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L.G.1 – (SCISSIONE CON SCORPORO - 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23)
Il nuovo art. 2506.1 del codice civile ha introdotto, anche nel nostro ordinamen-to, la figura della “scissione con scorporo”, consistente nella possibilità da parte di una società di assegnare ad una o più società di nuova costituzione una parte del suo patrimonio attribuendo a sé stessa le relative azioni o quote.
I conseguentemente riformati artt. 2506-bis e 2506-ter c.c., stante le peculiari ca-ratteristiche dell’operazione, stabiliscono poi una serie di deroghe in ordine alle formalità procedimentali normalmente richieste nelle operazioni di scissione.
In particolare, dispongono che non è necessario che il progetto di scissione (con scorporo) contenga le informazioni riguardanti: a) il rapporto di cambio delle azioni o quote e l’eventuale conguaglio in denaro; b) le modalità di assegnazio-ne delle azioni o delle quote di nuova emissione e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; c) il trattamento eventualmente riservato a parti-colari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Non sono inol-tre richieste la situazione patrimoniale indicata nell’art. 2501-quater, comma 1, c.c. e le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinques e 2501-sexies cc.
Il nuovo comma 6 dell’art. 2506-ter c.c. stabilisce infine che ai soci non consen-zienti non compete il diritto di recesso.
Fra le regole che si ritiene di poter disapplicare alla nuova figura in base al di-sposto del nuovo comma 4 dell’art. 2506-bis c.c., vi rientrano anche:
a) quella che prevede la necessità che il progetto di scissione contenga l’indicazione della data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione;
b) quella di attribuire ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4, c.c.
Motivazione
Il nuovo articolo 2506.1 c.c., introdotto con il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, è intervenuto per dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale disciplina è stata dettata per uniformare le operazioni transfron-taliere riguardanti società di capitali italiane e degli altri Stati membri che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di at-tività principale nel territorio dell'Unione europea. Essa si applica anche alle scissioni a cui partecipano società diverse dalle società di capitali, o società di capitali che non hanno né la sede sociale, ne? l'amministrazio-ne centrale, ne? il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea qualora risulti comunque applicabile la disciplina della direttiva alla società risultante dall’operazione.
Una volta ammesse le scissioni transfrontaliere per scorporo è stato necessario introdurre tale forma di scissione anche nell’ordinamento in-terno al fine di eliminare incongruenze sistematiche.
La nuova norma contenuta nell’art. 2506.1 c.c. contempla esclusi-vamente il caso di costituzione, attraverso lo scorporo, di una nuova società nella quale confluisce una parte del patrimonio della scissa e le cui quote o azioni vengono assegnate, anziché ai soci della scissa, alla scissa medesima.
La scissione mediante scorporo deve dunque essere parziale, cioè deve essere assegnato alla o alle società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio della scissa e non l’intero suo patrimonio poiché quest’ultima deve sopravvivere all’operazione per rendersi assegnataria delle partecipazioni della o delle beneficiarie.
Il richiamato D.Lgs. n. 19/2023 ha anche disposto, modificando gli artt. 2506-bis e 2506-ter c.c., coerentemente con le caratteristiche di tale nuova figura, che alla scissione con scorporo non si applicano le previ-sioni di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma del codice civile. Ed infatti le informazioni espressamente escluse dal contenuto del progetto non sono necessarie, posto che l’intera parteci-pazione della nuova società va assegnata, appunto, alla società scissa e non ai suoi soci. I soci della scissa non partecipando al capitale sociale della beneficiaria non hanno necessità di ottenere la maggior parte delle informazioni che invece si rendono necessarie nelle altre ipotesi di scis-sione.
Il novellato art. 2506-ter, comma 3, c.c. stabilisce poi opportunamen-te la superfluità, per la fattispecie in oggetto, sia della situazione patri-moniale di cui all’art. 2501-quater, comma 1, c.c., sia delle relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinques e 2501-sexies cc., poiché il precedente testo di tale norma, che limitava l’esonero dei richiamati documenti alle scissioni con costituzione di nuove società nel solo caso in cui fossero attuate con criteri proporzio-nali di attribuzione delle nuove partecipazioni, avrebbe potuto far dubi-tare circa l’estensione della deroga anche alla nuova ipotesi di scissione.
Il nuovo periodo aggiunto al comma 4 dell’art. 2506-bis c.c. detta poi una importante regola di chiusura, disponendo che il progetto della scissione per scorporo non deve contenere quanto incompatibile con “l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla socie-tà stessa, anziché ai suoi soci”.
Sotto questo profilo si ritiene dunque che nel progetto di scissione con scorporo non ricorra la necessità:
a) di indicare la data da cui le operazioni delle società partecipanti all’operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, sal-va una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione che, peraltro, non può essere convenzionalmente posticipata trattandosi necessariamente di scissione a favore di società di nuova costituzione;
b) di attribuire ai soci che non approvato l’operazione la facoltà di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determina-to alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4, c.c. Infatti, l’operazione in parola potrebbe ritenersi assimila-bile ad una scissione non proporzionale, attesa l’attribuzione delle intere partecipazioni della beneficiaria alla scissa anziché ai suoi soci. Tutta-via, i soci della scissa non subiscono a seguito dell’operazione alcun pregiudizio mantenendo immutate le posizioni nell’ambito della scissa ed essendo le partecipazioni nella nuova società assegnate esclusiva-mente alla scissa stessa e non a tutti o ad alcuni soci di quest’ultima in maniera non proporzionale.
Va infine precisato che il momento in cui viene iscritta la nuova so-cietà nel Registro Imprese non può precedere quello in cui è effettuata l’iscrizione con riguardo alla società scissa.
Probabilmente ultronea, ma tuttavia opportuna, appare anche la di-sposizione che ha escluso la facoltà di recesso ai soci non consenzienti, atteso che l’operazione non altera né modifica in alcun modo le parteci-pazioni detenute dai medesimi né il loro valore.
L.G.2 – (AMMISSIBILITÀ DI UNA SCISSIONE CON SCORPORO E DI UNA SCISSIONE ORDINARIA O FUSIONE REALIZZATE CON UN UNICO PROGETTO - 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23)
In ossequio al principio di economicità dei mezzi giuridici, si ritiene legittimo riunire in un unico progetto un’operazione complessa che contempli al suo in-terno sia una scissione con scorporo che una scissione ordinaria o fusione, nei limiti in cui dette operazioni sarebbero legittimamente realizzabili con progetti distinti (cfr. orientamento L.A.14).
Così, ad esempio, è possibile realizzare con un unico procedimento:
a) una scissione con scorporo che preveda che alla società beneficiaria di nuova costituzione partecipino per scissione anche altre società, a loro volta con scor-poro oppure assegnando ai rispettivi soci partecipazioni nella beneficiaria;
b) una scissione di un’unica società in parte per scorporo e in parte con assegna-zione ai suoi soci delle partecipazioni nella beneficiaria.
Nelle suddette ipotesi non troveranno ovviamente applicazione le semplifica-zioni procedimentali previste per la sola scissione con scorporo e incompatibili con l’operazione complessa progettata, fra le quali, ad esempio, l’omissione del-la determinazione di un rapporto di cambio e la sua giustificazione e certifica-zione o il mancato riconoscimento del diritto di recesso per i soci non consen-zienti.
Motivazione
Il nuovo articolo 2506.1 del codice civile, introdotto in applicazione della Direttiva (UE) n. 2017/1132 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, prevede solamente l’ipotesi della scissione con scorporo a cui partecipa un’unica società che trasferisce una parte del proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie di nuova costitu-zione.
Tale limitazione della fattispecie legale della scissione con scorporo è stata prevista non tanto per dettare una regola di principio ma al fine di dare attuazione alle indicazioni della Direttiva nei limiti imposti dalla Legge delega n. 127/2022.
Ed infatti la nozione della “scissione con scorporo” contenuta nell’art. 160-ter n. 4 della Direttiva (UE) 2017/1132, come integrata dal-la Direttiva (UE) 2019/2121, prevede che tale fattispecie si realizzi quando “la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del pa-trimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa”.
Il considerando (8) della medesima Direttiva che costituisce elemen-to di indirizzo per il legislatore delegato, dispone fra l’altro che “… La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l’intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulte-riori rischi di elusione delle norme dell’Unione e nazionali. Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente diretti-va offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno. Le so-cietà, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri”. La versione in lingua inglese è ancora più chiara nel penultimo inciso disponendo: “… The possibility of forming a company through a division by separation as provided for in this Directive offers companies a new harmonised procedure in the internal market. …”.
In stretta attuazione della Direttiva, la disposizione, contenuta nell’art. 2506.1 c.c. disciplina, dunque, esclusivamente la scissione con scorporo a favore di società di nuova costituzione alla quale partecipi un’unica società.
Ma appare innegabile che tale disposizione debba armonizzarsi in un sistema interno che contempla anche tutta un’altra serie di operazioni di scissione e di fusione, le quali non sono state né abrogate né sono dive-nute incompatibili con la prima.
La scissione con scorporo si aggiunge dunque alle altre forme di scis-sione e di fusione già codificate arricchendo il sistema ed incrementan-do le opzioni a disposizione degli operatori.
Per tale motivo nell’orientamento in commento si è ritenuto che sia lecito realizzare in un unico progetto complesso tanto una scissione con scorporo prevista dall’art. 2506.1 c.c. quanto una qualunque altra ope-razione di scissione o fusione contemplata in altre norme di legge.
In particolare, si è ritenuta lecita l’“unione” in un unico progetto di una scissione con scorporo e di una qualsiasi altra tipologia di scissione o di fusione ove il risultato finale di detta operazione complessa sia lo stesso che si sarebbe raggiunto con progetti distinti, poiché in tale ipote-si è certo che si perseguono interessi meritevoli di tutela. L’unica diffe-renza è la semplificazione procedimentale.
Sotto questo profilo, ad esempio, si sono conseguentemente ritenute legittime:
a) le operazioni di scissione con scorporo nelle quali non partecipi una sola società ma più società preesistenti che assegnino parte del loro patrimonio ad una società di nuova costituzione e le relative partecipa-zioni a se stesse, poiché il risultato di tale operazione si potrebbe legit-timamente raggiungere con delle iniziali scissioni con scorporo di cia-scuna di dette società a favore di una propria beneficiaria di nuova co-stituzione ed una successiva fusione finale di tutte beneficiarie così co-stituite;
b) le operazioni di scissione a favore di una società di nuova costitu-zione nelle quali sia previsto che parte delle relative azioni o quote sia-no attribuite alla scissa e parte ai suoi soci, poiché anche in questo caso il medesimo risultato finale si potrebbe ottenere con due distinte scis-sioni: una prima, per scorporo, assegnando alla beneficiaria di nuova costituzione la parte del patrimonio che dovrà rappresentare le sue par-tecipazioni finali in detta beneficiaria, ed una seconda, tradizionale, nel-la quale alla beneficiaria come sopra costituita venga assegnata l’ulteriore parte del patrimonio della scissa che rappresenterà le parteci-pazioni finali da assegnare ai suoi soci.
In sostanza, per il principio di economicità degli strumenti giuridici, non appare dubitabile che sia lecito raggiungere i medesimi risultati rea-lizzabili con più procedimenti di scissione e di fusione attraverso un unico progetto complesso nelle ipotesi in cui i procedimenti uniti siano tutti previsti e disciplinati da norme espresse e non si confligga con al-cuna di esse.
In tal caso, ovviamente, non troveranno applicazione le semplifica-zioni procedimentali previste per la scissione realizzata esclusivamente ai sensi del nuovo art. 2506.1, con la disciplina prevista per le altre.
Pertanto, nel suddetto procedimento unitario troveranno piena ap-plicazione le regole procedimentali ordinarie disapplicate dalla norma-tiva sulla sola scissione con scorporo ove dette regole siano previste per le altre operazioni.
Conseguentemente il progetto dovrà di regola contenere anche quan-to richiesto dai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., dovranno essere altresì predisposte la situazione patrimoniale, le rela-zioni dell’organo amministrativo e degli esperti, e si applicherà il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c.