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Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
G.A. Oggetto > Oggetto
G.A. - OGGETTO
G.A.1 - (ATTIVITÀ DI IMPORT-EXPORT - 1° pubbl. 9/04)

Deve ritenersi compatibile con le disposizioni dell’art. 2328 c.c. (per le s.p.a.) e dell’art. 2463 c.c. (per le s.r.l.), che impongono di indicare nello statuto l’attività che costituisce l’oggetto della società, la previsione dello svolgimento di attività di “import-export” senz’altro aggiungere, essendo naturale che tale attività non sia ristretta a particolari settori merceologici.

G.A.2 - (DETERMINATEZZA DELL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
Nella costituzione delle società va indicato l’oggetto in modo che risulti determi-nato. In particolare è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, in-dustriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plu-rimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale.

G.A.3 - (AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA - 1° pubbl. 9/04)
Non è ammissibile la previsione nell’oggetto dell’affitto dell’unica azienda socia-le. Tale attività, che non può costituire il fine della società, è comunque ammis-sibile in concreto purché finalizzata al raggiungimento dell’oggetto sociale.

G.A.4 - (SOCIETÀ DI INGEGNERIA - 1° pubbl. 9/04)
Sono lecite le società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali che abbiano per oggetto l’attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, pro-gettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. Possono essere iscritte nel registro delle imprese società aventi per oggetto esclusivo aspetti organizzativi e materiali delle altre attività professionali.

G.A.5 - (AFFITTO DI BENI COME UNICO OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
L’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mobile o immobile) di pro-prietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un’attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente co-stituire oggetto di una società.

G.A.6 - (ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Lo svolgimento dell’attività di mediazione è possibile per le sole società che pos-siedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è ne-cessario per l’art. 5 lett. b) di detta legge che l’attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.

G.A.7 - (ATTIVITÀ FINANZIARIA STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
Nelle clausole in cui sono indicate le operazioni e gli atti strumentali per il con-seguimento dell’oggetto sociale, occorre che l’attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fideiussioni e di garanzie reali e di tutte le altre attività previste dal D.M. 6 luglio 1994, se indi-cata fra le operazioni che possono essere compiute dagli amministratori, sia, in termini univoci e chiari, distinta dalla determinazione dell’oggetto vero e pro-prio, e venga espressamente riferita alla sola ipotesi che essa risulti strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale.
In questa ipotesi, allo scopo di chiarire che l’assunzione di partecipazioni non costituisce oggetto dell’attività sociale, in contrasto con le norme della legge bancaria (vedi articolo 106), sarà utile specificare che il potere degli amministra-tori di assumere partecipazioni sociali, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale, non sarà comunque esercitato “nei confronti del pubblico”.

G.A.8 - (CONGRUITÀ DEL CAPITALE IN RELAZIONE ALL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di socie-tà da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la con-gruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità.

G.A.9 – (AMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOCIETÀ QUALE OGGETTO SOCIALE – 1° pubbl. 09/07)
È legittimo prevedere quale oggetto sociale, anche esclusivo, di una società di capitali l’amministrazione di altre società.
Detto oggetto integra infatti un’attività economica idonea a produrre un utile.

G.A.10 – (ATTIVITÀ DI GESTIONE DI BENI QUALE OGGETTO SOCIALE – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
Con riferimento all’oggetto di una società, l’espressione “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) è ambigua, priva di un significato tecnico/giuridico, e spesso utilizzata nella pratica in maniera promiscua per individuare attività tra loro assai diverse.
In concreto, infatti, la gestione di beni può essere svolta da più persone in ma-niera tale da integrare:
a) un’attività commerciale;
b) un’attività non commerciale, ma comunque economica e finalizzata a conse-guire un utile;
c) una mera comunione di godimento.
Nell’ipotesi sub a), l’attività di gestione di beni può costituire l’oggetto sociale solo di società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile; nell’ipotesi sub b), può costituire l’oggetto sociale anche di una società semplice (vedi orientamento O.A.11); infine, nell’ipotesi sub c), non può costituire l’oggetto di alcuna società.
La gestione di beni:
a) integra un’attività commerciale, ove sia esercitata in maniera economica e con caratteristiche industriali (art. 2195, comma 1, n. 1, c.c.), cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (si pensi ad una società di autonoleggio o ad una società di locazione di appartamenti-vacanze);
b) integra un’attività economica non commerciale, ove sia svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizza-zione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori);
c) integra una comunione di godimento, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disci-plina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i compro-prietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).

Motivazione
È diffuso il convincimento che l’attività di gestione di beni si identifi-chi in quella di mero godimento dei medesimi, con conseguente impos-sibilità di dedurla come oggetto di una qualsiasi società, stante il dispo-sto dell’art. 2248 c.c.
Tale convincimento non appare corretto, in quanto l’espressione “ge-stione di beni”, senza l’aggiunta di aggettivi qualificativi, non ha un si-gnificato univoco e può essere legittimamente utilizzata per individuare attività assai diverse tra loro, sia imprenditoriali che non, sia statiche che dinamiche, dunque anche attività che possono costituire l’oggetto di una società.
È evidente che, stante la sua ambiguità, sarebbe preferibile non uti-lizzarla per definire l’attività di una società, sostituendola con espres-sioni più tecniche e puntuali, che eliminino ogni incertezza. Tuttavia, essendo stata fatta propria dal legislatore, al fine di individuare l’oggetto delle società commerciali che possono trasformarsi in società semplici con determinate agevolazioni fiscali (cfr. art. 29, L. n. 49/1997; art. 3, comma 7, L. n. 448/2001; art. 1, commi 111-117, L. n. 29672006; art. 1, comma 129, L. n. 244/2007; art. 1, comma 115, L. n. 208/2015), è indi-spensabile confrontarsi con essa, al fine di comprendere con quali limiti la gestione di beni possa costituire l’oggetto di una società.
A tal proposito, le norme che rilevano sono gli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c., le quali delineano un sistema che prevede, e consente, tre di-verse fattispecie di gestione di beni comuni, o meglio due fattispecie, di cui la seconda a sua volta suddivisa in due sottospecie, e precisamente:
1) la comunione di godimento;
2) le società:
a) che non esercitano un’attività commerciale (società semplice);
b) che esercitano un’attività commerciale (tutti gli altri tipi).
Con tale impostazione, il codice civile del 1942 ha inteso superare la previgente distinzione tra contratti civili e contratti commerciali, che, in materia societaria, aveva portato alla coesistenza del modello della so-cietà civile, disciplinato dal codice civile del 1865, con quello della so-cietà commerciale, disciplinato dal codice di commercio del 1882.
L’art. 1697 del codice civile del 1865, definiva il contratto di società (civile) come quello “col quale due o più persone convengono di mettere qual-che cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare”. Al-la società civile, dunque, non era richiesto di svolgere alcuna attività commerciale, tale schema negoziale era pertanto idoneo ad essere uti-lizzato per disciplinare anche il godimento statico di beni comuni.
L’art. 76 del codice di commercio del 1882, conteneva invece la defi-nizione delle società commerciali, definendole come quelle società che “hanno per oggetto uno o più atti di commercio …”, con ciò chiarendo che le medesime si differenziavano delle società civili non per la struttura ma per l’oggetto.
Come detto, il legislatore del 1942 ha inteso superare tale imposta-zione, unificando tutte le società in un sistema unitario ed escludendo dal loro campo di applicazione le comunioni di mero godimento. Le motivazioni di tale scelta risultano esposte con chiarezza nella relazione ministeriale al Re, nella quale si precisa che:
“Come nel libro delle obbligazioni sono stati rifusi in un sistema unitario i contratti civili e commerciali, così nella nuova disciplina delle società risultano coordinate in un sistema unitario le diverse figure di società, eliminando quella so-luzione di continuità che sino a oggi esisteva tra società civili e società commercia-li”.
Questo passaggio della relazione è particolarmente importante, poi-ché evidenzia come il legislatore del 1942 non intendesse abrogare la società civile e conservare la società commerciale, bensì, come intendes-se dettare una disciplina unitaria per entrambi i modelli, unendoli in un unico contratto.
Ciò che soprattutto premeva era riconoscere una autonoma soggetti-vità a tutti i tipi di società, rilevato che, continua la relazione, la società civile “è un contratto che produce soltanto un vincolo obbligatorio tra i contraen-ti: il legame sociale interno è irrilevante nei confronti dei terzi e non altera la con-dizione giuridica dei soci, come titolari dei beni, come contraenti e come parti in giudizio. Sono i soci nome proprio che agiscono, che acquistano diritti assumono obbligazioni rispondendo con il loro patrimonio … Solo per le società di commer-cio esiste un’autonomia patrimoniale, come riflesso della personalità giuridica ad esse riconosciuta.”.
Per quanto riguarda l’oggetto delle società, che anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice poteva riguardare sia l’esercizio in comune di un’attività economica che il godimento collettivo di beni, la riforma, come detto, ha inteso limitarlo all’esercizio di un’attività eco-nomica, normalmente ma non necessariamente d’impresa, escludendo comunque il mero godimento dei beni.
Anche su questo punto la relazione ministeriale appare particolar-mente chiara, evidenziando come: “Nel sistema del nuovo codice la società è una forma di esercizio collettivo di attività economica produttiva e normalmente (dunque non esclusivamente) di un’attività economica organizzata durevol-mente ad impresa. È questa la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ri-percuote in ogni suo aspetto e ne giustifica le innovazioni. Tale concetto è enuncia-to chiaramente dall’art. 2247, che pone come oggetto della società l’esercizio in comune di un’attività economica; ribadito nel successivo articolo 2248 che esclude dalla disciplina della società le forme di godimento collettivo di beni; risulta dalla stessa collocazione della disciplina della società nel libro del lavoro.
Sono dunque escluse dal novero delle società le forme di godimento collettivo di beni, così particolari come universali, e l’accento logico della disciplina della società si sposta dal momento negoziale a quello organizzativo”.
Da quanto sopra si trae ulteriore conferma di come il codice civile del 1942 non volesse sopprimere le società civili, ma volesse semplice-mente limitare il loro utilizzo all’esercizio in comune di attività econo-miche non commerciali, non necessariamente imprenditoriali, con esclusione di ogni forma di mero godimento collettivo di beni.
È per tale motivo che, accanto alle tradizionali società commerciali, è stato introdotto il tipo della società semplice, naturale evoluzione del-la società civile.
Su questo aspetto, il paragrafo 927 della relazione ministeriale spiega come “accanto alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, deri-vanti dalla tradizione commercialistica italiana, viene prevista e regolata la società semplice. E questo è un tipo di società, riservato alle attività non commerciali, che non ha caratteristiche positive proprie e sostituisce la società civile del codice del 1865, come tipo più elementare di società”.
Nel paragrafo 931 si prosegue precisando che lo specifico campo di applicazione della società semplice “è quello delle attività non commerciali cioè soprattutto (dunque, non esclusivamente) delle attività agrarie.”.
L’esposta volontà riformista del legislatore del 1942 è stata tradotta nei principi codificati dagli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c.
La prima disposizione è particolarmente importante, in quanto defi-nisce il contratto di società come il contratto attraverso il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività eco-nomica allo scopo di dividerne gli utili”.
L’importanza della disposizione risiede nel fatto che l’art. 2247 c.c. non richiede espressamente alle società di svolgere attività d’impresa (commerciale o meno), ma si limita a prevedere che le stesse debbano svolgere un’attività economica allo scopo di dividere gli utili.
Si ricorda che perché sussista un’impresa è necessario, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non solo che sia svolta un’attività economica, ma an-che che questa sia esercitata “professionalmente” e in maniera “orga-nizzata”, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’art. 2247 c.c., non richiedendo alle società di svolgere attività di impresa, ha dato quindi attuazione alla volontà del legislatore, espressa nella relazione al Re, di raggruppare in un unico modello le previgenti società civili e commerciali, ridefinendone gli specifici ambiti di operati-vità.
Il successivo art. 2248, dispone poi che “la comunione costituita o man-tenuta al solo scopo del godimento di una più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III” (art. 1100 e ss.).
E l’art. 2249, commi 1 e 2, aggiunge che “le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi rego-lati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società sem-plice, a meno che i soci non abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”.
Con queste ultime due disposizioni si completa il quadro della ri-forma del sistema delle società voluta dal legislatore del 1942, escluden-do dal novero delle società le comunioni di godimento, ma facendovi rientrare quelle aventi ad oggetto la gestione di un’attività economica non commerciale.
A questo punto si pone il problema di individuare con certezza quale sia il confine tra le comunioni di godimento e quelle esercenti un’attività economica (commerciale o meno), al fine di comprendere quali attività di gestione di beni comuni possano essere oggetto di una società e quali no.
Sotto questo profilo, può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul:
1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.),
2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.);
3) potere di amministrazione (1105 c.c.).
Qualora, invece, i comproprietari abbiano inteso destinare, con un vincolo giuridicamente rilevante (di natura contrattuale), i beni comuni all’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei singoli, non può che sussistere una società.
Tale società potrà rivestire anche la forma della società semplice, ove la gestione dei beni sociali non integri un’attività commerciale, mentre potrà essere costituita solo nelle forme previste dai capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, nel caso contrario.
A quanto sopra consegue che l’attività di “gestione di beni”, con i limiti esposti, può legittimamente costituire l’oggetto tanto di una socie-tà semplice quanto di una società commerciale.
Nel caso in cui venga dedotta in un contratto sociale senza limiti, la stessa si intenderà comunque limitata in via interpretativa, ai sensi dell’art. 1369 c.c., alle sole attività economiche di gestione di beni con-sentite al tipo di società in cui è contemplata.