F. Durata > Durata
F.A.1 - (DURATA PARTICOLARMENTE LUNGA - 1° pubbl. 9/04 ??\" motivato 9/11)
È legittimo prevedere negli atti costitutivi di una società di capitali una clausola che determini una durata particolarmente lunga.
F.A.2 - (MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMINATA - 1° pubbl. 9/04)
In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicuramente legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indeterminato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.
F.A.3 - (NON NECESSITÀ DI INDICAZIONE DEL TERMINE DI DURATA - 1° pubbl. 9/04)
Il legislatore ha reputato pleonastico l’inserimento della durata tra gli elementi costitutivi della s.r.l., ben potendo la società essere validamente costituita anche senza alcun riferimento alla durata della stessa. In tal caso la società è a tempo indeterminato.