H.B. SPA - Assemblee > SPA - Assemblee
H.B.1 - (FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., lo statuto può legittimamente limitarsi a consentire l’intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. In tal caso dovranno però essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell’art. 2375 c.c. (ad esempio: accertamento dell’identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno; modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno).
H.B.2 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04)
La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nel comma 4 e seguenti dell’art. 2366 c.c. è inderogabile, pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.
H.B.3 - (FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE RELATIVE AI MAGGIORI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO - 1° pubbl. 9/04)
La previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori devono infatti dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c.
H.B.4 - (DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/04)
Il presidente ed il segretario, se non indicati nello statuto, devono essere designati dall’assemblea, ritenendosi inderogabile l’art. 2371 c.c.
Qualora il verbale dell’assemblea venga redatto da un notaio, lo stesso, non essendo un segretario in senso tecnico, può essere designato dal solo presidente, anche se tale clausola non è espressamente prevista nello statuto.
H.B.5 - (CLAUSOLE LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria che limita il diritto di voto ad una misura massima o dispone scaglionamenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 2351 c.c., può determinare detti misura massima o scaglionamenti sia in senso assoluto (in rapporto al totale delle azioni emesse) sia in senso relativo (in rapporto al totale delle azioni effettivamente presenti in ogni singola assemblea).
H.B.6 - (RAPPRESENTANZA EX ART. 2372, COMMA 4, C.C. - 1° pubbl. 9/04)
L’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 2372 c.c. disciplina il caso di subdelega, pertanto non intende escludere la legittimità dell’intervento diretto in assemblea dei legali rappresentanti della società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione cui sia stata conferita la rappresentanza da un socio.
H.B.7 - (VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/04)
Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purché la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
H.B.8 - (VERBALIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI NON PERTINENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/04)
Possono legittimamente non essere riassunte nel verbale dell’assemblea le dichiarazioni dei soci non pertinenti all’ordine del giorno, anche se nel corso dell’assemblea i soci hanno espressamente richiesto che le loro dichiarazioni siano riportate nel verbale.
H.B.9 - (VERBALIZZAZIONE INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DEI SOCI - 1° pubbl. 9/04)
I soci non hanno diritto di vedere riportate per intero le loro dichiarazioni nel verbale dell’assemblea, in quanto l’art. 2375, comma 1, c.c., prevede espressamente che dette dichiarazioni devono essere riassunte.
H.B.10 - (VALUTAZIONE DELLA PERTINENZA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOCI - 1° pubbl. 9/05)
L’inciso dell’art. 2375 c.c. laddove prevede che nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno, demanda al notaio verbalizzante la valutazione circa la pertinenza delle dichiarazioni rese dai soci.
H.B.11 - (PRESENZA DEL REVISORE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05)
Per la assemblea totalitaria nelle società per azioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e non anche la presenza del revisore, posto che l’art. 2405 c.c. sancisce l’obbligo di intervento all’assemblea solo per i Sindaci mentre una norma analoga non è stata dettata per il Revisore.
H.B.12 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PEGNO SU AZIONI - 1° pubbl. 9/05)
Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c. attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su azioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario ai sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 comma 1 c.c.).
H.B.13 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DI SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINISTRATORE - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11)
Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2372 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore.
H.B.14 - (RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05)
Si deve ritenere “rappresentato l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
- in caso di usufrutto o di pegno su azioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento ex art. 2370 comma 1 c.c.) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c.;
- in caso di comproprietà di azioni sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2347 c.c, non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari delle azioni, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento;
- in caso di azioni proprie, siano presenti i titolari del diritto di voto delle azioni in circolazione posto che per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso (dette azioni, in quanto debbono essere computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., proprio perché di proprietà della stessa società, debbono ritenersi sempre comunque “presenti”).
H.B.15 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA E PREVISIONE STATUTARIA DELLA NECESSARIA PRESENZA DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/05)
Non è ammissibile una clausola statutaria che preveda la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria con la necessaria presenza, oltre che degli aventi diritto all’intervento individuati dall’art. 2366 c.c., anche del revisore, ostandovi l’inderogabilità della disciplina dettata in tema di assemblea totalitaria.
H.B.16 - (FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI AVENTI DIVERSI FUSI ORARI - 1° pubbl. 9/06)
In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.
H.B.17 - (AMMISSIBILITÀ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI INTENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/06)
L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.
E’ rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazione di un nuovo statuto”, ovvero l’”adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.
H.B.18 - (NON NECESSITÀ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DELIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/06)
Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convocazione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove necessario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.
H.B.19 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSEQUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/06)
L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.
Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:
- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in sede di approvazione del bilancio;
- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.
H.B.20 - (NON NECESSITÀ DI PREVENTIVA INFORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CASO DI ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/06)
Si considera “totalitaria” l’assemblea qualora si verifichino i presupposti indicati nell’art. 2366 c.c., anche qualora la minoranza degli amministratori o dei sindaci assente non sia stata preventivamente informata della riunione.
H.B.21 - (MAGGIORANZE DEGLI ORGANI SOCIETARI CHE DEVONO PRESENZIARE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/06)
La maggioranza degli organi amministrativo e di controllo che devono presenziare all’assemblea “totalitaria” deve essere conteggiata non sul numero complessivo dei componenti degli organi medesimi ma su quello dei membri di ciascuno di essi.
Pertanto in presenza di un organo gestorio che consta di cinque componenti e di un organo di controllo che ne conta tre, ai sensi dell’art. 2366, comma 4, c.c., non sarà sufficiente la presenza di quattro componenti del primo e di uno del secondo, ma di almeno tre del primo e di due del secondo.
H.B.22 - (MODALITÀ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TOTALITARIA” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.
E’ tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.
H.B.23 - (MANCANZA DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. IN CASO DI ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA - 1° pubbl. 9/06)
L’art. 2374 c.c. attribuisce il diritto di rinvio solo ai soci intervenuti all’assemblea e non anche ai soci rimasti assenti alla riunione.
Nonostante l’equiparazione, operata dall’art. 2370, ultimo comma, c.c., ai soci intervenuti dei soci che esercitano il diritto di voto per corrispondenza, si ritiene che a questi ultimi non spetti il diritto di rinvio ex art. 2374 c.c., in quanto il voto per corrispondenza non può che essere un voto informato.
H.B.24 - (LIMITI TEMPORALI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C. - 1° pubbl. 9/06)
La richiesta di rinvio ex art. 2374 c.c. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente informato.
H.B.25 - (AMMISSIBILITÀ DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RINVIO EX ART. 2374 C.C SU SINGOLI ARGOMENTI - 1° pubbl. 9/06)
Nonostante l’art. 2374 c.c. faccia riferimento all’adunanza e induca ad una interpretazione letterale, nel senso del rinvio dell’intera assemblea, è preferibile l’interpretazione in forza della quale, a fronte di più argomenti all’ordine del giorno, ben sarà possibile discutere e deliberare su alcuni di essi, mentre per gli altri, ove sia dichiarata carenza di informazione, si possa procedere ad un rinvio.
H.B.26 - (INAMMISSIBILITÀ DELLA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NELL’EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI - 1° pubbl. 9/06)
Stante l’espresso riferimento che l’art. 2371 c.c. fa allo statuto, sembra doversi escludere la legittimità di una designazione del presidente dell’assemblea espressa nell’eventuale regolamento dei lavori assembleari ex art. 2364, comma 1, n. 6, c.c.
H.B.27 - (LEGITTIMITÀ DELLA COSTITUZIONE NEL VERBALE NOTARILE DEL PRESIDENTE “DEFINITIVO” DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di nomina del presidente dell’assemblea con votazione in apertura della riunione è legittima la costituzione nel verbale notarile del solo presidente “definitivo”, esclusa la necessità di costituire l’eventuale presidente della fase prodromica.
H.B.28 - (LIMITI DI VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE SUBORDINA IL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA ALL’ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI - 1° pubbl. 9/06)
Salva l’ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari di cui all’art. 2355, comma 1, c.c., è illegittima la clausola statutaria che subordina il diritto di intervento in assemblea degli azionisti alla loro iscrizione nel libro soci.
H.B.29 - (SOCI DI SOCIETÀ QUOTATE DETENTORI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE SUPERIORI AL 2% CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 120 T.U.F. E DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/07)
I soci di società quotate detentori di partecipazioni azionarie superiori al 2% che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 T.U.F. conservano comunque il diritto di voto in assemblea limitatamente ad una partecipazioni azionaria pari al 2%.
H.B.30 - (LIMITAZIONI AL DIRITTO DI VOTO EX ART. 2351, COMMA 3, C.C. - 1° pubbl. 9/07)
Con l’art. 2351, comma 3, c.c., è stato introdotto per le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il voto quantitativamente limitato e il voto c.d. “scalare”, che si caratterizzano per limitare il diritto di voto che può esprimere ciascun socio ad una percentuale massima di azioni, il primo, e per prevedere che il peso percentuale di ciascun azionista cresca in misura meno che proporzionale rispetto al numero di azioni possedute, il secondo.
Ne deriva che è possibile:
- che il diritto di voto sia computato secondo le regole ordinarie (un voto per ogni azione) fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale e sia escluso per la quota eccedente (clausole di voto massimo o c.d. voting cap);
- che il voto sia computato secondo le regole ordinarie fino al raggiungimento di una determinata quota di possesso del capitale sociale, sia attribuito in misura minore rispetto a quella ordinaria per una ulteriore quota di possesso e sia computato in misura ancora minore, o sia addirittura escluso, per ulteriori quote (c.d. voto scalare in senso proprio).
Non si tratta di particolari categorie di azioni ex art. 2348 c.c., ma di limiti posti in relazione alla quantità di azioni possedute dal singolo azionista per circoscrivere il suo peso deliberativo. Anzi, al contrario, si è in presenza di una fattispecie in cui, in deroga al principio della spersonalizzazione della partecipazione sociale, caratteristico delle azioni, rileva la persona del socio più che la singola azione. Pertanto, se il socio che non può esercitare il diritto di voto o lo può esercitare in misura minima, per effetto del superamento della soglia prevista dallo statuto, aliena le azioni eccedenti è ben possibile che queste vengano a riacquistare il diritto di voto, laddove invece le azioni di categoria, istituzionalmente e non occasionalmente prive del diritto di voto, non possono riacquistarlo per effetto dell’alienazione del titolo. Naturalmente si dovrà trattare di limiti connessi al possesso da parte di chiunque di determinate soglie azionarie.
H.B.31 - (NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE - 1° pubbl. 9/07)
Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.
In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.
La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.
H.B.32 - (MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - 1° pubbl. 9/07)
Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.
L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.
Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).
Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.
Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perché il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.
H.B.33 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI SOCI MOROSI - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2368 c.c., in forza della quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, perché in mora con i versamenti, concorrono a formare il quorum costitutivo e non quello deliberativo delle assemblee dei soci, deve essere interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuti, di essere computati tra gli azionisti presenti.
H.B.34 - (DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO TITOLARE CONTEMPORANEAMENTE DI AZIONI INTERAMENTE LIBERATE E DI AZIONI IN MORA CON I VERSAMENTI - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2344 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso unicamente per le azioni in mora e non anche per le eventuali ulteriori azioni interamente liberate di titolarità del medesimo socio.
H.B.35 - (MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ CON TITOLI NON DEMATERIALIZZATI I CUI STATUTI NON IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI - 1° pubbl. 9/10)
Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1, c.c.).
Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni acquista tale diritto ai sensi dell’art. 2355 c.c.:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
- nel momento dell’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
- nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una serie continua di girate, indipendentemente dall’avvenuta iscrizione nel libro soci;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente:
- nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;
- nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario, prescindendo dall’annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai sensi dell’art. 2022, comma 1, ultimo periodo, c.c.
Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimato all’intervento anteriormente all’iscrizione nel libro soci (con il conseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui girato in virtù di una serie continua di girate, ovvero a lui intestato fin dall’emissione, esclusa ogni altra ipotesi.
H.B.36 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN PRESENZA DI CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI EX ART. 2370, COMMA 2, C.C. - 1° pubbl. 9/10)
Il legislatore della riforma ha abrogato l’obbligo generico di preventivo deposito delle azioni per legittimarsi all’intervento in assemblea, previsto dal vecchio testo dell’art. 2370 c.c., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare autonomamente la materia in base alle proprie esigenze organizzative.
Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2, c.c., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri statuti, alternativamente, il diritto all’intervento:
1) con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell’assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);
2) previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (impedendo così di fatto ai soci di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea, sottraendosi in tal modo la società ad obblighi di ulteriore verifica);
3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello svolgimento dell’assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra il deposito e l’assemblea e assumendo conseguentemente la società l’obbligo di ulteriore verifica, se richiesta dai giratari).
Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell’assemblea; nella seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell’assemblea abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse dalla girata, stante l’indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all’intervento in sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell’art. 2370 c.c.
Nell’ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritirato i titoli di riesibirli alla presidenza dell’assemblea per legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola statuaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro. Sarà onere dell’eventuale giratario successivo di documentare la perdita del diritto di intervento del suo dante causa.
H.B.37 - (MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ AMMESSE ALLA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI - 1° pubbl. 9/10)
Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli il diritto di intervento in assemblea si acquista ai sensi dell’art. 83 sexies T.U.F.:
a) nel caso di società quotate:
- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (non sono ammesse deroghe statutarie a tale regola);
b) nel caso di società non quotate il cui statuto nulla disponga in merito:
- con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea;
c) nel caso di società non quotate il cui statuto richieda che le azioni siano registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, alternativamente:
- 1. nell’ipotesi che lo statuto vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria;
- 2. nell’ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino alla chiusura dell’assemblea:
con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all’assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha acquistato le azioni anteriormente a tale termine, nel caso contrario (acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell’intermediario sussistente al momento dell’apertura dell’assemblea.
H.B.38 - (DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA OVVERO DA DEPOSITARE O COMUNICARE PREVENTIVAMENTE PER LEGITTIMARSI ALL’INTERVENTO - 1° pubbl. 9/10)
In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:
1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:
nessun documento, la legittimazione consegue all’iscrizione nel libro dei soci;
b) nel caso di girata di titoli nominativi:
le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;
c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert):
le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;
2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:
la comunicazione all’emittente dell’avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell’intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell’art. 83 sexies T.U.F.
H.B. 39 – (INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17)
Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.
Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.
E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.