:: domenica 26 marzo 2023  ore 03:32
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
G. Oggetto > Oggetto
G.A.1 - (ATTIVITÀ DI IMPORT-EXPORT - 1° pubbl. 9/04)
Deve ritenersi compatibile con le disposizioni dell’art. 2328 c.c. (per le s.p.a.) e dell’art. 2463 c.c. (per le s.r.l.), che impongono di indicare nello statuto l’attività che costituisce l’oggetto della società, la previsione dello svolgimento di attività di “import-export” senz’altro aggiungere, essendo naturale che tale attività non sia ristretta a particolari settori merceologici.

G.A.2 - (DETERMINATEZZA DELL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
Nella costituzione delle società va indicato l’oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l’attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale.

G.A.3 - (AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA - 1° pubbl. 9/04)
Non è ammissibile la previsione nell’oggetto dell’affitto dell’unica azienda sociale. Tale attività, che non può costituire il fine della società, è comunque ammissibile in concreto purché finalizzata al raggiungimento dell’oggetto sociale.

G.A.4 - (SOCIETÀ DI INGEGNERIA - 1° pubbl. 9/04)
Sono lecite le società di ingegneria costituite sotto forma di società di capitali che abbiano per oggetto l’attività di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale. Possono essere iscritte nel registro delle imprese società aventi per oggetto esclusivo aspetti organizzativi e materiali delle altre attività professionali.

G.A.5 - (AFFITTO DI BENI COME UNICO OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
L’affitto a terzi di tutti, di alcuni o dell’unico bene (mobile o immobile) di proprietà della società, non integrando un mero godimento ma costituendo un’attività economica volta alla produzione di un utile, può legittimamente costituire oggetto di una società.

G.A.6 - (ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Lo svolgimento dell’attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l’art. 5 lett. b) di detta legge che l’attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.

G.A.7 - (ATTIVITÀ FINANZIARIA STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
Nelle clausole in cui sono indicate le operazioni e gli atti strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale, occorre che l’attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fideiussioni e di garanzie reali e di tutte le altre attività previste dal D.M. 6 luglio 1994, se indicata fra le operazioni che possono essere compiute dagli amministratori, sia, in termini univoci e chiari, distinta dalla determinazione dell’oggetto vero e proprio, e venga espressamente riferita alla sola ipotesi che essa risulti strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale.
In questa ipotesi, allo scopo di chiarire che l’assunzione di partecipazioni non costituisce oggetto dell’attività sociale, in contrasto con le norme della legge bancaria (vedi articolo 106), sarà utile specificare che il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali, al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale, non sarà comunque esercitato “nei confronti del pubblico”.

G.A.8 - (CONGRUITÀ DEL CAPITALE IN RELAZIONE ALL’OGGETTO - 1° pubbl. 9/04)
In sede di controllo di legittimità di un atto costitutivo o di uno statuto di società da parte del notaio non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la congruità del capitale sociale rispetto all’oggetto poiché tale valutazione sarebbe necessariamente di merito e non di legittimità.

G.A.9 - (AMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOCIETÀ QUALE OGGETTO SOCIALE - 1° pubbl. 09/07)
E’ legittimo prevedere quale oggetto sociale, anche esclusivo, di una società di capitali l’amministrazione di altre società.
Detto oggetto integra infatti un’attività economica idonea a produrre un utile.

G.A.10 - (ATTIVITA’ DI GESTIONE DI BENI QUALE OGGETTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/16)
Con riferimento all’oggetto di una società, l’espressione “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) è ambigua, priva di un significato tecnico/giuridico, e spesso utilizzata nella pratica in maniera promiscua per individuare attività tra loro assai diverse.
In concreto, infatti, la gestione di beni può essere svolta da più persone in maniera tale da integrare:
a) un’attività commerciale;
b) un’attività non commerciale, ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile;
c) una mera comunione di godimento.
Nell’ipotesi sub a), l’attività di gestione di beni può costituire l’oggetto sociale solo di società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile; nell’ipotesi sub b), può costituire l’oggetto sociale anche di una società semplice (vedi orientamento O.A.11); infine, nell’ipotesi sub c), non può costituire l’oggetto di alcuna società.
La gestione di beni:
a) integra un’attività commerciale, ove sia esercitata in maniera economica e con caratteristiche industriali (art. 2195, comma 1, n. 1, c.c.), cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (si pensi ad una società di autonoleggio o ad una società di locazione di appartamenti-vacanze);
b) integra un’attività economica non commerciale, ove sia svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori);
c) integra una comunione di godimento, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli artt. 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).