistenti, ma si configurano come particolari forme organizzative di società di persone o di società di capitali o cooperative del tutto disciplinate dalla normativa propria del tipo legale integrata con quanto espressamente previsto dalla normativa speciale; la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell’oggetto sociale, nella governance dell’impresa e nell’enforcement e questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi.
Manca, invece, qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società.
S.A.2 – (SOCIETÀ BENEFIT - OBBLIGO DI INDICARE NELL’OGGETTO SOCIALE LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società Benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società Benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379) attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale.
Motivazione
L’art. 1 comma 379 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che la società benefit deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Il riconoscimento dello status di benefit consente alla società di collocarsi sul mercato e di far conoscere ai terzi, con un’informazione chiara e legalmente riconosciuta, che essa persegue accanto alla finalità di lucro ulteriori finalità altruistiche.
L’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità perseguite rende pienamente lecito ciò che si poteva configurare di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo la mission aziendale, rendendola più stabile ed insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del management.
Mentre per quel che riguarda la denominazione sociale è prevista una mera facoltà di integrazione, per quel che riguarda l’oggetto sociale, invece, la legge introduce un vero e proprio obbligo; tale prescrizione si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche a quelle che vogliano diventare SB e alle “società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379)”. In tal caso, queste società sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2346 c.c.
Per quanto attiene ai tipi sociali appartenenti alla classe delle società di persone la regola dispositiva per la modificazione del contratto sociale è quella della unanimità; nelle società di capitali vige come noto il principio maggioritario.
Al riguardo ci si può chiedere se la disposizione vada interpretata nel senso che tutte le società che già perseguano un fine ideale, senza che ciò sia indicato nell’oggetto sociale, siano tenute a modificare l’atto costitutivo per continuare a farlo, oppure se la specifica previsione statutaria sia necessaria solo quando la società intenda utilizzare sul mercato la denominazione di società benefit. Vi sono diverse argomentazioni a sostegno di un’interpretazione restrittiva della norma.
È necessario chiedersi inoltre se, quando una società già esistente decide di “trasformarsi” in una società benefit (ma ovviamente, per quanto scritto nel precedente Orientamento, non si tratta di trasformazione perché non muta il tipo), dalla modifica dello statuto a tal fine necessaria discenda il diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla formazione della relativa decisione o delibera. Qui si può sottolineare che molto dipende dallo specifico tenore della clausola e dunque dalla concreta modificazione statutaria; si tratta in altre parole di valutare, caso per caso, la significatività del cambiamento dell’oggetto sociale.
Un’ulteriore questione interpretativa che si pone in relazione all’oggetto sociale della società benefit deriva dal fatto che la legge non specifica espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere indicate nell’oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire. Ne dovrebbe discendere una preferenza per l’indicazione di finalità strettamente legate al processo produttivo dell’impresa, ma senza escludere la possibilità di destinare parte delle risorse gestionali ed economiche anche a più generiche finalità di beneficio comune.