:: martedì 10 dicembre 2024  ore 18:26
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
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H.B.1 - (FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., lo statuto può legittimamente limitarsi a consentire l’intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. In tal caso dovranno però essere attuati in con-creto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accerta-menti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell’art. 2375 c.c. (ad esempio: accertamento dell’identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno).

H.B.2 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04)
La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nel comma 4 e seguenti dell’art. 2366 c.c. è inderogabile, pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non ade-guati.

H.B.3 - (FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE RELATIVE AI MAGGIORI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO - 1° pubbl. 9/04)
La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze re-lative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limi-tarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c.

H.B.4 - (DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/04)
Il presidente ed il segretario, se non indicati nello statuto, devono essere desi-gnati dall’assemblea, ritenendosi inderogabile l’art. 2371 c.c.
Qualora il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio, lo stesso, non es-sendo un segretario in senso tecnico, può essere designato dal solo presidente, anche se tale clausola non è espressamente prevista nello statuto.

H.B.5 - (CLAUSOLE LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria che limita il diritto di voto ad una misura massima o di-spone scaglionamenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 2351 c.c., può determinare detti misura massima o scaglionamenti sia in senso assoluto (in rapporto al tota-le delle azioni emesse) sia in senso relativo (in rapporto al totale delle azioni ef-fettivamente presenti in ogni singola assemblea).

H.B.6 - (RAPPRESENTANZA EX ART. 2372, COMMA 4, C.C. - 1° pubbl. 9/04)
L’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 2372 c.c. disciplina il caso di subdelega, per-tanto non intende escludere la legittimità dell’intervento diretto in assemblea dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio.

H.B.7 - (VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/04)
Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non con-cretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni se-grete, purché la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

H.B.8 - (VERBALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI NON PERTINENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/04)
Possono legittimamente non essere riassunte nel verbale dell’assemblea le di-chiarazioni dei soci non pertinenti all’ordine del giorno, anche se nel corso dell’assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiarazioni siano riportate nel verbale.

H.B.9 - (VERBALIZZAZIONE INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI - 1° pubbl. 9/04)
I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le loro dichiarazioni nel verbale dell’assemblea, in quanto l’art. 2375, comma 1, c.c., prevede espressa-mente che dette dichiarazioni devono essere riassunte.

H.B.10 - (VALUTAZIONE DELLA PERTINENZA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DI-CHIARAZIONI RESE DAI SOCI - 1° pubbl. 9/05)
L’inciso dell’art. 2375 c.c. laddove prevede che nel verbale devono essere rias-sunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, demanda al notaio verbalizzante la valutazione circa la pertinenza delle dichia-razioni rese dai soci.

H.B.11 - (PRESENZA DEL REVISORE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05)
Per la assemblea totalitaria nelle società per azioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e non anche la presenza del revisore, posto che l’art. 2405 c.c. sancisce l’obbligo di intervento all’assemblea solo per i Sindaci mentre una norma analoga non è stata dettata per il Revisore.

H.B.12 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PE-GNO SU AZIONI - 1° pubbl. 9/05)
Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su azioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere rico-nosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario ai sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 comma 1 c.c.).

H.B.13 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DI SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINI-STRATORE - 1° pubbl. 9/05 – motivato 9/11)
Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferi-re delega ad altro soggetto, ex art. 2372 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministrato-re.

Motivazione
L’orientamento in commento riguarda il caso del socio, che sia an-che amministratore della società, che voglia farsi rappresentare in as-semblea da un terzo (ad esempio dal proprio professionista), pur parte-cipando all’assemblea stessa nella sua veste di amministratore.
L’orientamento affronta dunque la questione se possa farsi rappre-sentare da un terzo in assemblea quel socio che comunque intervenga alla riunione ad altro titolo (ad esempio come amministratore).
Innanzitutto deve osservarsi che se lo statuto della società non esclu-de la possibilità per i soci di conferire delega a terzi, significa che i soci stessi, nel darsi tale regola, non hanno ritenuto pregiudizievole che ad una loro assemblea partecipi un terzo.
Se dunque una simile facoltà è riconosciuta dallo statuto, la stessa deve operare anche quando il socio partecipi all'assemblea nella diversa qualità di amministratore (e quindi senza diritto di voto); in caso con-trario il socio/amministratore non potrebbe avvalersi della facoltà con-cessa a tutti gli altri soci di farsi rappresentare da terzi, se non disertan-do l'assemblea in violazione dell’obbligo di presenza che incombe sugli amministratori.
In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza, nei pochi casi esaminati (vedasi ad esempio Trib. Roma, 7 marzo 1991: “Il socio di società per azioni può farsi rappresentare in assemblea, anche se partecipa alla riu-nione assembleare nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione”).
Ovviamente se nello statuto della società è esclusa la possibilità di delega, l'orientamento non può trovare applicazione.

H.B.14 - (RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05)
Si deve ritenere “rappresentato l’intero capitale sociale” ai fini della valida costi-tuzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
- in caso di usufrutto o di pegno su azioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento ex art. 2370 comma 1 c.c.) e per-tanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c.;
- in caso di comproprietà di azioni sia presente il rappresentante comune nomi-nato ai sensi dell’art. 2347 c.c, non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari delle azioni, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento;
- in caso di azioni proprie, siano presenti i titolari del diritto di voto delle azioni in circolazione posto che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso (dette azioni, in quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del quorum costi-tutivo ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., proprio perché di proprietà della stessa so-cietà, debbono ritenersi sempre comunque “presenti”).

H.B.15 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA E PREVISIONE STATUTARIA DELLA NECESSA-RIA PRESENZA DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/05)
Non è ammissibile una clausola statutaria che preveda la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria con la necessaria presenza, oltre che degli aventi diritto all’intervento individuati dall’art. 2366 c.c., anche del revisore, ostandovi l’inderogabilità della disciplina dettata in tema di assemblea totalita-ria.

H.B.16 - (FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI AVENTI DIVERSI FUSI ORARI – 1° pubbl. 9/06)
In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predi-sposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.

H.B.17 - (AMMISSIBILITÀ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI INTENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE – 1° pubbl. 9/06)
L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.
È rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazio-ne di un nuovo statuto”, ovvero l’”adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.

H.B.18 - (NON NECESSITÀ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DELIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE – 1° pubbl. 9/06)
Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convoca-zione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove neces-sario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.

H.B.19 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSE-QUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO – 1° pubbl. 9/06)
L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittima-mente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.
Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:
- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesi-mi, adottata in sede di approvazione del bilancio;
- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.

H.B.20 - (NON NECESSITÀ DI PREVENTIVA INFORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CASO DI ASSEMBLEA TOTALITARIA – 1° pubbl. 9/06)
Si considera “totalitaria” l’assemblea qualora si verifichino i presupposti indicati nell’art. 2366 c.c., anche qualora la minoranza degli amministratori o dei sindaci assente non sia stata preventivamente informata della riunione.

H.B.21 - (MAGGIORANZE DEGLI ORGANI SOCIETARI CHE DEVONO PRESENZIARE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA – 1° pubbl. 9/06)
La maggioranza degli organi amministrativo e di controllo che devono presenzia-re all’assemblea “totalitaria” deve essere conteggiata non sul numero complessi-vo dei componenti degli organi medesimi ma su quello dei membri di ciascuno di essi.
Pertanto in presenza di un organo gestorio che consta di cinque componenti e di un organo di controllo che ne conta tre, ai sensi dell’art. 2366, comma 4, c.c., non sarà sufficiente la presenza di quattro componenti del primo e di uno del secondo, ma di almeno tre del primo e di due del secondo.

H.B.22 - (MODALITÀ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TO-TALITARIA” – 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di oppo-sizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomen-to, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.
È tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla di-scussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.

H.B.23 - (MANCANZA DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. IN CASO DI ESER-CIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA – 1° pubbl. 9/06)
L’art. 2374 c.c. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai soci rimasti assenti alla riunione.
Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370, ultimo comma, c.c., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispondenza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 c.c., in quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato.

H.B.24 - (LIMITI TEMPORALI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. – 1° pubbl. 9/06)
La richiesta di rinvio ex art. 2374 c.c. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente informato.

H.B.25 - (AMMISSIBILITÀ DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C SU SINGOLI ARGOMENTI – 1° pubbl. 9/06)
Nonostante l’art. 2374 c.c. faccia riferimento all’adunanza e induca ad una inter-pretazione letterale, nel senso del rinvio dell’intera assemblea, è preferibile l’interpretazione in forza della quale, a fronte di più argomenti all’ordine del giorno, ben sarà possibile discutere e deliberare su alcuni di essi, mentre per gli altri, ove sia dichiarata carenza di informazione, si possa procedere ad un rinvio.

H.B.26 - (INAMMISSIBILITÀ DELLA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NELL’EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI – 1° pubbl. 9/06)
Stante l’espresso riferimento che l’art. 2371 c.c. fa allo statuto, sembra doversi escludere la legittimità di una designazione del presidente dell’assemblea espressa nell’eventuale regolamento dei lavori assembleari ex art. 2364, comma 1, n. 6, c.c.

H.B.27 - (LEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE NEL VERBALE NOTARILE DEL PRESI-DENTE “DEFINITIVO” DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di nomina del presidente dell’assemblea con votazione in apertura del-la riunione è legittima la costituzione nel verbale notarile del solo presidente “definitivo”, esclusa la necessità di costituire l’eventuale presidente della fase prodromica.

H.B.28 - (LIMITI DI VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE SUBORDINA IL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ALL’ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI – 1° pubbl. 9/06)
Salva l’ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari di cui all’art. 2355, comma 1, c.c., è illegittima la clausola statutaria che subordina il diritto di intervento in assemblea degli azionisti alla loro iscrizione nel libro soci.

H.B.29 - (SOCI DI SOCIETÀ QUOTATE DETENTORI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE SUPERIORI AL 2% CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI COMU-NICAZIONE DI CUI ALL’ART. 120 T.U.F. E DIRITTO DI VOTO – 1° pubbl. 9/07)
I soci di società quotate detentori di partecipazioni azionarie superiori al 2% che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 T.U.F. conservano comunque il diritto di voto in assemblea limitatamente ad una par-tecipazione azionaria pari al 2%.

H.B.30 – (LIMITAZIONI AL DIRITTO DI VOTO EX ART. 2351, COMMA 3, C.C. – 1° pubbl. 9/07)
Con l’art. 2351, comma 3, c.c., è stato introdotto per le sole società che non fan-no ricorso al mercato del capitale di rischio il voto quantitativamente limitato e il voto c.d. “scalare”, che si caratterizzano per limitare il diritto di voto che può esprimere ciascun socio ad una percentuale massima di azioni, il primo, e per prevedere che il peso percentuale di ciascun azionista cresca in misura meno che proporzionale rispetto al numero di azioni possedute, il secondo.
Ne deriva che è possibile:
- che il diritto di voto sia computato secondo le regole ordinarie (un voto per ogni azione) fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale e sia escluso per la quota eccedente (clausole di voto massimo o c.d. voting cap);
- che il voto sia computato secondo le regole ordinarie fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale, sia attribuito in misura minore rispetto a quella ordinaria per una ulteriore quota di possesso e sia computato in misura ancora minore, o sia addirittura escluso, per ulteriori quote (c.d. voto scalare in senso proprio).
Non si tratta di particolari categorie di azioni ex art. 2348 c.c., ma di limiti posti in relazione alla quantità di azioni possedute dal singolo azionista per circoscri-vere il suo peso deliberativo. Anzi, al contrario, si è in presenza di una fattispecie in cui, in deroga al principio della spersonalizzazione della partecipazione socia-le, caratteristico delle azioni, rileva la persona del socio più che la singola azione. Pertanto, se il socio che non può esercitare il diritto di voto o lo può esercitare in misura minima, per effetto del superamento della soglia prevista dallo statu-to, aliena le azioni eccedenti è ben possibile che queste vengano a riacquistare il diritto di voto, laddove invece le azioni di categoria, istituzionalmente e non oc-casionalmente prive del diritto di voto, non possono riacquistarlo per effetto dell’alienazione del titolo. Naturalmente si dovrà trattare di limiti connessi al possesso da parte di chiunque di determinate soglie azionarie.

H.B.31 – (NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTA-RIE – 1° pubbl. 9/07)
Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti no-mi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.
In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la per-plessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.
La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con al-tri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventiva-mente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbal-mente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.

H.B.32 – (MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI – 1° pubbl. 9/07)
Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunio-ne. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presiden-te abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli inter-venuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio pre-sente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia suc-cessivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.
L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quo-rum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.
Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base de-liberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in as-semblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).
Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.
Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perché il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli neces-sari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la de-liberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.

H.B.33 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI SOCI MOROSI – 1° pubbl. 9/09 – motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2368 c.c., in forza della quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, perché in mora con i ver-samenti, concorrono a formare il quorum costitutivo e non quello deliberativo delle assemblee dei soci, deve essere interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuti, di essere computati tra gli azionisti presenti.

Motivazione
Con il suesteso orientamento si è affrontata la questione del diritto di intervento in assemblea del socio cui sia stato sospeso il diritto di voto perché in mora con i versamenti.
Il dubbio circa una sua legittimazione al solo intervento è generato dal riformato testo dell’art. 2370 c.c., il quale, al comma 1, sembra escludere tale possibilità disponendo che “possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”.
Tale disposizione, nonostante l’apparente chiaro tenore letterale, non sembra tuttavia potersi interpretare nel senso che il legislatore abbia vo-luto inibire l’intervento in assemblea ai quei soci che, pur titolari del di-ritto di voto, non possono in concreto esercitarlo perché sospeso per morosità.
Conferma tale impostazione l’inciso di cui all’art. 2368, comma 3, c.c. secondo cui “le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate al fine della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni ...non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione”.
Non sembra infatti logico prevedere la computazione delle azioni con voto sospeso nel quorum costitutivo (prescindendo dunque dalla lo-ro effettiva presenza) e al contempo il divieto di intervento in assemblea ai loro titolari.
È dunque evidente che il suddetto inciso, oltre ad essere senz’altro volto a risolvere il problema delle azioni proprie e ad evitare colpi di mano delle minoranza in presenza di azioni con voto sospeso o co-munque non esercitabile, appare anche teso a garantire il regolare svol-gimento dell’iter procedurale tipico delle decisioni collegiali, anche in presenza di soci che non possono esercitare il diritto di voto nel caso concreto.
La previsione di un quorum costitutivo in cui siano computati i soci morosi tutela, infatti, l’interesse della società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra tutti i soggetti componenti l’organo decisionale, anche se a taluni di essi sia stato so-speso il diritto di voto.
Del resto, la sospensione del voto per morosità non può certo pena-lizzare la società, ma deve ripercuotere la sua portata sanzionatoria nel-la sola sfera giuridica del socio moroso.
È per tale motivo che la disposizione di cui all’art. 2344, comma 4, c.c., sospende il solo diritto di voto e non anche quello di intervento, e l’art. 2370, comma 1, c.c. vieta espressamente l’intervento in assemblea a coloro cui non spetta il diritto di voto, e non anche ai soggetti con di-ritto di voto sospeso.

H.B.34 – (DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO TITOLARE CONTEMPORANEAMENTE DI AZIONI INTERAMENTE LIBERATE E DI AZIONI IN MORA CON I VERSAMENTI – 1° pubbl. 9/09 – motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2344 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto, deve essere interpre-tata nel senso che tale diritto è sospeso unicamente per le azioni in mora e non anche per le eventuali ulteriori azioni interamente liberate di titolarità del me-desimo socio.

Motivazione
L’orientamento in commento è volto a risolvere la questione se ad un socio in mora con i versamenti sia inibito il diritto di voto per le tota-lità delle azioni possedute, ovvero per le sole azioni per le quali sia in mora.
Il dubbio è generato dalla disposizione contenuta nell’art. 2344, comma 4, c.c., la quale, nell’imporre la sospensione, prevede che sia privato del voto il “socio in mora con i versamenti” e non “le azioni non liberate nei termini”, evocando in tal modo una sanzione al sogget-to “socio”, svincolata dall’eventuale composizione mista del pacchetto azionario da esso detenuto: azioni liberate, azioni non liberate per le quali non siano ancora stati chiamati i versamenti residui, azioni in mo-ra.
Nell’orientamento si afferma che il socio in mora con i versamenti conserva il diritto di voto per le azioni non in mora eventualmente de-tenute.
Tale interpretazione, oltre a risultare coerente con il sistema, trova giustificazione nella circostanza che la società non ha alcuna possibilità di verificare che un determinato socio sia titolare di azioni diverse, e ul-teriori, rispetto a quelle che ha esibito, o depositato, al fine di essere le-gittimato all’intervento in assemblea (posto che le risultanze del libro soci sono irrilevanti allo scopo ai sensi dell’art. 2370 c.c.).
L’esibizione delle azioni recanti una serie continua di girate al presi-dente dell’assemblea, o se statutariamente previsto, il loro preventivo deposito per legittimare la partecipazione all’assemblea, rappresentano, infatti, un prius rispetto all’aggiornamento del libro soci (art. 2370, comma 3, c.c.).
Che la sanzione della sospensione del voto sia riferita non tanto alla persona del socio inadempiente, quanto alle azioni non liberate, è anche comprovato dal fatto che in analoghe ipotesi il legislatore è intervenuto disponendo la sospensione con riferimento alla sola porzione di titoli per la quale l’inadempimento si sia verificato, al fine di neutralizzarne gli effetti, si pensi all’ipotesi delle azioni conferite in patti parasociali non dichiarati (art. 2341 ter, comma 2, c.c.) e a quelle di sospensione del voto previste dal T.U.F. per i casi di inadempimento dei vari obblighi di comunicazione in esso previsti.
Se è poi vero che il procedimento previsto dall’art. 2344 c.c. è fina-lizzato a restituire al capitale la consistenza originariamente garantita dai soci - determinando l’estinzione dell’obbligo a conferire rimasto ina-dempiuto o la sostituzione del soggetto che quell’obbligo aveva origina-riamente assunto in sede di sottoscrizione - è ragionevole concludere che la sospensione del diritto di voto sia da riferire soltanto alle azioni per le quali l’inadempimento si è verificato.
Del resto, la ratio stessa dell’art. 2344 c.c., ispirata alla ricostituzione dell’effettività del capitale sociale piuttosto che alla punizione del socio inadempiente, postula sì la necessità di riequilibrare il potere decisionale dei soci in seguito alla costituzione in mora di uno di essi, e in misura pari alla mancata copertura del capitale, ma non sembra però giustifica-re la sospensione del voto inerente alle azioni già liberate eventualmente in possesso del socio che, in ipotesi, ometta di eseguire i conferimenti promessi in sede di aumento del capitale.
Per quanto sopra deve dunque ritenersi che il diritto di voto, in caso di mora nei versamenti, è sospeso per le sole azioni per le quali il socio sia inadempiente nella loro liberazione.
A tal proposito è opportuno segnalare che l’inadempimento può es-sere riferito solo ad una parte delle azioni possedute da uno stesso so-cio, non soltanto quando sia relativo, ad esempio, ad azioni emesse in occasione di un aumento di capitale, ma anche quando, e nella misura in cui, il socio, in virtù del principio di autonomia delle azioni (che con-siste nella spersonalizzazione della partecipazione rispetto al suo titola-re), abbia espressamente imputato un determinato versamento alla libe-razione di alcune soltanto delle azioni in suo possesso.

H.B.35 – (MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEM-BLEA NELLE SOCIETÀ CON TITOLI NON DEMATERIALIZZATI I CUI STATUTI NON IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI – 1° pubbl. 9/10)
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1, c.c.).
Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il pre-ventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni acquista tale diritto ai sensi dell’art. 2355 c.c.:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
- nel momento dell’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
- nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una serie con-tinua di girate, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione nel libro soci;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente:
- nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;
- nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario, prescinden-do dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai sensi dell’art. 2022, comma 1, ultimo periodo, c.c.
Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimato all’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con il conseguente obbligo per la so-cietà di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui girato in virtù di una serie continua di girate, ovve-ro a lui intestato fin dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi.

H.B.36 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN PRESENZA DI CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI EX ART. 2370, COMMA 2, C.C. – 1° pubbl. 9/10)
Il legislatore della riforma ha abrogato l’obbligo generico di preventivo deposito delle azioni per legittimarsi all’intervento in assemblea, previsto dal vecchio te-sto dell’art. 2370 c.c., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di di-sciplinare autonomamente la materia in base alle proprie esigenze organizzative.
Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2, c.c., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri statuti, alternativamente, il diritto all’intervento:
1) con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell’assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);
2) previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto ai soci di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo la società ad obblighi di ulteriore verifi-ca);
3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra il de-posito e l’assemblea e assumendo conseguentemente la società l’obbligo di ulte-riore verifica, se richiesta dai giratari).
Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea; nella seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell’assemblea abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti av-venuti con tecniche diverse dalla girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le esi-bisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento in sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell’art. 2370 c.c.
Nell’ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritira-to i titoli di riesibirli alla presidenza dell’assemblea per legittimarsi al voto, poi-ché in detta ipotesi è proprio la regola statuaria a non subordinare la legittima-zione al mancato ritiro. Sarà onere dell’eventuale giratario successivo di docu-mentare la perdita del diritto di intervento del suo dante causa.

H.B.37 – (MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEM-BLEA NELLE SOCIETÀ AMMESSE ALLA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI – 1° pubbl. 9/10)
Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli il diritto di intervento in assemblea si acquista ai sensi dell’art. 83 sexies T.U.F.:
a) nel caso di società quotate:
- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (non sono ammesse deroghe statutarie a tale regola);
b) nel caso di società non quotate il cui statuto nulla disponga in merito:
- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea;
c) nel caso di società non quotate il cui statuto richieda che le azioni siano regi-strate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, alternativamente:
- 1. nell’ipotesi che lo statuto vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della gior-nata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria;
- 2. nell’ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della gior-nata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha acquistato le azioni anteriormente a tale termine, nel caso contrario (acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea.

H.B.38 – (DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA OVVERO DA DEPOSITARE O COMUNICARE PREVENTIVAMENTE PER LEGITTIMARSI ALL’INTERVENTO 1° pubbl. 9/10)
In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti di-versi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orienta-menti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla so-cietà, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:
1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert):
le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;
2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83 sexies T.U.F.

H.B.39 – (INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIO-NE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17)
Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo colle-giale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.
Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di inter-venire fisicamente in assemblea.
È sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statu-taria.

Motivazione
1. Il metodo collegiale
Anteriormente alla riforma del diritto societario, il codice civile non regolava l’ipotesi di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; e tuttavia dottrina e giurisprudenza erano giunte al risultato condiviso della legittimità di un’assemblea con parteci-panti non fisicamente compresenti. Si dibatteva, al più, della necessi-tà o meno di una clausola statutaria “di apertura”, e dei metodi di te-lecomunicazione utili a rispettare appieno il metodo collegiale. Era quest’ultimo, in ultima analisi, il fulcro attorno al quale si era svilup-pato il dibattito. Ed è tutt’oggi il criterio discretivo in base al quale giudicare la legittimità della fattispecie.
Il metodo collegiale può essere compendiato nella possibilità di discutere e di votare consapevolmente e simultaneamente sugli ar-gomenti all’ordine del giorno, ed è condivisibile l’opinione per cui deve ritenersi rispettato ogni qualvolta i mezzi di telecomunicazione utilizzati siano idonei a consentire al socio l’esercizio di tutte le pre-rogative riconosciutegli nell’ipotesi di intervento fisico ai lavori as-sembleari, e quindi garantendogli una partecipazione effettiva, la possibilità di percepire le opinioni altrui, di esprimere le proprie, di richiedere, se del caso, chiarimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di votare in modo consapevole sulle materie oggetto di deliberazione.
Il novellato art. 2370, comma 4, c.c. dispone che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomuni-cazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica”.
La disposizione in esame ha quindi espressamente riconosciuto una possibilità già immanente al sistema previgente, consistente nell’utilizzo di mezzi di telecomunicazione funzionali a consentire l’intervento “virtuale” del socio in assemblea.
Si deve ritenere che il comma 4 dell’art. 2370 c.c. non abbia vieta-to al socio quello che, secondo l’opinione preferibile, gli era consen-tito prima della riforma anche in assenza di apposita clausola statuta-ria. Un’interpretazione evolutiva e rispettosa del dato storico porta a ritenere che il legislatore non abbia voluto limitare l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione al solo caso in cui la maggioranza abbia deciso di consentire questa possibilità introducendo nello statuto una “clausola di apertura”.
Anche un’interpretazione teleologica della norma porta a conclu-dere per la legittimità dell’intervento mediante mezzi di telecomuni-cazione, quale regola di default, purché nel pieno rispetto del metodo collegiale.
Scopo della norma è infatti anche quello di incentivare la diretta partecipazione ai lavori assembleari, limitare l’assenteismo, permet-tere una consapevole formazione della volontà assembleare attraver-so un contraddittorio esteso anche a chi non sarebbe altrimenti nella condizione di partecipare, se non indirettamente.
La locuzione “lo statuto può consentire” utilizzata dal comma 4 dell’articolo 2370 c.c. va quindi intesa nel senso che lo statuto “può disciplinare” le forme di intervento mediante mezzi di telecomunica-zione, eventualmente attenuando i principi della collegialità, e non già nel senso che in assenza di clausola statutaria al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunica-zione pienamente rispettosi del metodo collegiale.
La norma chiarisce che la partecipazione “virtuale” all’assemblea non può mai essere imposta, ma tutt’al più solo prevista e disciplinata ai sensi di statuto, stante il diritto del socio, ove lo ritenga opportuno, di presenziare fisicamente ai lavori assembleari.

2. Metodo collegiale, rispetto delle regole di correttezza, buona fede e parità di trattamento dei soci
Non pare necessario che i mezzi di telecomunicazione utilizzabili, nel pieno rispetto del metodo collegiale, siano suscettibili di garanti-re, sempre e comunque, la percezione visiva dei lavori assembleari, essendo sufficiente che in concreto sia consentito a ciascun socio che intervenga “a distanza” di partecipare effettivamente alla riunione, godendo delle prerogative che gli sarebbero riconosciute, ai sensi di legge, nel caso in cui fosse intervenuto fisicamente.
Il metodo collegiale è quindi un metodo “a geometria variabile” ed il suo rispetto va riferito al caso concreto. Ciò che conta è che a ciascun intervenuto sia garantito il diritto di discutere e di votare con-sapevolmente e simultaneamente sugli argomenti all’ordine del gior-no.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui una socie-tà per azioni sia composta da un numero ristretto di soci, amministra-tori e sindaci, tra i quali sussista una conoscenza consolidata e reci-proca. In tal caso, anche un collegamento telefonico potrebbe essere sufficiente, da un lato, a consentire al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione del socio non fisicamente presente, e di svolgere le altre attività da verbalizzarsi ai sensi dell’art. 2375 c.c., dall’altro a permettere al socio di percepire le dichiarazioni effettuate dai soggetti presenti in assemblea, di esprimere le proprie opinioni, nonché di ottenere chiarimenti dagli amministratori/sindaci sugli ar-gomenti posti all’ordine del giorno al fine di esprimere un voto con-sapevole che sia allo stesso riconducibile con certezza.
Ed ancora, il collegamento solo telefonico non necessariamente ri-sulterebbe ostativo alla ricezione di documenti messi a disposizione da parte dell’organo amministrativo o del collegio sindacale, atteso che il socio non intervenuto fisicamente all’assemblea potrebbe di-sporre di mezzi (ad es. fax, personal computer) idonei a consentire ta-le evenienza, fermo restando che la natura degli argomenti posti all’ordine del giorno (si pensi, ad esempio, alla delibera inerente al trasferimento della sede sociale) potrebbe in re ipsa escludere la ne-cessità della predisposizione di documentazione da parte degli am-ministratori/sindaci.
Pertanto, ove il Presidente dell’assemblea, nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori, accerti che il mezzo di telecomunicazione utilizzato sia sufficiente al fine di garantire il rispetto del metodo collegiale, sa-rà nelle sue prerogative consentire l’intervento “a distanza” in as-semblea.
Sarà alle stesse condizioni anche possibile l’organizzazione, da parte della società, di collegamenti anche solo in audio (e non anche in video) conferenza, qualora le relative modalità di utilizzo siano debitamente previste nell’avviso di convocazione e sia garantita la parità di trattamento dei soci.
A tal fine, ciascun componente della compagine sociale deve esse-re messo nelle condizioni di scegliere se partecipare fisicamente o “virtualmente” all’assemblea, di modo che tutti i soci siano trattati in modo equanime, ferma restando la necessità che il collegamento or-ganizzato dalla società consenta lo svolgimento degli accertamenti e delle attività da verbalizzarsi ai sensi dell’art. 2375 c.c. (vedi Orien-tamento H.B.1) e garantisca al soggetto verbalizzante l’adeguata per-cezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.
Da quanto detto emerge la necessità che, nell’avviso di convoca-zione, l’organo amministrativo indichi le concrete modalità con cui il socio possa fruire del collegamento predisposto dalla società, se del caso indicando i luoghi collegati con quello in cui è stata convocata l’assemblea; e la scelta della società di attribuire ai soci, nell’avviso di convocazione, il diritto di intervenire mediante mezzi di teleco-municazione, comporta l’assunzione di responsabilità, a carico della stessa, in ordine a qualsivoglia disfunzione del collegamento predi-sposto che si risolva nell’impossibilità di partecipare ai lavori assem-bleari in condizioni di parità con i soci presenti fisicamente.
Le medesime considerazioni sono riferibili all’ipotesi in cui lo sta-tuto consenta genericamente l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dei lavori assembleari, analogamente a quanto di-sposto dall’art. 2370, comma 4, c.c., senza previsione di deroga alcu-na al metodo collegiale.
Qualora invece l’avviso di convocazione non preveda il diritto di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione (e in assenza di una clausola statutaria che disciplini le modalità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione), tanto i soci quanto gli amministrato-ri/sindaci potranno partecipare all’assemblea mediante mezzi di tele-comunicazione non predisposti dalla società, ferma restando la circo-stanza per cui il rischio dell’eventuale inidoneità del mezzo di comu-nicazione utilizzato a garantire l’effettiva partecipazione ai lavori as-sembleari resterà a carico dei soggetti in tal modo intervenuti.
In questi casi sarà responsabilità del Presidente dell’assemblea, nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori, da esercitarsi secondo corret-tezza e buona fede, di valutare se le regole della collegialità siano in-tegrate, e quindi considerare il socio / amministratore / sindaco inter-venuto con mezzi di telecomunicazione come presente o assente (ove ritenesse, ad esempio, che il mezzo di telecomunicazione utilizzato non fosse idoneo a garantire l’espletamento delle funzio-ni/prerogative che i componenti degli organi sociali sono chiamati a esercitare in sede assembleare, o non fosse suscettibile di far compiu-tamente esprimere ed esattamente percepire l’opinione del soggetto intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione).

3. Le regole statutarie
Se, come testé sostenuto, e purché nel rispetto del metodo colle-giale, è consentito l’intervento in assemblea con mezzi di telecomu-nicazione anche senza che lo statuto contenga una clausola c.d. “opt in”, all’opposto, i patti sociali potranno graduare diversamente le re-gole di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazio-ne.
Lo statuto potrebbe, ad esempio, consentire e disciplinare forme di collegialità attenuata limitatamente a determinati argomenti o a de-terminate categorie di argomenti (assemblee ordinarie o straordina-rie), come anche derogare alle regole della collegialità.
L’art. 2370, comma 4, c.c., contemplando la possibilità per il socio di votare per corrispondenza, ha consentito allo statuto di strutturare procedimenti assembleari in deroga al metodo collegiale, legittiman-do l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione insuscettibili di garantire al socio intervenuto “a distanza” la partecipazione alla discussione ed alla votazione in condizioni di parità rispetto ai soci fisicamente pre-senti in assemblea.
Pertanto, se in via statutaria è possibile strutturare procedimenti assembleari non pienamente rispettosi del metodo collegiale, è gioco-forza ritenere che, per valutare lo spazio di utilizzo dei mezzi di tele-comunicazione all’interno del fenomeno assembleare, si possa pre-scindere dalla necessità che attraverso questi strumenti venga garanti-to al socio non fisicamente presente in assemblea l’esercizio di tutte quelle prerogative che gli sarebbero state riconosciute nel caso in cui fosse stato presente presso il luogo deputato ad ospitare i lavori as-sembleari (fermo restando il diritto inderogabile del socio di parteci-pare fisicamente, ove da lui ritenuto opportuno, alla riunione).
Se, mediante la previsione del voto per corrispondenza, il legisla-tore permette che alla discussione assembleare non partecipino tutti i componenti della compagine sociale, sarà a maggior ragione consen-tito un minus, ovvero una previsione statutaria in forza della quale l’intervento del socio, pur in assenza di condizioni paritarie con gli altri, concreti comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppur in termini ridotti rispetto a quelli garantiti dal principio di col-legialità.
Nel caso in cui al socio sia comunque consentito di partecipare fi-sicamente all’assemblea, la sua scelta di votare per corrispondenza (ove previsto dallo statuto), ovvero di collegarsi alla riunione me-diante mezzi di telecomunicazione che non garantiscano il rispetto del metodo collegiale (sempre se previsti dallo statuto), comporta una volontaria autolimitazione dei propri diritti. Pertanto, ove ciò sia con-sentito dallo statuto, sarà rimesso all’autonoma scelta del socio gra-duare l’incisività della propria partecipazione all’assemblea tra un minimo (il voto per corrispondenza) ed un massimo (la partecipazio-ne fisica ai lavori assembleari); ferma restando la circostanza per cui le modalità tecniche, per risultare conformi a legge, devono consenti-re al Presidente dell’assemblea di svolgere gli accertamenti e le atti-vità da verbalizzarsi ai sensi dell’art. 2375 c.c. (vedi Orientamento H.B.1) nonché l’adeguata percezione, da parte del soggetto verbaliz-zante, degli eventi oggetto di verbalizzazione.
Ancora una volta, sarà responsabilità del Presidente dell’assemblea, nell’esercizio dei suoi poteri ordinatori, da esercitarsi secondo correttezza e buona fede, la valutazione del caso concreto, e sua la decisione di considerare il socio / amministratore / sindaco in-tervenuto con mezzi di telecomunicazione come presente o assente.

4. L’unanimità
La regola statutaria che inibisce o comunque disciplina, e quindi delimita, le modalità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione deve ritenersi superabile in presenza di una volon-tà unanime dei soci.
La soluzione si impone sia in forza di un’interpretazione basata sull’analisi degli interessi coinvolti, sia sulla base del generale prin-cipio dell’economia dei mezzi giuridici.
Dal primo punto di vista, infatti, una regola statutaria di tal genere va ritenuta, nelle società c.d. “chiuse”, come posta a presidio degli in-teressi dei soli soci, e come tale derogabile con il loro unanime con-senso.
Dal secondo, non pare sostenibile che medesimo risultato debba e possa essere raggiunto solo mediante i) un passaggio assembleare (a maggioranza), alla presenza di un notaio, volto a modificare lo statu-to, eliminando la clausola “scomoda”, per poi ii) procedere ad un nuovo passaggio assembleare utilizzando i mezzi di telecomunica-zione voluti per l’occasione, ed infine iii) rimodificare lo statuto, per ricondurlo alla situazione quo ante, scelta dai soci come regola di default.