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U.A.1 – (IMPRESA SOCIALE: GERARCHIA DELLE FONTI E CRITERI DI APPLICAZIONE)
Le norme applicabili agli Enti che vogliono costituirsi o trasformarsi in Imprese Sociali devono essere individuate rispettando rigorosamente la gerarchia delle fonti richiamate dall’art. 1, comma 5 del D.Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina delle imprese sociali).
Tale norma dispone: “Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Decreto, le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita”.
Quindi si applicheranno anzitutto le norme del D.Lgs. 112/2017; successivamente, ed in via integrativa, le norme del D.Lgs. 117/2017 (c.d. CTS) e, solo in mancanza di norme specifiche e per gli aspetti non disciplinati nei primi due Decreti, le norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
L’art. 1, comma 5 del D.Lgs. 112/2017, inoltre, prevede che l’individuazione delle norme integrative applicabili (diverse da quelle del Decreto) venga attuata con il vaglio del criterio di “compatibilità”, che, quindi, impone una valutazione attenta e critica delle norme richiamate, comparandone la “coerenza” tra la loro ratio nell’ambito originario e le conseguenze dell’applicazione nel diverso ambiente delle Imprese Sociali.
U.A.2 – (IMPRESA SOCIALE: DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE)
La denominazione o la ragione sociale di una società commerciale o di una società cooperativa non sociale che si assoggetti alla disciplina dell'impresa sociale deve contenere tanto l'indicazione di "impresa sociale" quanto le indicazioni prescritte per il tipo di società nella quale l'impresa è costituita ("s.n.c. con il nome di uno o più soci", "s.a.s. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari", "s.p.a.", "s.a.p.a. con il nome di almeno uno dei soci accomandatari", "s.r.l.", o "società cooperativa").
Poiché la L.. 381/1991 deve considerarsi lex specialis rispetto al D.Lgs. 112/2017, nella denominazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi, che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, l'unica indicazione necessaria è la locuzione di "cooperativa sociale".
Essendo l'impresa sociale anche un Ente del Terzo Settore, la sua denominazione o ragione sociale può contenere anche l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS": ma tale circostanza è una possibilità, non un obbligo.
U.A.3 – (MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE)
L'adeguamento dell'atto costitutivo di una società lucrativa (sia di persone, che di capitali) allo schema organizzativo e funzionale dell'impresa sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112:
a) deve in ogni caso (anche per le società di persone) rivestire la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 5 del suddetto D.Lgs.;
b) costituisce un vero e proprio atto di trasformazione eterogenea, ancorché atipica, in quanto, pur in mancanza di una modificazione tipologica della società che assoggetta il proprio atto costitutivo alla disciplina dell'impresa sociale, l'assunzione della qualifica di impresa sociale comporta una modifica alla causa (intesa come scopo del contratto sociale), che da lucrativa viene mutata in sociale, e soprattutto comporta una modifica alla propria normativa di riferimento;
c) ha effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500-novies c.c.) e solo successivamente al decorso di tale termine la società potrà essere iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali.
U.A.4 – (IMPRESA SOCIALE ED ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)
Nel ricevere, per la successiva pubblicità nel Registro delle Imprese, il Regolamento obbligatorio previsto per la “costituzione di Ramo” Impresa Sociale da parte di Enti Ecclesiastici Civilmente riconosciuti (EECR) che siano cattolici, come consentito dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, il notaio deve tenere conto del fatto che il Regolamento è atto canonico dell’EECR costituente, quindi disciplinato dal diritto canonico universale (CIC) e dal diritto proprio dell’Ente specifico, i cui limiti sono opponibili in ambito civile ai sensi dell’art. 18 della L. 222/1985, attuativa degli Accordi di Revisione del Concordato del 1984 (normativa di rango costituzionale).
Inoltre, nel vagliare la legittimità delle norme regolamentari e, soprattutto, delle norme applicabili del D.Lgs. 112/2017, si deve tener conto – oltre che dell’ordinario criterio di “compatibilità” – che il vaglio deve specificamente essere attuato “in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti”, come espressamente previsto dalla norma richiamata e che a sua volta ripete l’obbligo assunto dallo Stato italiano negli accordi Concordatari.
Oltre alle norme che espressamente il D.Lgs. dichiara non applicabili “agli Enti di cui al comma 3 dell’art. 2 del presente Decreto”, quindi, sarà sempre necessario valutare la compatibilità tra le norme del D.Lgs. 112/17 e le “peculiarità disciplinari” del diritto canonico.
La peculiarità della fattispecie, inoltre, richiede una particolare attenzione nelle modalità di attuazione dell’adempimento presso il Registro Imprese, dato che l’Ente Ecclesiastico è iscritto (esclusivamente) al REA, mentre il deposito del Regolamento deve avvenire presso il Registro delle Imprese.
U.A.5 – (IMPRESA SOCIALE E CONTROLLO DI LEGALITA')
Il controllo di legalità e la verifica dei requisiti che consentono l’iscrizione di un’impresa sociale nella apposita sezione speciale del registro delle imprese sono demandati alla competenza esclusiva del notaio che riceve il relativo atto costitutivo, modificativo o la delibera di trasformazione (o autentica il regolamento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017).
U.A.6- (IMPRESE SOCIALI: ATTIVITA’ CHE COSTITUISCONO L’OGGETTO SOCIALE)
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 dispone che le Imprese sociali siano considerate Enti del Terzo Settore in quanto ne condividono l’obiettivo diretto al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l’assenza dello scopo di lucro.
Le attività che costituiscono l’oggetto principale, per le imprese che intendono conseguire la qualifica “Sociale” e che sono dirette al raggiungimento delle richiamate finalità di interesse generale, sono quelle indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 112 del 2017 e non quelle previste nell’art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017.
Ne fanno eccezione:
a) le cooperative sociali e loro consorzi per le quali l’attività esercitata deve rientrare fra quelle indicate nella specifica disciplina, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini e che viene attuato attraverso l’offerta di servizi alla persona (se di tipo A) o l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (se di tipo B);
b) le Imprese che, ai fini del perseguimento delle finalità di interesse generale, occupano in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati, soggetti aventi le caratteristiche indicate nel comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. 112/2017. Tali categorie riguardano in particolare i “lavoratori molto svantaggiati” individuati in base ai criteri dell'art. 2, n. 99 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le “persone svantaggiate o con disabilità” di cui all'art. 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le “persone beneficiarie di protezione Internazionale” secondo quanto previsto nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 ed infine le “persone senza fissa dimora” versanti in regime di povertà ed iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228. In tutti questi casi l’attività esercitata per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può svolgersi anche al di fuori dall’elenco dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 112 del 2017 e quindi può riferirsi anche alle attività indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017.