:: domenica 26 marzo 2023  ore 02:47
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
H.E. SPA - Collegio sindacale > SPA - Collegio sindacale
H.E.1 - (DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11)
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1, c.c.).
In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.
E’ sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.
Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.

H.E.2 - (CESSAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE - NON APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 2400, COMMA 2, C.C. - 1° pubbl. 9/06)
Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell’art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale.

H.E.3 - (VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMENTO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/07)
La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve obbligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.
E’ comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la riproduzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.

H.E.4 - (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - PASSAGGIO DAL SISTEMA TRADIZIONALE A QUELLO MONISTICO - CLAUSOLA STATUTARIA SUL CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409 BIS, COMMA 3, C.C. - INCOMPATIBILITÀ AUTOMATICA - 1° pubbl. 9/07)
Con il passaggio al sistema di amministrazione e controllo “monistico” dal sistema tradizionale (c.d. “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, conformemente all'art. 2409 bis, comma 3, c.c., rimetta il controllo contabile al Collegio Sindacale, interviene una situazione di incompatibilità assoluta ed automatica, dal momento che nelle società per azioni di tipo monistico il controllo contabile è inderogabilmente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (l'art. 2409 noviesdecies c.c. rinvia ai commi 1 e 2 dell'art. 2409 bis c.c. e non già invece al comma 3).
Ne consegue:
a) che il Collegio Sindacale cessa - pur sempre a far data dal momento in cui la variazione di sistema avrà effetto (art. 2380, comma 2, c.c.) - senza che ciò comporti “revoca” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c.;
b) che l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo potrà, ricorrendo tutti i presupposti all'uopo fissati dall'art. 2409 quater c.c., conferire l'incarico del controllo contabile al revisore/società di revisione ovvero demandare tale decisione di conferimento dell'incarico ad una successiva assemblea ordinaria.

H.E.5 - (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - PASSAGGIO DAL SISTEMA MONISTICO A QUELLO TRADIZIONALE - CONTROLLO CONTABILE - INCOMPATIBILITÀ AUTOMATICA - ESCLUSIONE - 1° pubbl. 9/07)
Con il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo monistico al sistema tradizionale (od “ordinario”) di società per azioni il cui statuto, recependo l'art. 2409 bis, commi 1 e 2, c.c., rimetta il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, non interviene alcuna situazione di incompatibilità assoluta ed automatica del revisore in carica, dal momento che sia nelle società per azioni di tipo monistico che in quelle tradizionali il controllo contabile è normativamente demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione (invero la regola di sistema è la medesima: l'art. 2409 bis, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2409 noviesdecies c.c. per il monistico).
Ne consegue che, ove in conseguenza della variazione del sistema di governance la società per azioni intenda rimettere il controllo contabile al Collegio Sindacale - nel presupposto che sussistano tutti i requisiti di cui all'art. 2409 bis, comma 3, c.c. - l'assemblea dei soci, all'atto della delibera di variazione del sistema di amministrazione e controllo, dovrà modificare in tal senso lo statuto sociale.
Tale modifica statutaria - perfettamente aderente al dettato normativo -non costituisce “revoca” dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 quater c.c.