H.A. SPA - Conferimenti e acquisti ex art. 2343 bis C.C. > SPA - Conferimenti e acquisti ex art. bis c.c.
H.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La relazione di stima ex art. 2343 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.
H.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04)
La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.
H.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04)
In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.
H.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04)
Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risulti-no da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.
H.A.5 - (LEGITTIMITÀ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERI-MENTI IN NATURA – 1° pubbl. 9/06)
Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono am-missibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.
Così, ad esempio, devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammetto-no i conferimenti in natura:
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati sog-getti (soci e/o obbligazionisti convertibili, o altri terzi individuati anche per ap-partenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e/o obbliga-zionisti convertibili e che ai restanti soci e/o obbligazionisti convertibili sia con-testualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmen-te inalterate le loro percentuali di partecipazione attuali o derivanti da futura conversione.
H.A.6 - (ACQUISTO EX ART. 2343 BIS C.C. - 1° pubbl. 9/04)
L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343 bis c.c. è comunque valido ed effi-cace, avendo il comma 5 di detto articolo stabilito una conseguenza tipica diver-sa dalla nullità o dall’annullabilità dell’atto.
H.A.7 – (VALORI NOMINALI E VALORI REALI NEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATU-RA – 1° pubbl. 09/07)
I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.
H.A.8 – (DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA NOMINA DELL’ESPERTO IN BASE ALLA NATURA DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA – 1° pubbl. 09/07)
Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno (artt. 2343 e 2465 c.c.) si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente.
Di conseguenza, nel caso in cui i beni in natura siano conferiti da una s.r.l. in una s.p.a., l’esperto deve essere designato dal tribunale.
H.A.9 – (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1° pubbl. 9/10)
Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in na-tura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, an-teriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto.
Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c.
È inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolu-tiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel re-gistro imprese.
H.A.10 - (INSUSSISTENZA DI LIMITI OGGETTIVI AI CONFERIMENTI IN NATURA VA-LUTATI EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11)
Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall'art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., stante la sua alternatività rispetto al procedi-mento di cui alla lett. a) del medesimo comma e la mancanza di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in na-tura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343 ter c.c.), a pre-scindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria.
Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a conferi-menti di aziende o rami d’azienda; beni di proprietà di persone fisiche non im-prenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sot-toposto a revisione legale.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modifica-to ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei pro-cedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a fa-vore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di libe-razione di un aumento del capitale).
Con tale disposizione (di recepimento di facoltà previste dalla diret-tiva 2006/68/CE) si è così “attenuata” la rigidità della disciplina in te-ma di conferimenti che la legge di riforma del 2003 aveva riservato alle s.p.a. a differenza, invece, delle s.r.l.
Come si ricorderà, mentre l’art. 2343 c.c., dettato per le s.p.a., pre-scrive che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la rela-zione giurata di un esperto nominato da tribunale nel cui circondario ha sede la società, l’art. 2465 c.c., dettato per le s.r.l., prescrive che chi con-ferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
A fronte della maggiore flessibilità prevista per le s.r.l. (consistente nella possibilità per gli interessati di scegliere l’esperto per la valutazio-ne purché iscritto nel registro dei revisori legali dei conti) si contrappone la disciplina più rigida prevista per le s.p.a. per le quali l’esperto deve necessariamente essere nominato dal tribunale.
L’art. 2343 ter c.c., di nuova introduzione, come già si è detto, preve-de dei procedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in na-tura a favore di s.p.a. e più precisamente:
I) al comma 1 esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se oggetto di conferimento sono valori mobiliari ovvero stru-menti del mercato monetario negoziati su uno o più mercati regolamen-tati ed a condizione che il valore attribuito a detti valori e/o strumenti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrap-prezzo sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento
II) al comma 2, invece, esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o ai cre-diti conferiti, diversi da quelli di cui al comma 1, corrisponda:
a) al fair value (con la precisazione che per la definizione di “fair va-lue” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea) iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quel-lo nel quale è effettuato il conferimento, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
b) al valore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente rico-nosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferi-mento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o con-giuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesi-ma, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
All’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142/2008 da taluno si è ritenuto che vi sia un collegamento tra la fattispecie di cui al sub a) e la fattispecie di cui al sub b) del comma 2 dell’art. 2343 ter c.c., e che quindi si debba escludere la possibilità di ricorrere alla valutazione di cui sub b) per beni per i quali non si possa ricorrere anche alla valuta-zione prevista sub a) e quindi per beni non iscritti o non autonomamen-te iscrivibili nel bilancio della conferente (ad esempio un’azienda o un ramo di azienda).
Al riguardo si ritiene che nella norma non sia possibile rinvenire al-cun collegamento tra la fattispecie di cui al sub a) e la fattispecie di cui al sub b), nel senso che entrambe le fattispecie debbono avere necessa-riamente per oggetto gli stessi beni e/o diritti.
Le due fattispecie appaiono, invece, tra loro assolutamente autono-me. La fattispecie di cui sub b), in particolare, appare più ampia della fattispecie di cui sub a); infatti
- la fattispecie sub a) riguarda necessariamente beni e crediti che risul-tino ricompresi tra le poste di bilancio ed il cui valore sia desumibile dal bilancio e/o dalla nota integrativa;
- la fattispecie sub b) può, invece, riguardare qualsiasi bene, diritto, attività, valore che sia conferibile a liberazione del capitale sociale di una s.p.a., non ponendo la norma limitazioni ed esclusioni di sorta.
Anzi la fattispecie di cui sub b) assume un significato proprio se uti-lizzabile per quei beni e diritti il cui valore non sia desumibile dal bilan-cio (in quanto non iscritti o non iscrivibili autonomamente) e per i quali non ci si può avvalere della procedura di cui al sub a).
Questa conclusione, cui si era già giunti sulla base del testo origina-rio dell’art. 2343 ter , comma 2, lett. b, c.c., così come introdotto dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, sembra trovare conferma definitiva nel nuovo testo che ha assunto la disposizione de quo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224.
Infatti, se originariamente sia nella fattispecie di cui al sub a) che nel-la fattispecie di cui al sub b) si faceva espresso riferimento al medesimo concetto di “valore equo”, cosicché si poteva essere indotti a ritenere le due fattispecie avessero ad oggetto i medesimi beni, ossia beni iscritti e/o iscrivibili in bilancio (come da taluno ritenuto, giusta quanto sopra già precisato), a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 29 no-vembre 2010, n. 224, invece, si è proceduto a distinguere in maniera net-ta il “valore” di riferimento da utilizzare nella fattispecie di cui sub a) (per la quale si parla ora di “fair value”) dal valore di riferimento da uti-lizzare nella fattispecie di cui sub b) (per la quale si parla ora di “valore risultante da una valutazione ...”). Ciò a conferma che le due fattispecie sono autonome tra di loro ed applicabili in base a diversi presupposti.
Per la fattispecie di cui al sub b) non si è più legati al “valore equo”, che poteva evocare un valore comunque risultante da un bilancio o da un documento contabile.
Il valore risultante da “una valutazione”, al contrario, può, invece, riguardare qualsiasi bene o attività comunque conferibile in una s.p.a.
Per quanto sopra si ritiene che possa trovare applicazione la proce-dura semplificata di valutazione di cui al punto b) del comma 2 dell’art. 2343 ter c.c. nelle seguenti fattispecie:
- conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di beni di proprietà di persone fisiche non imprendito-ri;
- conferimento di beni di imprenditori - individuali o collettivi - il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.
H.A.11 - (ELEMENTI FORMALI DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11)
La valutazione dell’esperto di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., può non essere asseverata con giuramento, posto che la norma in commento non prescri-ve tale adempimento.
Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta l’attestazione da parte dell’esperto che il valore attribuito ai beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modifica-to ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei pro-cedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a fa-vore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di libe-razione di un aumento del capitale).
In particolare il suddetto articolo 2343 ter c.c., al comma 2, lett. b), esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventua-le sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, corrisponda “al va-lore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto ef-fettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”.
Come già detto scopo della norma in commento è quello di semplifi-care (in recepimento di facoltà previste dalla direttiva 2006/68/CE) il procedimento di valutazione dei beni e delle attività conferibili in una s.p.a.
In relazione allo scopo prefissato, il legislatore ha previsto la possibi-lità, per la determinazione del capitale e del relativo sovrapprezzo, in al-ternativa alla perizia giurata di cui all’art. 2343 c.c., di avvalersi anche del valore risultante da una qualsiasi altra valutazione ponendo solo tre specifiche condizioni:
- che la valutazione non sia riferita a data precedente di oltre sei mesi il conferimento (bisogna aver riguardo, nel caso di aumento del capitale, non tanto alla data in cui viene assunta la delibera, bensì alla data in cui viene perfezionato l’atto di conferimento in attuazione di detta delibe-ra);
- che la valutazione sia conforme ai principi e criteri generalmente ri-conosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento;
- che la valutazione sia effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano indivi-dualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Altre condizioni la legge non richiede.
In particolare la norma de quo non prescrive alcun requisito formale per la valutazione di cui trattasi.
Ad esempio non richiede, al contrario di quanto invece fa l’art. 2343 c.c., che la valutazione sia “giurata” né che l’esperto attesti che il valore da esso attribuito ai beni in natura e/o ai crediti oggetto di conferimento sia almeno pari a quello a tali beni e/o crediti attribuito ai fini della de-terminazione del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Va pertanto escluso che la specifica disciplina in ordine ai requisiti formali dettata dall’art. 2343 c.c. debba applicarsi in via analogica e/o estensiva anche alla valutazione di cui all’art. 2343 ter c.c., proprio per-ché scopo di quest’ultima norma è quello di semplificare il procedimen-to di valutazione dei conferimenti in natura in s.p.a., liberandolo dagli adempimenti di carattere formale.
Richiedere asseverazione con giuramento e attestazione ex art. 2343, comma 1, c.c. significherebbe vanificare lo scopo della norma di rifor-ma.
H.A.12 - (REQUISITI SOGGETTIVI DELL’ESPERTO CHIAMATO A REDIGERE LA VALU-TAZIONE DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11)
L'esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., non deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali: gli unici requisiti prescritti dalla norma sono l'indipendenza e l'a-deguata professionalità.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modifica-to ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei pro-cedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a fa-vore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di libe-razione di un aumento del capitale).
In particolare il suddetto art. 2343 ter c.c., al comma 2, lett. b), esclu-de la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore at-tribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, corrisponda “al valo-re risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il con-ferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effet-tuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”.
Come già detto scopo della norma in commento è quello di semplifi-care (in recepimento di facoltà previste dalla direttiva 2006/68/CE) il procedimento di valutazione dei beni e delle attività conferibili in una s.p.a.
In relazione allo scopo prefissato, il legislatore ha previsto la possibi-lità, per la determinazione del capitale e del relativo sovrapprezzo, in al-ternativa alla perizia giurata di cui all’art. 2343 c.c., di avvalersi anche del valore risultante da una qualsiasi altra valutazione ponendo solo tre specifiche condizioni:
- che la valutazione non sia riferita a data precedente di oltre sei mesi il conferimento (bisogna aver riguardo, nel caso di aumento del capitale, non tanto alla data in cui viene assunta la delibera, bensì alla data in cui viene perfezionato l’atto di conferimento in attuazione di detta delibe-ra);
- che la valutazione sia conforme ai principi e criteri generalmente ri-conosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento;
- che la valutazione sia effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano indivi-dualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità (re-quisito quest’ultimo così come integrato dal D.Lgs. n. 224/2010).
Altre condizioni la legge non richiede.
In particolare la norma de quo non prescrive requisiti in capo all’esperto autore della valutazione oltre a quelli sopra ricordati, ossia:
- indipendenza da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul sog-getto conferente o sulla società medesima;
- possidenza di adeguata e comprovata professionalità.
La legge, dunque, non richiede che l’esperto risulti iscritto nel Regi-stro dei revisori legali o in determinati albi professionali o altri registri.
Non vi è una disposizione simile a quella dettata per le s.r.l. dall’art. 2465 c.c. che richiede che a redigere la relazione giurata sia un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, né tale di-sposizione può in nessun modo ritenersi applicabile in via analogica e/o estensiva alla fattispecie de quo.
Richiedere che il soggetto che ha effettuato la valutazione debba ne-cessariamente essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti si-gnificherebbe vanificare lo scopo (di semplificazione delle procedure) perseguito della norma di riforma.
Ciò non toglie che tale valutazione possa essere commissionata pro-prio ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso deve ritenersi già implicitamente “comprovata”, in capo al soggetto in-caricato, la sussistenza di quell’adeguata professionalità richiesta dalla norma de quo, per una sorta di valutazione di adeguatezza “ex lege” ri-guardante tutti gli iscritti in detto Registro, fondata sulla succitata di-sposizione dell’art. 2465 c.c.
Ma non è escluso che la valutazione possa essere commissionata an-che ad altri soggetti, sia che si tratti di soggetti iscritti in altri albi pro-fessionali (si pensi, ad esempio, al caso del conferimento di immobili, per il quale non vi può essere dubbio sull’adeguatezza di una valutazio-ne eseguita da un architetto, da un ingegnere o da un geometra, sem-preché ne sia dimostrata l’indipendenza) sia che si tratti di soggetti non iscritti in appositi albi ma, generalmente, riconosciuti competenti per materia (si pensi, ad esempio, al caso del conferimento di opere d’arte, di una valutazione seguita da un noto critico d’arte o da un noto galleri-sta).
Sarà opportuno far risultare dall’atto costitutivo, ovvero dal verbale di aumento del capitale da liberarsi in natura, per dichiarazione resa dai soci costituenti ovvero dal presidente dell’assemblea che la valutazione ex art. 2343 ter c.c. è stata redatta da soggetto dotato di adeguata profes-sionalità (indicandone i titoli o il curriculum) e della richiesta indipen-denza (requisiti che poi dovranno essere verificati dagli amministratori e attestati idonei nella dichiarazione che a norma dell’art. 2343 quater c.c. deve essere iscritta al registro imprese entro 30 gg. dall’iscrizione della società o della delibera di aumento).
H.A.13 - (EQUIVALENZA, NEL PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C, DI UNA VALUTAZIONE AD HOC E DI UNA VALUTA-ZIONE REDATTA PER ALTRI FINI - 1° pubbl. 9/11 – motivato 9/11)
È sempre legittimo, ai fini di cui all’art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., utilizzare una valutazione ad hoc, espressamente redatta in vista del conferimento in na-tura, ovvero una perizia redatta per altri fini.
In tale ultimo caso, tuttavia, l’utilizzo per il conferimento deve essere espressa-mente consentito dall’esperto, in considerazione della responsabilità che coin-volge il medesimo ai sensi dell’art. 2343 ter, ultimo comma, c.c.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modifica-to ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto un nuovo articolo nel codice civile (l’art. 2343 ter c.c.) che prevede dei pro-cedimenti semplificati di valutazione per i conferimenti in natura a fa-vore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di libe-razione di un aumento del capitale).
In particolare il suddetto art. 2343 ter c.c., al comma 2, lett. b), esclu-de la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore at-tribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, corrisponda “al valo-re risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il con-ferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effet-tuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”.
Come già detto, scopo della norma in commento è quello di sempli-ficare (in recepimento di facoltà previste dalla direttiva 2006/68/CE) il procedimento di valutazione dei beni e delle attività conferibili in una s.p.a.
In relazione allo scopo prefissato, il legislatore ha previsto la possibi-lità, per la determinazione del capitale e del relativo sovrapprezzo, in al-ternativa alla perizia giurata di cui all’art. 2343 c.c., di avvalersi anche del valore risultante da una qualsiasi altra valutazione.
Fin dalla prima applicazione della norma non è tuttavia apparso chiaro se la valutazione da utilizzare per il conferimento “semplificato” dovesse necessariamente essere preesistente all’operazione, redatta dunque per altri scopi, ovvero se potesse essere utilizzata anche una pe-rizia specifica, formata proprio in relazione ad un determinato conferi-mento.
La questione trae il suo fondamento dall’apparente mancanza di consequenzialità tra la direttiva 2006/68/CE (modificativa della dir. 77/91/CEE), e l’art. 2343 ter c.c. che ne costituisce il recepimento.
Il considerando (3) della direttiva, prevede che gli Stati membri do-vrebbero avere la facoltà di consentire alle proprie società azionarie di non ricorrere alla perizia di conferimento redatta dall’esperto nominato dal tribunale “...qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la va-lutazione del conferimento”.
L’art. 1, comma 2, della direttiva, stabilisce poi che la deroga alla pe-rizia ordinaria è possibile qualora “ il valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente ...”.
La direttiva evoca dunque una “preesistenza” di valutazione, per consentire la deroga al procedimento ordinario.
Tale preesistenza di valutazione non è però stata recepita dai decreti legislativi di attuazione.
Al contrario, il legislatore nazionale ha previsto (art. 2343 ter, com-ma 4, c.c.) che “l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai ter-zi”, presupponendo in tal modo che la perizia debba essere redatta con la consapevolezza del suo uso.
L’apparente mancanza di coerenza tra la direttiva e la disciplina di recepimento rende dunque incerto se, in alternativa alla perizia effettua-ta dall’esperto nominato dal tribunale, sia possibile utilizzare unicamen-te una valutazione preesistente, redatta per altri scopi, ovvero una for-mata per la precisa finalità di cui al conferimento, ovvero, ancora, se entrambe le valutazioni possano essere utilizzate.
Avendo le direttive comunitarie un valore relativo in ordine all’interpretazione, ed eventuale integrazione, delle norme positive in-terne che ne costituiscono l’attuazione, è preferibile ritenere, stante il te-nore ampio dell’art. 2343 ter, comma 2, lett b), c.c., che entrambe le pe-rizie siano utilizzabili.
Il procedimento di verifica dei requisiti di professionalità e di indi-pendenza dell’esperto previsto dall’art. 2343 quater c.c., è infatti idoneo ad evitare possibili rischi di infedeltà, indipendentemente dalla circo-stanza che il soggetto che ha compiuto la valutazione fosse consapevole o meno, al momento della redazione della perizia, della possibile finali-tà di conferimento della stessa.
In ogni caso, l’eventuale limitazione alle sole perizie redatte per fina-lità diverse dal conferimento, apparirebbe inidonea a garantire maggiore obbiettività di valutazione, poiché si tratterebbe comunque di perizie re-datte su incarico del conferente/proprietario, il quale ha dunque scelto l’esperto e gli ha corrisposto il compenso.
È poi da considerare che “l’inconsapevolezza” di un esperto al mo-mento della redazione di una perizia circa il suo possibile uso per certi-ficare i valori di un conferimento, integra una circostanza di difficile, se non impossibile, accertamento.
Per quanto riguarda l’utilizzabilità della perizia redatta per scopi di-versi dal conferimento, è poi da ritenere che la stessa sia possibile a condizione che l’esperto abbia espressamente acconsentito a tale uso.
Il regime della responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi previsto dall’art. 2343 ter, comma 4, c.c. è infatti incompatibile con un uso della perizia non autorizzato.
Che la soluzione prospettata coincida con quella voluta dal legislato-re interno appare comprovato anche dalla relazione al D.Lgs. n. 142/2008, nella quale si osserva che “in caso di perizia non preordinata al conferimento sarebbe poi impossibile invocare la responsabilità dell'esperto, a me-no di non imporre che la valutazione già disponibile sia utilizzabile solo a condi-zione che l'esperto abbia consentito al suo utilizzo ai fini del conferimento”.
H.A.14 – (DEPOSITO DI DOCUMENTI EX ART. 2343 TER, COMMA 3, C.C. - 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
La disposizione prevista dall'art. 2343 ter, comma 3, ultimo periodo, c.c. (richia-mata dall’art. 2440 c.c. per gli aumenti di capitale), in base alla quale i documen-ti dai quali risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i confe-rimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 2343 ter c.c., delle condizioni ivi in-dicate, devono essere allegati all'atto costitutivo (o al verbale contenente la de-liberazione di aumento del capitale sociale), trova la sua giustificazione nell’esigenza di garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il registro delle imprese ove è iscritta la società. Pertanto, deve essere in-terpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro non devono essere allegati all’atto costitutivo (o al verbale di aumento del capitale) e ridepo-sitati, dovendosi ritenere necessaria unicamente l'allegazione, e il conseguente deposito, dei soli documenti mai depositati.
È comunque necessario che dall'atto costitutivo (o dal verbale di aumento del capitale) risulti l'avvenuto deposito nel registro imprese dei documenti che non si intendono allegare.
Motivazione
Il principio è il medesimo di quello espresso nell’orientamento L.A.3, largamente e pacificamente condiviso dai Registri Imprese.
Così, ad esempio, con riferimento alle formalità di allegazione pre-scritte dalla norma, se già depositati nel competente Registro delle Im-prese non occorrerà ridepositare:
- il bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il con-ferimento, ove risulti il fair value iscritto, purché tale dato appaia disag-gregato ed autonomo. Nel caso, invece, in cui sia contenuto in modo riassuntivo, occorrerà effettuare un estratto del bilancio d'esercizio, nel-la parte in cui risulti il fair value aggregato utilizzato per il conferimento (ad esempio: nota integrativa) ed un estratto della scrittura contabile che consenta di disaggregare tale dato (ad esempio: libro degli inventari) e procedere all’allegazione di detti estratti all’atto o al verbale;
- la deliberazione dell'assemblea che ha approvato tale bilancio;
- la relazione del revisore priva di rilievi in ordine alla valutazione del bene conferito;
- la valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento effettuata da un esperto indipendente, ove redatta per altri fini (e nel rispetto di quanto indicato nell’Orientamento H.A.13).
H.A.15 - (L’AMPLIAMENTO DELL’AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 2343 TER C.C. DISPOSTO DAL D.L. N. 91/2014 – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
L’art. 20, commi 4 e 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha ampliato l’ambito di applica-zione del procedimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla relazione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche:
- al caso dell’acquisto da parte della società per corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale dei beni e dei crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci, degli amministratori, nei 2 anni dall’iscrizione al Registro Imprese (art. 2343 bis c.c.)
- al caso della trasformazione progressiva in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 ter c.c. e di trasformazione eterogenea in S.P.A. o in S.A.P.A. ex art. 2500 octies c.c.
I nuovi testi artt. 2343 bis e 2500 ter c.c. , se da un lato richiamano espressamen-te la disposizione dell’art. 2343 ter c.c., dall’altro non richiamano anche la dispo-sizione dell’art. 2343 quater c.c., che disciplina la fase di verifica ad opera degli amministratori. Si ritiene, peraltro, tale verifica applicabile anche alle nuove fat-tispecie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determina-zione dei valori previste dall’art. 2343 ter.
Motivazione
Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (così come successivamente modifica-to ed integrato dal D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento semplificato di valutazione per i conferimenti in natura a favore di s.p.a. (sia nella fase costitutiva della società che in sede di liberazione di un aumento del capitale) che pre-scinde dalla necessità di ricorrere alla perizia di stima redatta da esperto nominato dal Tribunale. Ciò è stato fatto con l’inserimento nel codice civile di due nuove disposizioni: l’art. 2343 ter e l’art. 2343 quater c.c.
In particolare l’art. 2343 ter c.c. suddetto:
I) al comma 1 esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se oggetto di conferimento sono valori mobiliari ovvero stru-menti del mercato monetario negoziati su uno o più mercati regolamen-tati ed a condizione che il valore attribuito a detti valori e/o strumenti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrap-prezzo sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento;
II) al comma 2, invece, esclude la necessità di far ricorso alla perizia ex art. 2343 c.c. se il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o ai cre-diti conferiti, diversi da quelli di cui al comma 1, corrisponda:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (con la precisazione che per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea), ovvero
b) al valore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente rico-nosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, se ed in quanto effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferi-mento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o con-giuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesi-ma, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Ma il procedimento di valutazione, nella nuova disciplina introdotta dal legislatore del 2008, non si limita alla sola assunzione dei valori (dalle quotazioni di mercato, dal bilancio o da perizia) ma prevede an-che un secondo momento, quello del “controllo” dei valori così assunti, controllo demandato all’organo amministrativo della società conferita-ria.
L’art. 2343 quater c.c., infatti, stabilisce che i valori assunti con le modalità di cui all’art. 2343 ter debbono essere controllati dagli ammini-stratori. Il controllo deve essere eseguito entro 30 giorni dall’iscrizione della società (ovvero nel caso di aumento del capitale dal conferimento o, se successiva, dalla data di iscrizione al registro Imprese della delibe-ra di aumento); in particolare gli amministratori debbono accertare:
- se si sono verificati fatti rilevanti tali da modificare sensibilmente i valori dei beni conferiti alla data di iscrizione della delibera
- i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto (nel caso di perizia ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b).
In caso di esito “negativo” del controllo si dovrà procedere, su inizia-tiva degli amministratori, ad una nuova stima, nella forma “ordinaria”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343 c.c.
In caso di esito “positivo” del controllo, invece, gli amministratori dovranno predisporre apposita dichiarazione da iscrivere al Registro Imprese (sempre nel termine di 30 gg dall’iscrizione della società), di-chiarazione che deve contenere:
- la descrizione beni o crediti conferiti;
- Il valore attribuito, la fonte ed il metodo di valutazione;
- la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo;
- la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevan-ti incidenti sulla valutazione;
- la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indi-pendenza dell’esperto.
Fino all’iscrizione al registro Imprese le azioni sono inalienabili.
L’intero procedimento di valutazione, alternativo alla perizia di sti-ma ex art. 2343 c.c., si articola, pertanto, in due diversi momenti, stret-tamente connessi l’uno all’altro, quello di cui all’art. 2343 ter c.c. (il momento dell’assunzione dei valori dalle diverse fonti indicate in tale norma) e quello di cui all’art. 2343 quater c.c. (il momento del controllo degli amministratori). Tuttavia il procedimento in questione, anche se si articola in due distinti momenti, è e rimane unico: inizia con l’assunzione dei valori e si conclude necessariamente con il controllo, ad esito “positivo”, degli amministratori (come confermato anche dall’ultimo comma dell’art. 2343 quater c.c., in base al quale, fino all’iscrizione al registro Imprese della dichiarazione dell’organo ammi-nistrativo attestante l’esito “positivo” del controllo, le azioni sono ina-lienabili e devono restare depositate presso la società).
L’art. 20, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116) ha ampliato l’ambito di applicazione del proce-dimento di valutazione fondato sulla documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c., previsto per i conferimenti in natura nelle S.P.A. e nelle S.A.P.A., in alternativa al procedimento ordinario fondato sulla rela-zione giurata di stima asseverata da esperto nominato dal Tribunale, estendendolo anche:
- al caso dell’acquisto da parte della società per corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale dei beni e dei crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci, degli amministratori, nei 2 anni dall’iscrizione al Registro Imprese (art. 2343 bis c.c.) (cd. “acquisti pericolosi”);
- al caso della trasformazione progressiva, da società di persone in S.P.A. o S.A.P.A. di cui all’art. 2500 ter c.c.);
- al caso della trasformazione eterogenea in S.P.A. o in S.A.P.A. di cui all’art. 2500 octies cc.; la norma, in realtà, modifica la sola disposi-zione dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c., che disciplina le modalità di valu-tazione del patrimonio dell’ente oggetto di trasformazione; peraltro, per opinione consolidata, la disposizione dell’art. 2503, comma 2, c.c., tro-va applicazione, oltre che nell’ipotesi specifica della trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali, anche nel caso di trasformazione eterogena ex art. art. 2500 octies c.c. di un ente diverso da società di capitali in società di capitale (in questo senso la Massima n. 20 del 18 marzo 2004 della Commissione Società del consiglio Nota-rile di Milano).
La norma in questione, peraltro, nell’estendere l’applicabilità della valutazione alternativa, fondata sulla documentazione ex art. 2343 ter c.c., anche alle fattispecie dei cd. “acquisti pericolosi” e della trasfor-mazione progressiva e/o eterogenea in S.P.A. o S.A.P.A., non fa alcun riferimento all’art. 2343 quater c.c. (richiama l’art. 2343 ter c.c. ma non anche l’art. 2343 quater c.c.).
Ciò ha fatto sorgere il dubbio che nella due fattispecie de quo trovi applicazione la sola disposizione dell’art. 2343 ter c.c. ma non anche la disposizione del successivo art. 2343 quater c.c. (quella che disciplina il controllo demandato all’organo amministrativo). Dubbio che però non ha ragione di esistere. Come sopra si è avuto modo di rilevare il proce-dimento di valutazione alternativo a quello ordinario è un procedimento unitario, che si compone di due momenti distinti tra di loro ma impre-scindibili: quello dell’assunzione dei valori e quello del loro controllo.
Il legislatore del 2014 nell’affermare che anche nel caso degli “acqui-sti pericolosi” e della trasformazione progressiva e/o eterogenea ci si può avvalere, in alternativa alla perizia ex art. 2343 c.c., anche della “documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c.”, ha voluto fare riferimento più che alla disciplina specifica dettata da quest’ultima norma, all’intero procedimento che su tale norma si fonda, procedimento che inizia con l’assunzione dei valori da una delle diverse fonti indicate nel suddetto art. 2343 ter c.c. e si conclude, necessariamente, con il controllo (positi-vo) da parte degli amministratori.
Di conseguenza anche se i nuovi testi degli artt. 2343 bis e 2500 ter c.c., così come modificati dall’art. 20, commi 4 e 5, D.L. n. 91/2014, non richiamano espressamente la disposizione dell’art. 2343 quater c.c., che disciplina la fase di verifica posta a carico degli amministratori, de-ve, comunque, ritenersi tale verifica applicabile anche alle nuove fatti-specie in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di de-terminazione dei valori previste dall’art. 2343 ter c.c.