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H.H.1 - (DETERMINAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI ESERCITABILITÀ DEL RECES-SO PER LE SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO - 1° pubbl. 9/04)
Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall’art. 2328, n. 13), c.c. Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recede-re in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge.
H.H.2 - (OBBLIGATORIETÀ DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI EX ART. 2437 TER C.C. - 1° pubbl. 9/04)
Gli amministratori possono legittimamente convocare un’assemblea con all’ordine del giorno delibere legittimanti il recesso senza aver preventivamente determinato il valore delle azioni, ai sensi dell’art. 2437 ter c.c., nel caso in cui i soci li abbiano dispensati all’unanimità da tale determinazione. È comunque sal-va la possibilità per i soci di rinunciare alla determinazione del valore delle azio-ni in assemblea.
H.H.3 - (RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMI-NATA - 1° pubbl. 9/04)
Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell’art. 2437 c.c., e non ai sensi del comma 2, lett. a), del medesimo articolo.
A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque mo-mento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indi-cato.
Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 2437 ter, c.c., anteriormente all’assemblea avente all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.
H.H.4 - (RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA INDETERMINATA A DETERMI-NATA - 1° pubbl. 9/04)
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli so-ci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell’iscrizione nel registro im-prese della delibera.
H.H.5 - (ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RE-CESSO - 1° pubbl. 9/05)
L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge ef-fettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del ca-pitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.Lgs. n. 5/2003, che confermava espressa-mente la non applicabilità dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003); la norma di cui all’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consen-ziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformi-tà alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gen-naio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromis-soria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ra-gionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppres-sione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevol-mente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innova-to la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria).
Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conse-guente applicabilità dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003.
H.H.6 - (ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2437 TER, COMMA 5, C.C. ALLE SOCIETÀ CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 9/05)
Non si applicano le disposizioni dell’art. 2437 ter, comma 5, c.c., nell’ipotesi in cui al momento dell’assemblea la società abbia un unico socio.
In tal caso pertanto non è necessaria alcuna dispensa da parte del socio agli amministratori circa la determinazione del valore delle azioni.
H.H.7 (COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RE-CEDENTE NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA ASSEMBLEA CHE HA LEGITTIMATO IL RECESSO – 1° pubbl. 9/08)
Nell’ambito di un’assemblea totalitaria che abbia adottato a maggioranza una delibera che legittimi il recesso dei soci che non hanno concorso alla sua appro-vazione, è possibile porre in essere contestualmente, e con il consenso di tutti i soci, la seguente operazione:
1) ricevere la dichiarazione di recesso del socio con accettazione della valutazio-ne delle azioni fatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2437 ter c.c.;
2) manifestazione da parte degli altri soci di non voler revocare la deliberazione;
3) rinuncia da parte degli aventi diritto all’esercizio dei diritti di opzione e prela-zione sulla collocazione delle azioni del socio recedente ex commi 1, 2 e 3 dell’art. 2437 quater c.c.;
4) dichiarazione dell’organo amministrativo di impossibilità o di non volontà di collocare le azioni del socio recedente presso terzi;
5) accertamento dell’organo amministrativo dell’insufficienza di riserve disponi-bili per l’acquisto da parte della società delle azioni del recedente;
6) deliberazione di riduzione del capitale, ovvero di scioglimento della società ex comma 6 dell’art. 2437 quater c.c.
H.H.8 (PREVISIONE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA O DI UNO SCONTO DI MI-NORANZA NELLA CLAUSOLA STATUTARIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI PER IL CASO DI RECESSO – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
Con riferimento alle cause convenzionali e derogabili di recesso, è legittimo che lo statuto di una società per azioni non quotata disponga che, in sede di liquida-zione delle azioni del socio recedente, si preveda un “premio di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garan-tisca una posizione di controllo in seno alla società, oppure uno “sconto di mi-noranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui il “pacchetto azionario” sia ininfluente ai fini del controllo societario.
Motivazione
Secondo una non condivisibile impostazione, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, è sempre possibile tenere conto dei c.d. “premi di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, e dei c.d. “sconti di minoranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui la suddetta partecipazione sia ininfluente ai fini del con-trollo societario, e ciò con riferimento sia alle cause inderogabili di re-cesso sia a quelle derogabili o convenzionali.
Tale assunto troverebbe fondamento nel richiamo, operato dall’art. 2437 ter, comma 1, c.c., al “valore di mercato delle azioni”, essendo ne-cessario attribuire al socio receduto quanto lo stesso riceverebbe nel ca-so di vendita del pacchetto azionario di sua spettanza.
Al contrario, si ritiene che la disciplina normativa dettata in tema di recesso non permetta, sempre e comunque, di liquidare il socio uscente mediante con l’attribuzione di un valore equivalente a quello che lo stesso conseguirebbe alienando le proprie azioni.
L’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2437 ter c.c., infatti, consente al socio di ricevere la porzione di sua spettanza della ricchezza societaria generata fino all’esercizio del diritto di exit, senza che in tal senso rilevino precedenti cessioni in cui fossero state concor-date maggiorazioni o riduzioni del prezzo di acquisto dipendenti dall’entità del pacchetto azionario ceduto.
Inoltre, si ritiene che la previsione di “sconti di minoranza” impinge-rebbe nel divieto di cui all’art. 2437, ultimo comma, c.c., e nella sanzio-ne di nullità ivi inflitta ad ogni patto che sia volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di uscita del socio in presenza di una fattispecie inderogabile di recesso; l'applicazione di uno sconto al valore di liquidazione, infatti, limiterebbe in concreto l'esercizio del recesso.
Tuttavia, è legittimo prevedere, ai sensi dell’art. 2437 ter, comma 4, c.c., criteri statutari di liquidazione che, con riferimento alle sole cause derogabili o convenzionali di recesso, dispongano l’applicazione di premi o sconti.
In tal caso, infatti, non sussiste la necessità di valutare l’equità del “prezzo” d’uscita, atteso che la facoltà di exit è prevista (o mantenuta) in ipotesi in cui la stessa normalmente non sussisterebbe (o potrebbe es-sere inibita).
Sul punto, pertanto, da un lato si condivide la tesi secondo cui, con riferimento alle suddette fattispecie di recesso, risultano possibili previ-sioni statutarie che impongano uno sconto di minoranza che tenga con-to della consistenza limitata della partecipazione azionaria; dall’altro, per le medesime ragioni, pare legittima la previsione di un “premio di maggioranza” con riferimento alle ipotesi derogabili o convenzionali di recesso, e ciò nonostante tale maggiorazione non collimi stricto sensu con l’esigenza di imputare al socio la porzione di sua pertinenza della ric-chezza generata dalla società sino al momento del recesso.
Le considerazioni fin qui svolte, invero, non sembrano riferibili alle società per azioni quotate in mercati regolamentati, in quanto la previ-sione di “premi di maggioranza” e “sconti di minoranza” mal si conci-lierebbe con il procedimento di liquidazione delle azioni dettato dall’art. 2437 ter, comma 3, c.c.
H.H.9 - (TERMINI DI EFFICACIA DEL RECESSO – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
In caso di emissione delle azioni, sia nella forma dei titoli cartacei che in quella dei titoli dematerializzati, a causa dell'incorporazione dei diritti sociali nelle azioni, si distinguono due diversi momenti di efficacia del recesso: l'uno nei con-fronti della società, l'altro nei confronti dei terzi.
Nei confronti della società la dichiarazione di recesso, che ha natura di atto uni-laterale recettizio (risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibe-ra legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società), produce effetti dalla data del suo ricevimento. Conseguentemente, da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il reces-so non sono più esercitabili, conservando il socio recedente esclusivamente la ti-tolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa (vedi orientamento I.H.5).
Nei confronti dei terzi il recesso è efficace solo dal momento del deposito delle azioni presso la sede sociale previsto dall'art. 2437 bis, comma 2, c.c. Prima di ta-le momento, infatti, il principio di cartolarità connesso alla natura di titolo di credito del certificato azionario emesso comporta che il trasferimento del titolo attribuisce all'acquirente tutti i diritti sociali incorporati nell'azione e non solo quelli spettanti al socio receduto.
Come è noto, infatti, il trasferimento delle azioni si perfeziona, per i titoli carta-cei, con l'atto di trasferimento, la consegna del certificato azionario e l'annota-zione del nuovo titolare, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci (c.d.”transfert”) ovvero con la girata e l'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della società stessa su presentazione del titolo da parte dell'ul-timo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di gi-rate (art. 2 Regio decreto 29 marzo 1942 n. 239), ovvero, nel caso di titoli dema-terializzati, con l’annotamento nei conti dell’intermediario.
In caso di mancata emissione delle azioni, ai sensi dell’art. 2355, comma 1, c.c., il recesso ha effetto sia nei confronti della società che dei terzi dalla data del rice-vimento da parte della società della comunicazione del suo esercizio.
Motivazione
L'orientamento in esame tratta il tema degli effetti del recesso, di-stinguendo tra efficacia della dichiarazione di recesso nei confronti della società ed efficacia nei confronti dei terzi acquirenti dei titoli azionari.
Sotto il primo profilo si aderisce alla cosiddetta “teoria contrattuali-stica” secondo cui anche nelle società di capitali il recesso è negozio unilaterale ricettizio, che produce i propri effetti dal momento della ri-cezione, da parte della società, della relativa comunicazione.
Si ritiene, in conformità all'opinione comune, che, anche nei contratti associativi, il recesso (art. 1373 c.c.) sia negozio unilaterale che produce effetti nel momento in cui la relativa volontà è portata a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.).
La tesi suddetta sembra prevalere nella giurisprudenza (di merito) successiva alla riforma (Trib. Arezzo 16 novembre 2004; Trib. Roma 11 maggio 2005; Trib. Trapani 21 marzo 2007; Trib. Milano 5 marzo 2007; Trib. Napoli 11 gennaio 2011), è sostenuta dalla commissione di studi d'impresa del C.N.N. (nello studio 1 marzo 2012, n. 188-2011/I a pag. 14) ed è conforme all'orientamento I.H.5 (sull'efficacia del recesso nelle s.r.l.) pubblicato nel settembre 2005.
L'argomento principale a sostegno della tesi contrattualistica è costi-tuito dalla lettera del terzo comma dell'art. 2437 bis c.c. nella parte in cui stabilisce che il recesso “... se già esercitato, è privo di efficacia, se … la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”: il recesso è pertanto immediatamente effi-cace ed il socio recedente non può intervenire alle successive assemblee (perde i cosiddetti “diritti amministrativi”) e non può percepire i succes-sivi utili (perde i cosiddetti “diritti patrimoniali”); gli effetti del recesso si risolveranno ex tunc se la società revocherà la delibera che legittima il recesso o delibererà lo scioglimento.
Altra dottrina, invece, sostiene che il recesso è fattispecie a forma-zione progressiva che si perfeziona con il verificarsi di uno degli eventi che rendono definitivo lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio recedente (con il decorso del termine per la revoca della deli-bera che legittima il recesso, ovvero con la liquidazione della partecipa-zione tramite acquisto o annullamento delle azioni). Alle medesime conclusioni giungono quegli autori che, pur concordando sulla natura di negozio unilaterale ricettizio del recesso, sottolineano che lo stesso è sottoposto alla condicio iuris sospensiva del verificarsi degli eventi che lo rendono definitivo.
L'argomentazione principale a sostegno di queste cosiddette “teorie istituzionalistiche” è sistematica ed in particolare si sostiene che sarebbe contrario ai principi generali (art. 12, ultimo comma delle preleggi) trat-tare il socio receduto come mero creditore sociale fino a quando non si è definitivamente consolidato il suo diritto alla liquidazione individuale della quota.
Sulla base di queste impostazioni il socio recedente conserverebbe il suo status fino al decorso dei 90 giorni previsti per la possibilità di revo-ca della delibera o di scioglimento della società o addirittura fino al momento della liquidazione della sua partecipazione.
In particolare medio tempore il socio recedente potrebbe intervenire alle assemblee e solo qualora il recesso divenga definitivo si potrebbe dar rilievo alla sopravvenuta mancata legittimazione al voto del recedu-to con la cosiddetta prova di resistenza ai sensi dell'art. 2377, n. 2 c.c. “La deliberazione non può essere annullata … per l’invalidità di singoli voti … salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati de-terminanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta”. Di conseguenza si dovrebbe ritenere che il termine di decadenza per le im-pugnazioni (stabilito in novanta giorni ai sensi dell'art. 2377, comma 6, c.c.) venga sospeso fino a quando il recesso non divenga definitivo.
Inoltre, il recedente conserverebbe medio tempore i propri diritti pa-trimoniali, con precisazione che l’eventuale distribuzione di utili o ac-conti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433-bis c.c. intervenuta medio tem-pore a favore del socio poi definitivamente receduto dovrebbe essere compensata con il suo credito al rimborso delle azioni.
Come detto, tanto le motivazioni, quanto le qui esposte conclusioni delle cosiddette “teorie istituzionalistiche” non sembrano condivisibili e pertanto si ribadisce che, nei confronti della società, la dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale ricettizio (risolutivamente condi-zionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società) e produce i propri effetti dalla data del suo ricevimento. Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.
Con riguardo ai terzi, invece, l'orientamento cerca di contemperare il principio dell'immediata efficacia del recesso con l'esigenza di tutela de-gli eventuali acquirenti dei titoli azionari (cartacei o dematerializzati) per i quali il socio è receduto senza procedere al deposito presso la sede sociale.
A questo scopo vanno premessi brevi cenni sulla disciplina generale dei titoli di credito.
Con il codice del '42 viene introdotta nel nostro ordinamento una di-sciplina generale dei titoli di credito con funzione integrativa e suppleti-va rispetto alle normative speciali dettate per le singole tipologie di titoli cartolari (art. 2001 c.c.). Tuttavia, il codice civile non stabilisce la no-zione di titolo di credito, ma la presuppone lasciando all'interprete l'in-dividuazione se un documento sia o meno un titolo di credito.
Storicamente i titoli di credito nascono dall'esigenza di estendere ai diritti di credito le regole più snelle dettate per la circolazione dei beni mobili. Il regime giuridico di circolazione dei diritti di credito è assai di-verso da quello dei beni mobili, essendo il primo ispirato alla tutela del-le ragioni della proprietà (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet) ed il secondo alla regola del “possesso vale titolo” (art. 1153 c.c.).
In particolare, la disciplina generale della cessione del credito rispetta il principio dell'acquisto a titolo derivativo: l'acquirente acquista solo se il cedente ne è effettivamente il titolare e gli subentra nell'identica posi-zione giuridica nei confronti del debitore ceduto. Per contro il regime di circolazione dei beni mobili privilegia le ragioni dell'acquirente, che ac-quista a titolo originario in virtù del possesso di buona fede (art. 1153 c.c.).
Con il sistema di circolazione dei titoli di credito si vuole espandere l'area in cui operano le regole di circolazione dei beni mobili, privile-giando la tutela dell'acquirente rispetto a quella del proprietario.
Secondo Asquini titolo di credito è il documento “che incorpora un diritto letterale destinato alla circolazione, idoneo a conferire in modo autonomo la titolarità di tale diritto al proprietario del documento, e necessario e sufficiente per legittimare il possessore all'esercizio del di-ritto stesso”.
Dati essenziali della nozione di titolo di credito sono, pertanto, la destinazione alla circolazione e l'incorporazione nel documento del di-ritto ad una determinata prestazione.
Destinazione alla circolazione vuol dire che il documento viene crea-to ed emesso proprio allo scopo di consentire ed agevolare la circola-zione del diritto che il documento incorpora.
Incorporazione è invece il collegamento del diritto con il documento, tale da rendere il documento portatore del diritto indicato, cosicché l'e-sercizio del diritto risulta necessariamente collegato con il possesso del titolo stesso.
L'incorporazione si traduce, sul piano della disciplina, nei connotati dell'autonomia, della letteralità e dell'astrattezza, che caratterizzano i ti-toli di credito.
Astrattezza significa che la posizione giuridica del possessore del do-cumento è separata dal rapporto fondamentale che ha originato l'emis-sione del titolo (si pensi al negozio giuridico che è alla base dell'emis-sione di cambiali: l'eventuale invalidità o inefficacia del primo non si ri-flette sulla validità ed efficacia delle seconde).
Autonomia significa che l'acquisto del diritto incorporato nel titolo avviene a titolo originario: l'art. 1994 c.c. estende ai titoli di credito la regola del “possesso vale titolo” dettata dall'art. 1153 c.c. per i beni mo-bili e pone il terzo acquirente di buona fede al riparo dall'azione di ri-vendica del proprietario.
Letteralità significa che il contenuto del diritto è riprodotto nel do-cumento: esso non dà al portatore nulla di più e nulla di meno di quan-to emerge dalla lettera dello stesso. Tuttavia letteralità non significa ne-cessariamente autosufficienza del documento. Infatti si debbono distin-guere i titoli a letteralità diretta dai titoli a letteralità indiretta: i primi contengono tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa cartola-re, i secondi rinviano ad altri documenti indispensabili per verificare il diritto cartolare.
All'interno quest'ultima categoria rientrano i cosiddetti titoli causali, che necessitano di fatti extra-cartolari per attribuire al possessore del ti-tolo di credito i diritti in esso incorporati.
Tra i titoli causali rientrano le azioni, sia nella forma di titoli cartacei che in quella di titoli dematerializzati. I titoli azionari, infatti, sono an-corati ad un negozio extracartolare (costituzione della società e sua iscrizione, verbale notarile depositato ed iscritto) perché il titolare possa esercitare il diritto incorporato nel documento.
Nelle azioni il fondamentale principio della letteralità dev'essere con-temperato con l'altrettanto fondamentale principio dell'efficacia costitu-tiva dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: perché le azioni societarie attribuiscano il diritto al loro titolare è necessaria l'iscrizione nel Regi-stro delle Imprese.
In linea di massima si può quindi ritenere che il contenuto del diritto del possessore del titolo azionario è quello risultante dal titolo e dall'i-scrizione al Registro delle Imprese, salvo che norme particolari non prevedano diversamente (in tal senso sembra doversi interpretare l'art. 2355-bis, comma 4, c.c. laddove prescrive che le limitazioni al trasferi-mento delle azioni devono risultare dal titolo: dette limitazioni, infatti, pur risultando dall'atto costitutivo debitamente depositato ed iscritto nel competente Registro delle Imprese, non sembrano opponibili ai terzi se non risultano dal titolo).
Ciò che non risulta dal titolo né dal Registro delle Imprese non sem-bra potersi opporre al possessore di buona fede del titolo azionario.
L'esercizio del diritto di recesso da parte dell'azionista non è un atto che può essere iscritto nel Registro delle Imprese e quindi non è sogget-to a questa forma di pubblicità.
Pertanto il terzo che in buona fede acquista il titolo azionario del so-cio receduto, che non ha depositato le azioni presso la sede sociale, non può conoscere del recesso né dal tenore letterale del titolo, né dalla pub-blicità al Registro delle Imprese. Proprio a tal fine il secondo comma dell'art. 2437-bis c.c. prescrive che le azioni per le quali è stato esercitato il recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Tali prescrizioni debbono essere armonizzate con la natura di titolo di credito del documento azionario (e delle risultanze delle registrazioni sul conto dell'intermediario nel sistema della gestione accentrata in re-gime di dematerializzazione) e con il disposto del secondo periodo del terzo comma dell'art. 2355 c.c., per il quale il giratario, che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate, ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci ed è comun-que legittimato ad esercitare i diritti sociali (analogamente a quanto ri-conosciuto ex art. 83-quinquies T.U.F. al titolare del conto dell'interme-diario nel sistema della gestione accentrata in regime di dematerializza-zione). Ne consegue che il terzo giratario acquista (a titolo originario ai sensi dell'art. 1994 c.c.) tutti i diritti connessi con il titolo azionario in suo possesso.
Per il principio dell'affidamento del terzo di buona fede cessionario delle azioni si ritiene che, nei confronti dei terzi, il recesso sia efficace solo dal momento del deposito delle azioni presso la sede sociale previ-sto dall'art. 2437 bis, comma 2, c.c. Prima di tale momento, infatti, il principio di cartolarità connesso alla natura di titolo di credito del certi-ficato azionario emesso comporta che l’eventuale trasferimento del tito-lo attribuisce all'acquirente tutti i diritti sociali astrattamente incorporati nell'azione e non solo quelli spettanti al socio receduto.
Nel caso di mancata emissione delle azioni, ai sensi dell’art. 2355, comma 1, c.c., non ha più ragione di essere la tutela cartolare attribuita all'acquirente del titolo azionario (cartaceo o dematerializzato). In tal caso, pertanto, il recesso avrà effetto, sia nei confronti della società che dei terzi, dalla data del ricevimento da parte della società della comuni-cazione di recesso.
H.H.10 - (CESSIONE DELLE AZIONI DOPO IL RECESSO – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
Nel caso in cui i titoli azionari siano emessi, il divieto di cessione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, previsto dal comma 2 dell'art. 2437 bis c.c., non può essere opposto ai terzi che abbiano acquistato diritti sui titoli non de-positati ai sensi del medesimo comma, in ossequio al principio di cartolarità proprio della circolazione delle azioni emesse.
Consegue che al terzo non potrà essere opposto l'esercizio del diritto di recesso da parte del suo dante causa e che per i titoli alienati la dichiarazione di recesso diverrà improduttiva di effetti per la sopravvenuta impossibilità della loro liqui-dazione.
Consegue, inoltre, che il deposito dei titoli presso la sede sociale (ex art. 2437 bis, comma 2, c.c.) deve essere considerato condizione per poter procedere alla liquidazione delle azioni.
Motivazione
In conseguenza della natura di titolo di credito delle azioni emesse ed in ossequio al principio di cartolarità proprio della circolazione delle stesse il terzo giratario acquista (a titolo originario ai sensi dell'art. 1994 c.c.) tutti i diritti connessi con il titolo azionario in suo possesso ed allo stesso non può essere opposto l'esercizio del diritto di recesso da parte del girante (vedi orientamento H.H.9).
Pertanto, limitatamente ai titoli azionari trasferiti in conformità alle norme di circolazione (ex art. 2355 c.c. ed ai sensi del R.D. 29 marzo 1942, n. 239 per i titoli documentali; in base agli artt. 83-bis e ss. T.U.F. per le azioni dematerializzate) la dichiarazione di recesso diverrà im-produttiva di effetti per sopravvenuta impossibilità della loro liquida-zione.
La costruzione sembra conforme a quanto disposto dall'art. 2437, comma 1, c.c., che attribuisce ai soci che non hanno concorso nella de-cisione il diritto di recedere anche solo per parte delle loro azioni.
Quale ulteriore conseguenza dell'inopponibilità suddetta, sembra ra-gionevole ritenere che l'adempimento dell'obbligo di deposito dei titoli debba considerarsi condizione di procedibilità della liquidazione della partecipazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c.
Infine, allo scopo di risolvere la situazione di incertezza conseguente al mancato deposito presso la sede sociale dei titoli per i quali è stato esercitato il recesso ed alla indicata inopponibilità dello stesso ai terzi possessori di buona fede cui sia stato trasferito il certificato azionario non depositato, si potrebbe riconoscere all'organo amministrativo la fa-coltà di sollecitare il suddetto deposito, fissando un congruo termine al recedente per adempiere all'obbligo suddetto: nel caso di inadempimen-to del deposito entro il termine così fissato si potrebbe ritenere che la di-chiarazione di recesso possa intendersi decaduta (limitatamente alle azioni non depositate).
H.H.11 - (QUORUM ASSEMBLEARI E SOCIO RECEDUTO – 1° pubbl. 9/16 – motiva-to 9/17)
Poiché i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili (vedi orientamento H.H.9), lo sono anche il diritto di partecipazione alle assemblee e di voto. Tuttavia le azioni del socio re-cedente sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote ri-chieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, in analogia a quanto prescritto dall'art. 2357-ter, comma 2, c.c. per il caso di azioni proprie.
Motivazione
Affermato nell’orientamento H.H.9 che anche nelle società azionarie il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui è sta-to comunicato alla stessa, con conseguente sospensione dei diritti am-ministrativi ed economici da tale data, l’orientamento in commento af-fronta la questione di come si calcolano i quorum costitutivi e delibera-tivi nelle eventuali assemblee celebrate nel periodo in cui le azioni sono depositate presso la società in attesa di liquidazione.
La soluzione non appare immediata poiché la sorte delle azioni de-positate presso la società potrebbe essere la più varia: i diritti di voto in esse incorporati potrebbero sopravvivere, come accade nel caso in cui la liquidazione del socio recedente avvenga mediante la vendita delle sue azioni ad altri soci o a terzi, ovvero potrebbero essere definitivamente annullati o proporzionalmente accresciuti agli altri soci, come accade nel caso di rimborso delle azioni con mezzi propri della società.
Ad un primo approccio potrebbe dunque apparire ragionevole ritene-re che fintanto che le azioni siano depositate presso la società in attesa di liquidazione e il diritto di voto non possa essere esercitato (a causa dell’efficacia immediata del recesso) debba trovare applicazione la di-sciplina prevista per l’ipotesi apparentemente analoga dall’art. 2368, comma 3, c.c. (le azioni con voto sospeso dovrebbero dunque essere computate nel quorum costituivo ma non in quello deliberativo).
La soluzione prospetta non sembra però cogliere appieno la reale na-tura del procedimento di liquidazione del socio receduto.
Da un punto di vista dogmatico, infatti, una volta esercitato il reces-so è la società che assume in nome proprio l’obbligo di liquidare le azioni del socio receduto, ciò anche nell’ipotesi in cui la liquidazione avvenga attraverso la vendita ad altri soci o a terzi dei titoli.
Nel caso di liquidazione mediante vendita delle azioni, la società non colloca le azioni in nome e per conto del socio receduto, ma le vende a proprio nome, come se le avesse acquistate per effetto del recesso, tant’è che qualora riesca ad ottenere dal mercato un prezzo maggiore rispetto al valore di liquidazione per il quale le ha offerte, ha diritto di trattenere per se la differenza non corrisposta al socio receduto.
Tale fenomeno risulta assai più evidente quando il rimborso avviene con mezzi propri della società, poiché in tal caso si verifica una vera e propria fattispecie di acquisto di azioni proprie.
Stante quanto sopra è apparso assai più coerente con il sistema rite-nere che alle azioni del socio receduto depositate presso la sede sociale in attesa di liquidazione si applichi la disciplina sul voto prevista per le azioni proprie dall’art. 2357 ter, comma 2, c.c.; anche perché da un pun-to di vista dogmatico, essendo il recesso immediatamente efficace, tali azioni non appartengono più al socio receduto ma sono “restituite” alla società quale corrispettivo dell’obbligo di rimborso.
Conseguentemente le azioni già appartenenti al socio receduto sa-ranno computate sia nei quorum costituivi che in quelli deliberativi per tutto il periodo in cui resteranno depositate presso la società in attesa di liquidazione.
Tale soluzione appare coerente anche con la circostanza che nella fattispecie della liquidazione del socio receduto ricorrono gli interessi tutelati dalla disposizione contenuta nell’art. 2357-ter, comma 2, c.c. e non quelli considerati dall’art. 2368, comma 3, c.c.
La prima norma, infatti, è volta a tutelare gli equilibri sociali all’esito del rimborso di uno o più soci, mentre la seconda è una disposizione sanzionatoria volta a penalizzare il socio moroso o portatore di interes-si confligenti con quelli della società.
È per tale motivo che ritenere che le azioni del socio receduto depo-sitate presso la società in attesa di liquidazione non debbano essere computate nei quorum deliberativi ex art. 2368, comma 3, c.c. potrebbe portare a delle ingiustizie sostanziali, in quanto con tale modalità di calcolo si potrebbero alterare gli equilibri sociali, determinando artifi-ciosamente nuovi soci di maggioranza.
La soluzione prospetta nell’orientamento appare dunque la più ido-nea a tutelare i reali interessi in gioco, in coerenza con le scelte fatte dal legislatore per fattispecie analoghe e nel rispetto della reale natura giu-ridica del fenomeno del rimborso delle azioni del socio receduto.
H.H.12 - (LIMITI ALLA REVOCABILITA' DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel pe-riodo di validità (ad esempio siano stati compiuti atti di amministrazione finaliz-zati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato, ov-vero sia stata assunta una delibera assembleare senza che il recedente abbia po-tuto parteciparvi).
Motivazione
L'orientamento intende tutelare gli interessi del socio recedente, che, secondo la tesi preferibile, perde immediatamente il proprio status di socio, dai possibili abusi della società. In particolare con l'orientamento in esame si è cercato di inibire alla società la possibilità di rendere inef-ficace il recesso attraverso la revoca della delibera che lo ha legittimato, quando la predetta delibera revocata abbia già prodotto alcuno dei pro-pri effetti.
Ciò avviene anzitutto quando la società prima di revocare la delibe-razione che ha legittimato il recesso assume altre delibere a cui il socio non ha potuto partecipare. In tal caso, infatti, il socio recedente, che aveva perduto con effetti immediati i propri diritti di socio, si troverebbe nuovamente vincolato alla società senza aver potuto partecipare alle decisioni medio tempore assunte.
Ma la circostanza si verifica anche quando la società abbia in qual-che modo dato esecuzione alla delibera poi revocata, come accade quando l'organo amministrativo abbia compiuto atti estranei all'oggetto originario e finalizzati al perseguimento del nuovo oggetto sociale deli-berato e poi revocato.
In tali casi si è ritenuto che la delibera di revoca non possa inibire non solo l'efficacia del recesso del socio già esercitato, ma anche la fa-coltà per gli altri soci non consenzienti di esercitare il proprio diritto di recesso (purché i termini per l'esercizio non siano già decorsi).
H.H.13 (LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE IN FORMA MISTA CON RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
Qualora il procedimento di liquidazione avvenga in forma mista, in maniera tale da consentire la “monetizzazione” delle azioni in tempi diversi, in parte anche con riduzione del capitale sociale (ad esempio perché avvenuto parte con la ces-sione delle azioni ai soci, parte con la cessione delle azioni a terzi, parte con l'uti-lizzo di riserve disponibili e parte con la riduzione del capitale sociale), la società non può anticipare ai soci recedenti le somme riscosse fino a quando non siano state liquidate tutte le azioni e, conseguentemente, non ricorra più l'eventualità che la società sia posta in liquidazione.
Motivazione
L'art. 2437 quater c.c., nel disciplinare il procedimento di liquidazio-ne delle azioni in caso di recesso, prevede che, nei casi di mancato ac-quisto delle azioni da parte dei soci o di terzi, in assenza di utili e riser-ve disponibili da utilizzare per l'acquisto delle azioni (proprie) dei rece-denti, debba essere deliberata la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.
La norma non disciplina espressamente l'ipotesi in cui vi siano utili e riserve disponibili, ma il loro importo non sia sufficiente per l'acquisto di tutte le azioni dei recedenti. In questo caso due sembrano le principa-li alternative possibili:
a) per la prima, la società dovrebbe anzitutto utilizzare tutti gli utili e le riserve disponibili per acquistare la corrispondente parte delle azioni dei soci recedenti, successivamente dovrebbe deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente al valore delle azioni non ac-quistate con gli utili e le riserve disponibili ed infine, decorso il termine di novanta giorni senza opposizioni, dovrebbe rimborsare ai recedenti l'importo corrispondente alla riduzione (e al valore delle azioni non rimborsate per mezzo dell'acquisto di azioni proprie);
b) per la seconda, la società, una volta accertata l'insufficienza di utili e riserve disponibili per l'acquisto di tutte le azioni dei soci recedenti, dovrebbe procedere alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2437 quater, comma 6 c.c., in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare e quindi, decorso il termine di novanta giorni sen-za opposizioni, dovrebbe rimborsare al socio receduto l'importo corri-spondente alla riduzione.
La prima tesi si fonda sull'argomento sistematico per cui, in assenza di univoca diversa previsione normativa, principio generale per le socie-tà di capitali sarebbe quello di non poter procedere alla riduzione del capitale sociale se non previo azzeramento delle riserve (e degli utili), in conformità a quanto pressoché unanimemente sostenuto in dottrina e giurisprudenza prima della riforma in relazione alle modalità di liqui-dazione delle partecipazioni del socio receduto.
La seconda interpretazione si basa anzitutto sul tenore letterale della norma, che non sembra consentire la liquidazione delle azioni del socio receduto in parte con l'acquisto di azioni proprie ed in altra parte con la riduzione del capitale sociale. In particolare, mentre per il comma 4 dell'art. 2437-quater c.c. gli amministratori possono collocare le azioni del recedente presso terzi qualora i soci non acquistino in tutto e in par-te le azioni stesse, consentendo così la commistione tra acquisto dei so-ci ed acquisto dei terzi delle azioni del recedente, il comma 6 del mede-simo articolo, prevedendo la riduzione del capitale in assenza di utili o riserve disponibili, sembra escludere la concorrenza della riduzione con l'acquisto delle azioni proprie.
Inoltre, dal punto di vista sistematico, si sottolinea come l'ultimo comma dell'art. 2437-quater c.c. rinvii alle norme sulla riduzione reale del capitale sociale, che deve ritenersi sicuramente ammissibile anche in presenza di utili e riserve disponibili. Da quest'ultimo punto di vista va sottolineata la possibilità per i creditori di opporsi nei novanta giorni dall'iscrizione della delibera di riduzione del capitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2445, comma 3 c.c.; detta possibilità, in caso di accoglimento dell'opposizione da parte del Tribunale, produce l'effet-to dello scioglimento della società.
Tale ultima eventualità comporta che la liquidazione delle azioni del socio receduto effettuata con l'acquisto di azioni proprie utilizzando ri-serve (o utili) disponibili, attribuisce al socio receduto maggiori garanzie rispetto a quella effettuata con la riduzione del capitale. Infatti quest'ul-tima, potendo comportare lo scioglimento della società, non assicura il soddisfacimento integrale del credito del socio receduto, che deve con-correre con tutti gli altri creditori nella liquidazione della società. Con-segue che:
- in presenza di più soci receduti sarebbe arbitrario che la società ac-quistasse le azioni di alcuni di essi con riserve disponibili e liquidasse le azioni degli altri tramite la riduzione del capitale;
- sarebbe altrettanto arbitrario procedere ad un parziale rimborso di parte del credito da liquidazione del socio receduto con l'acquisto di una parte di azioni proprie con riserve disponibili e dall'altra parte con la ri-duzione del capitale sociale, in quanto, in caso di accoglimento dell'op-posizione dei creditori e di conseguente scioglimento della società, i soci receduti avrebbero ricevuto una liquidazione parziale (attraverso l'ac-quisto di azioni proprie) potenzialmente lesiva della par condicio credito-rum che dev'essere osservata nella fase di liquidazione della società.
Sull'obbligo di rispetto della par condicio creditorum in questa fase la giurisprudenza si divide in due opposti orientamenti.
Per il più risalente “la liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chi-rografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pa-gati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto” (Cass. 2 aprile 1968, n. 1273).
Per la giurisprudenza più recente, invece, i liquidatori devono osser-vare la par condicio nel pagamento dei creditori sociali. A sostegno del-la “concorsualità liquidatoria” alcune pronunce (Trib. Firenze 7 settem-bre 1995) richiamano l'art. 2280, comma 1 c.c., che, vietando ai liquida-tori, fino a che non siano stati interamente soddisfatti i creditori sociali, di effettuare qualsivoglia ripartizione del patrimonio sociale tra i soci, dimostrerebbe l'assoluta centralità degli interessi dei creditori sociali, la cui tutela (e quindi il relativo integrale pagamento o, comunque, il pa-gamento nel rispetto della par condicio) costituirebbe il compito prima-rio dei liquidatori; altre sentenze (per tutte Trib. Milano 22 dicembre 2010) richiamano il principio di parità di trattamento (salve le legittime cause di prelazione) di cui all’art. 2741 c.c., individuando proprio in quest’ultimo, la norma che può essere impiegata per ricondurre l'obbli-go del rispetto della par condicio anche alle procedure di liquidazione volontaria di società di capitali.
Tale norma, inserita all'interno delle disposizioni generali in tema di responsabilità patrimoniale alla stregua di principio generale, può essere infatti considerata estensibile anche all'ambito delle procedure di liqui-dazione volontaria, sebbene non espressamente richiamata. Si ritiene, quindi, ormai definitivamente superata la tesi della mera poziorità tem-porale, in quanto essa trascura i precisi obblighi che discendono a carico dei liquidatori tra i quali la necessità di rispettare l'eguale diritto dei cre-ditori di soddisfarsi sui beni del debitore (così Trib. Genova 14 marzo 2013).
Con riguardo alle concrete modalità esecutive del rimborso delle azioni del socio receduto mediante riduzione del capitale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 2437-quater c.c. (l'ultimo dei quali dispone l'appli-cazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 c.c.), analogamente a quanto sostenuto in ipotesi di riduzione volontaria del capitale (vedi H.G.10), bisogna distinguere tra efficacia della decisione di riduzione e sua ese-guibilità:
- per quanto riguarda l'efficacia si applica la disciplina generale detta-ta dall'articolo 2436, quinto comma c.c.; pertanto la deliberazione di ri-duzione del capitale prevista dall'art. 2437-quater c.c. produrrà i suoi ef-fetti subito dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- per quanto riguarda la eseguibilità della decisione si applica la spe-cifica disciplina dettata dall'art. 2445, commi 3 e 4 c.c. (richiamati dal comma 7 dell'art. 2437-quater c.c.), in base alla quale la decisione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun credito-re sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Da ciò discende che:
- una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Imprese della decisione di riduzione del capitale disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 2437-quater c.c., producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indi-care nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche dal Registro Imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor im-porto, quale risulta dalla riduzione;
- l'importo del rimborso delle azioni del socio receduto dovrà essere allocato in apposita riserva “vincolata” non attribuibile ai soci receduti sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione; dopodiché, e sempre che en-tro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi disponibile e quindi anche attribuibile ai soci receduti.
Una volta esclusa l'utilizzabilità delle riserve disponibili e degli utili per l'acquisto parziale delle azioni dei soci receduti, come previsto dal comma 5 dell'art. 2437-quater c.c., ci si deve chiedere se il procedimento di cui al comma 6 del medesimo articolo (e quindi la riduzione del capi-tale sociale) impedisca di utilizzare in tutto o in parte le suddette riserve per il rimborso del valore di liquidazione delle azioni dei soci receduti.
Preliminarmente dobbiamo ricordare che le riserve disponibili e gli utili (non di periodo) possono essere utilizzati per l'aumento gratuito del capitale. A questi fini sembra anche utilizzabile la riserva legale (vedi H.G.32).
Si deve, quindi, considerare che il medesimo risultato (di utilizzare in tutto o in parte le suddette riserve per il rimborso del valore di liquida-zione delle azioni dei soci receduti) potrebbe essere raggiunto, senza al-cuna alterazione sostanziale, attraverso la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare ed il contestuale aumento gratuito a favore dei soci rimasti, con imputazione a capitale delle riserve disponibili e degli utili (non di periodo) iscritti in bilancio.
A questo punto si ricorda che la riduzione del capitale di cui all'art. 2437 quater, comma 6 c.c. non può essere immediatamente eseguita, ma è subordinata al decorso del termine di novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (sempre che entro questo ter-mine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposi-zione).
Pertanto, al fine di non alterare la coincidenza di risultati nelle due diverse procedure, anche l'esecuzione del rimborso delle azioni con uti-lizzo di riserve disponibili ed utili (non di periodo) dovrà essere subor-dinata al decorso del termine di novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (sempre che entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione).
In conclusione, si può affermare che, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, non si vede ragione per negare che gli utili (pur-ché non di periodo) e le riserve disponibili, tra cui anche la riserva lega-le, che potrebbero essere imputati a capitale, ai sensi dell'art. 2442 c.c., possano essere utilizzati, unitamente al capitale sociale, per rimborsare i soci receduti del valore di liquidazione delle azioni di cui erano titolari. Ciò purché le somme prelevate dalle predette riserve siano vincolate a riserva indisponibile sino al decorso dei novanta giorni, termine entro il quale i creditori possono fare opposizione, ai sensi del combinato di-sposto degli artt. 2437-quater e 2445 c.c.
H.H.14 - (ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI INDEROGABILI ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17)
La disposizione contenuta nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c., la quale prevede che in assenza di utili e riserve disponibili idonei a liquidare i soci recedenti deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capi-tale sociale, ovvero lo scioglimento della società, è volta ad imporre agli ammini-stratori un comportamento minimo obbligatorio al verificarsi di determinati pre-supposti, non anche a limitare gli ordinari poteri decisori dei soci.
A quanto sopra consegue che gli amministratori, qualora siano obbligati a con-vocare l’assemblea per effetto di detta disposizione, hanno senz’altro il potere di integrare l’ordine del giorno “legale” proponendo ai soci di adottare una ridu-zione reale del capitale sociale in misura eccedente il valore delle azioni che non sia coperto da riserve disponibili o utili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2445 c.c.
Nell’ipotesi in cui gli amministratori convochino l’assemblea facendo riferimento nell’ordine del giorno ai soli provvedimenti ex art. 2437-quater, comma 6, c.c., senz’altro aggiungere, detta assemblea non potrà discutere e deliberare riduzio-ni reali del capitale sociale in misura eccedente l’importo strettamente necessa-rio per liquidare le azioni dei soci recedenti non coperto da riserve disponibili o utili.
Lo stesso limite deve ritenersi vigente nell’ipotesi in cui la decisione di riduzione del capitale sia rimessa agli amministratori ex art. 2365, comma 2, c.c.
Motivazione
L’art. 2437 quater, comma 6, c.c. dispone che qualora la società non abbia utili o riserve disponibili in misura sufficiente per liquidare il socio receduto, “deve essere convocata l’assemblea straordinaria per delibera-re la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della socie-tà”.
La disposizione non chiarisce in che misura deve essere ridotto il ca-pitale sociale, ma, essendo tale riduzione strumentale alla liquidazione del socio, appare evidente che la stessa deve coincidere con la somma necessaria per completare tale liquidazione una volta esaurite tutte le al-tre voci del patrimonio netto.
In pratica, dunque, l’entità della riduzione, può essere la più varia: inferiore, pari o superiore al valore nominale (esplicito o implicito) delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale, posto che la riduzione è fatta a valori nominali mentre la liquidazione deve essere eseguita a valori reali.
Nel caso in cui la società abbia emesso azioni prive di valore nomi-nale, all’esito della riduzione saranno annullate solamente le azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale, indipendentemente dall’entità della riduzione, di modo che i soci superstiti continuino a partecipare nella società nelle stesse proporzioni.
Qualora, invece, la società abbia emesso azioni con valore nominale esplicito si possono distinguere i seguenti casi a seconda dell’entità della riduzione del capitale sociale:
a) riduzione pari al valore nominale delle azioni del socio receduto da li-quidare con il capitale sociale: saranno annullate solo e tutte le azioni li-quidate con tale operazione.
(Si tratta di un’ipotesi di scuola, in quanto è praticamente impossibile che il valore di liquidazione, che deve tenere conto anche delle prospet-tive reddituali, coincida con il valore nominale delle azioni);
b) riduzione superiore al valore nominale delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale: saranno annullate tutte le azioni liquidate con tale operazione e, per l’eccedenza, proporzionalmente quelle degli altri soci, in modo da mantenere inalterati i rapporti di partecipazione tra questi ultimi.
(È questa l’ipotesi di gran lunga più ricorrente nella pratica, quella cioè in cui il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale);
c) riduzione inferiore al valore nominale delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale: saranno annullate le azioni liquidate con tale operazione nel limite dell’importo nominale della riduzione, quelle residue non colpite dalla riduzione del capitale ma liquidate con essa saranno accresciute proporzionalmente agli altri soci, in quanto rappre-sentanti una porzione nominale del capitale residuo che, anche se mag-giore al valore reale della società, deve necessariamente appartenere ai soci supersiti.
(È questa la seconda ipotesi che può verificarsi nella pratica, anche se con minor frequenza, quella cioè di una società “in perdita” non signifi-cativa il cui valore reale sia inferiore a quello nominale).
È da segnalare che nell’ultima ipotesi, ricorrendone i presupposti, sa-rebbe senz’altro più corretto abbinare alla riduzione “reale” del capitale sociale a fini liquidatori delle azioni del socio receduto, anche una ridu-zione per perdite, allo scopo di allineare i valori nominali a quelli effet-tivi.
L’entità della riduzione del capitale sociale finalizzata alla liquida-zione delle azioni del socio receduto non liquidate in altra maniera è comunque “oggettiva”, in quanto il suo importo deve coincidere esat-tamente con il credito residuo del socio receduto, prescindendo dai va-lori “contabili”.
Per meglio chiarire il concetto si pensi ad una società con capitale sociale di euro 100.000 dalla quale sia receduto un socio titolare di una partecipazione azionaria pari al 10% (dunque del valore nominale di eu-ro 10.000) al quale debba essere liquidato ex art. 2437 ter c.c. l’importo di euro 20.000.
Si tratta dell’ipotesi precedentemente esposta sub b), quella cioè in cui l’importo della riduzione del capitale sarà necessariamente superiore al valore nominale delle azioni da liquidare.
Se tale società avrà un patrimonio netto:
i) di euro 115.000 (avrà cioè riserve disponibili per euro 15.000), la ri-duzione del capitale necessaria per completare la liquidazione del socio receduto sarà di euro 5.000.
In questa ipotesi il 75% delle azioni del socio receduto (pari a nominali euro 7.500) viene liquidato con le riserve disponibili, attraverso l’acquisto da parte della società, mentre il 25% residuo (pari a nominali euro 2.500) viene liquidato con la riduzione del capitale in misura ecce-dente il loro valore nominale;
ii) di euro 100.000 (è l’ipotesi di scuola in cui il patrimonio netto con-tabile coincide con il valore nominale del capitale sociale), la riduzione del capitale necessaria per liquidare il socio receduto sarà di euro 20.000.
In questa ipotesi il 100% delle azioni del socio receduto (pari a nominali euro 10.000) viene liquidato con la riduzione del capitale in misura ec-cedente il loro valore nominale;
iii) di euro 95.000 (dunque è una società “contabilmente” in perdita anche se di valore reale ampiamente positivo), la riduzione del capitale necessaria per liquidare il socio receduto sarà di euro 20.000.
Anche in questa ipotesi il 100% delle azioni del socio receduto (pari a nominali euro 10.000) viene liquidato con la riduzione del capitale in misura eccedente il loro valore nominale.
Che l’entità della riduzione del capitale sociale finalizzata alla liqui-dazione del socio receduto dipenda da elementi “oggettivi” e non da va-lutazioni discrezionali è confermato anche dal fatto che il legislatore ha consentito ai soci di rimettere tale decisione agli amministratori ex art. 2365, comma 2, c.c., assimilandola dunque ad una decisione “gestoria” piuttosto che ha una modifica negoziale del contratto sociale.
L’esposta circostanza, quella cioè che l’entità della riduzione del ca-pitale sociale che deve essere attuata ai sensi dell’art. 2437 quater, com-ma 6, c.c. sia “predeterminata” e “oggettiva”, ha indotto taluni a ritene-re che l’assemblea convocata per l’adozione di tale decisione non sia le-gittimata a deliberare una riduzione ulteriore del capitale ex art. 2445 c.c.
L’orientamento in commento è volto a risolve il dubbio, posto che nella pratica ben potrebbe verificarsi l’esigenza di ridurre il capitale so-ciale in misura eccedente quella necessaria per liquidare il socio recedu-to. Si pensi, ad esempio, alla necessità di ricreare le eventuali riserve di-sponibili spese per liquidare parzialmente il socio receduto o alla volon-tà di ridefinire al ribasso l’investimento dei soci superstiti in seguito al recesso.
La soluzione prospettata nell’orientamento si basa sulla considera-zione che i soggetti passivi del precetto contenuto nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c. non sono i soci ma gli amministratori. Tale norma, infat-ti, si inserisce nel solco di numerose altre disposizioni analoghe che im-pongono agli amministratori di convocare l’assemblea con un determi-nato ordine del giorno al verificarsi di determinati presupposti.
Si pensi agli artt. 2446 e 2447 c.c. che obbligano gli amministratori a convocare l’assemblea in presenza di perdite; all’art. 2364, comma 2, c.c. che li obbliga a convocare l’assemblea almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; o all’art. 2386, comma 2, c.c. che impone agli amministratori superstiti di convocare l’assemblea per sostituire quelli mancanti.
Tutte le suddette disposizioni si caratterizzano per non aver alcuno contenuto precettivo a carico dei soci, i quali, una volta riuniti in as-semblea, sono liberi di adottare una qualunque decisione, come anche di non adottarne nessuna.
Così, nell’ipotesi di cui all’art. 2447 c.c., i soci potranno legittima-mente non ricapitalizzare la società né trasformarla, mentre in quella di cui all’art. 2364, comma 2, c.c. potranno altrettanto legittimamente non approvare il bilancio.
Una volta affermato che nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c. non è possibile ravvisare alcun limite legale agli ordinari poteri decisori dei soci, appare evidente che nulla osta a riconoscere ai medesimi il potere di adottare in occasione dell’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fini liquidatori del socio recedente anche il potere di adottare una ulteriore riduzione “reale” del capitale sociale nel rispetto del di-sposto dell’art. 2445 c.c.
In sostanza, si è ritenuto che l’assemblea convocata per adottare le delibere previste dall’art. 2437 quater, comma 6, c.c. abbia un ordine del giorno “legale” consistente nell’adozione di una riduzione reale del ca-pitale nel limite necessario per liquidare il socio receduto ovvero nello scioglimento della società.
Pertanto, qualora null’altro sia previsto nell’ordine del giorno, l’assemblea non potrà deliberare riduzioni del capitale sociale eccedenti tale limite, limite che deve necessariamente trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui tale decisione sia rimessa agli amministratori ai sensi dell’art. 2365, comma 2, c.c.
Qualora, invece, l’ordine del giorno preveda anche la proposta di una riduzione reale del capitale sociale in misura eccedente tale limite, esponendone le ragioni ex art. 2445 c.c., l’assemblea sarà senz’altro le-gittimata ad adottare tale decisione, la quale, peraltro, sarà concettual-mente autonoma rispetto a quella finalizzata alla liquidazione del socio receduto.
Se fosse vero il contrario si dovrebbe affermare che i soci hanno sempre il potere di ridurre in maniera reale il capitale sociale nel rispet-to dell’art. 2445 c.c., salvo il giorno in cui siano chiamati a ridurlo per liquidare il socio receduto.
Tale affermazione appare talmente paradossale da sementirsi da so-la.
H.H.15 ? (DEROGABILITÀ DEL PROCEDIMENTO LEGALE IN CASO DI RECESSO PER CAUSE CONVENZIONALI ? 1° pubbl. 9/20 - motivato 9/21 -modif. 10/23)
È legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali determinino il valore di liquidazione delle azioni del socio rece-duto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2437?ter c.c.
In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve so-stanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall’art. 1373, comma 3, c.c.
Nelle ipotesi convenzionali di recesso e pure nelle due ipotesi codicistiche in cui il diritto di recesso è attribuito ai soci salva diversa disposizione dello statuto (fattispecie suppletive di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, c.c.) anche il procedimento di liquidazione delle azioni di cui all’art. 2437-quater c.c. può es-sere disciplinato, in massima parte, in base a criteri liberamente stabiliti dallo statuto stesso; pertanto, anche i termini di cui al comma 1 dell’art. 2437-bis c.c. e i termini di cui ai commi 2 e 5 del menzionato articolo 2437-quater c.c. (termi-ne per l’esercizio del diritto di recesso, termine per l’offerta di opzione ai soci delle azioni del recedente, termine per l’esercizio del diritto di opzione, termine per il rimborso delle azioni del recedente) possono essere rimessi all’autonomia privata e liberamente determinati tramite apposite clausole statutarie (sia in senso peggiorativo sia migliorativo).
Per la relativa modifica statutaria si applicano i normali quorum stabiliti dalla legge o, se diversi, quelli stabiliti dallo statuto.
Deve intendersi, invece, precluso all’autonomia privata di intervenire sulle pre-scrizioni poste a presidio dell’integrità del capitale sociale, e dunque, finalizzate a tutelare interessi riferibili anche a soggetti terzi.
Motivazione
L’istituto del recesso, nell’ambito della disciplina societaria, ha as-sunto grande rilevanza ed interesse.
Prima della riforma del diritto societario dettata dal D.Lgs. 17 gen-naio 2003 n. 6 il recesso, con riguardo alle società di capitali, costituiva un istituto di portata assolutamente marginale. Vigeva il principio della tassatività delle cause di riduzione del capitale, con conseguente inam-missibilità di cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Ed il disfavore del sistema per il recesso era evidenziato sia dalla previsione di un esiguo numero di cause legali che dalla previsione di criteri (almeno per le società non quotate) penalizzanti per il rimborso (in base al bilancio dell’ultimo esercizio). Il sistema era votato più alla tutela dell’integrità del capitale sociale che alla tutela della posizione in-dividuale del socio, contrariamente a quanto, invece, previsto per le so-cietà di persone.
A seguito della riforma è stata, invece, maggiormente valorizzata la posizione individuale dei soci, mediante un ampliamento delle possibili-tà di ricorrere al recesso; ed il recesso si è posto a tutela del socio, onde assicurargli una possibilità di «uscita» dalla società al venir meno delle condizioni che lo avevano indotto a investire (le azioni di spa non quo-tate, infatti, non sono facilmente negoziabili sul mercato).
Prima della legge di riforma, stante il rilevato disfavore del sistema per il recesso in genere, non era ammessa la previsione in statuto di cause convenzionali di recesso in quanto considerate lesive dell’integrità del capitale sociale. La legge di riforma segna, invece, l’“inversione” di tendenza, non solo con l’ampliamento delle cause legali di recesso (non sopprimibili) ma anche, e soprattutto, con la previsione della possibilità di prevedere in statuto ipotesi ulteriori di recesso oltre a quelle legali.
Ampio è lo spazio riservato all’autonomia privata sul punto.
A tal riguardo lo statuto può prevedere le ipotesi più varie:
(a) il recesso riconosciuto per il caso di mancato consenso a delibe-razioni aventi determinati oggetti; ad esempio:
- la nomina o la revoca degli amministratori;
- l’approvazione del bilancio o la distribuzione degli utili;
- il trasferimento della sede in ambito nazionale (al di fuori della pro-vincia o della regione);
- la delega all’organo amministrativo a deliberare l’aumento del capi-tale o l’emissione di obbligazioni convertibili.
(b) il recesso riconosciuto in dipendenza di eventi che prescindono dall’adozione di una delibera; ad esempio:
- negative performances della società;
- specifici fatti gestionali quali l’omesso rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività o la loro revoca;
- il mancato rinnovo di determinati contratti sociali;
- la cessazione dalla carica per morte o rinuncia di determinati am-ministratori;
- l’alienazione di determinate attività o cespiti;
- la rottura di determinate alleanze commerciali;
- il mutamento della compagine sociale ed in particolare l’uscita dal-la società di determinati soci;
- il dissidio insanabile o altre divergenze tra i soci, tra i quali la man-cata approvazione del bilancio.
Tramite le clausole di recesso convenzionale può, pertanto, darsi ri-lievo ai mutamenti di fatti, circostanze e condizioni considerate essen-ziali dai soci o da alcuni di essi per la propria partecipazione.
Con riguardo alle cause convenzionali di recesso si è posta la que-stione della legittimità di una clausola di recesso “ad nutum”. La dottri-na maggioritaria ammette tale possibilità a condizione, peraltro, che sia previsto a carico del socio recedente l’obbligo di un preavviso non infe-riore a 180 giorni (in applicazione del principio ricavabile dalle disposi-zioni sul recesso in caso di società contratta a tempo indeterminato). In questo senso si è espressa anche la dottrina notarile.
Le clausole statutarie di recesso convenzionale possono attribuire ta-le diritto:
- alla generalità dei soci, senza distinzioni di sorta,
- ovvero solo a taluni soci o categorie di soci; in quest’ultimo caso mediante la creazione di una categoria speciale di azioni ex art. 2348 c.c. che attribuiscano ai titolari il diritto di recesso convenzionale.
Il sempre maggior interesse per il recesso convenzionale, e la mag-gior diffusione del ricorso allo stesso negli statuti delle società di capita-li, ha portato all’elaborazione del presente orientamento (e alla sua suc-cessiva integrazione) che affronta due tematiche distinte, seppur con-nesse: 1) la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso convenzionale, ritenendo legittime, in questo caso, clausole che preve-dano un valore di liquidazione del socio receduto inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2437-ter c.c.. e che si giustificherebbe per il fatto che il minor valore di liquida-zione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso; 2) i margini di manovra dell’autonomia privata con riferimento alla disciplina del procedimento di liquidazione delle azioni nelle ipotesi di recesso per cause diverse da quelle legali.
Quanto alla prima questione v’è da segnalare che già la dottrina (an-che in ambito notarile) aveva ammesso che nel caso di cause conven-zionali di recesso fosse consentito prevedere criteri di determinazione del valore delle azioni diversi da quelli previsti dalla legge per le cause legali di recesso.
Più sfumata ed articolata sul punto appare la posizione assunta dalla giurisprudenza (Tribunale Roma, 15 gennaio 2020 n. 903) come si dirà in appresso.
L’orientamento in commento si caratterizza per aver individuato un limite legale alla libera determinazione del valore di recesso per cause convenzionali, limite che deriva dalla sua qualificazione come «corri-spettivo» per il suo esercizio, trattandosi di una fattispecie analoga a quella disciplinata in via generale dall’art. 1373, comma 3, c.c., corri-spettivo che in quanto tale può essere diminuito equamente dal giudice.
L’indirizzo maggioritario «giustifica» il recesso convenzionale ac-compagnato da clausole derogatorie, anche in senso peggiorativo per il socio rispetto al regime legale della liquidazione delle azioni, costituen-do tale disciplina un opportuno “compromesso” tra una più ampia pos-sibilità di “exit” del socio nel caso vengano meno condizioni ritenute es-senziali alla sua partecipazione alla società con conseguente possibilità di disinvestimento, e la tutela dell’interesse della società alla protezione della propria integrità e stabilità patrimoniale
L’equilibrio fra l’interesse del socio e gli interessi dell’impresa si rea-lizza, nel caso siano riconosciute al socio cause di recesso ulteriori ri-spetto a quelle di legge, nel riconoscimento sì della facoltà di recedere ma anche a condizioni economiche meno favorevoli di quelle legali, nell’ottica di un legittimo contemperamento e bilanciamento tra i con-trapposti interessi: da un lato la concessione al socio di ulteriori occa-sioni di disinvestimento dall’altro la richiesta di un “prezzo” per avva-lersi di tale opportunità .
Ma se il minor valore di liquidazione svolge la funzione di corrispet-tivo per l’esercizio del recesso convenzionale, nell’ottica di questo bilan-ciamento dei contrapposti interessi, resta fermo che la pur ampia auto-nomia statutaria riconosciuta dall’ordinamento in materia, non può spingersi sino ad annullare il valore di liquidazione ovvero a ridurre tale valore a livelli tali da non rispondere a criteri di equità e correttezza. Il valore delle azioni va pur sempre determinato avendo riguarda alla rea-le ed effettiva consistenza patrimoniale della società, e su questo valore andrà poi applicata la prevista “riduzione” che fungerebbe, in questo caso, da “penale” per l’esercizio del recesso (al di fuori dei casi di legge insopprimibili).
Sul punto non può essere ignorata la posizione emersa in giurispru-denza (Tribunale Roma, 15 gennaio 2020 n. 903); per il Collegio roma-no, anche se riferita a ipotesi di recesso convenzionale è illegittima la clausola statutaria che preveda il rimborso delle azioni al loro valore nominale, anziché in base alla reale consistenza patrimoniale, in contra-sto con l’art. 2437-ter c.c.: con la conseguenza che il valore delle stesse azioni, in mancanza di altri criteri individuati nello statuto in conformi-tà alla legge, deve essere determinato ai sensi del comma 2 di detto arti-colo (... tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni).
Dal succitato provvedimento del Tribunale di Roma si possono quindi ricavare questi principi:
- la liquidazione della quota del socio receduto effettuata dalla socie-tà con riguardo al suo valore nominale è illegittima, in quanto fondata sulla previsione statutaria di un criterio di valutazione da ritenersi in contrasto con il disposto dell’art. 2437-ter c.c. (nelle società in perdita, poi, il valore nominale risulterebbe maggiore di quello effettivo e il suo riconoscimento al socio recedente integrerebbe un “patto leonino”);
- ex art. 2437-ter, comma 4, c.c., gli statuti possono prevedere criteri «diversi» di determinazione del valore di liquidazione, ma tali criteri debbono avere funzione integrativa rispetto a quelli del comma 2, diret-ta a pervenire ad una valutazione del valore reale della quota al mo-mento del recesso;
- si deve dunque ritenere che lo statuto non possa prevedere criteri che prescindano dal valore reale della quota di partecipazione, riferen-dosi al valore meramente nominale, del tutto disancorato dall’effettiva consistenza patrimoniale della società;
- e tutto ciò non solo per le cause legali di recesso ma anche per le cause convenzionali.
Va prestata quindi molta attenzione e cura nel formulare le clausole sulla determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso con-venzionale al fine di evitare possibili contestazioni per violazione dei principi di correttezza ed equità, o per il divieto del “patto leonino”, ogni qualvolta il «corrispettivo» per l’esercizio del diritto di recesso con-venzionale non appaia «proporzionato» al valore della controprestazio-ne (consistente nel caso di specie nel riconoscimento del diritto di uscita dalla società).
Quanto, invece, alla seconda questione affrontata dall’orientamento in commento, va ricordato che con la riforma del 2003, il legislatore ha introdotto una puntuale ed articolata disciplina del procedimento di li-quidazione delle azioni del socio recedente, contenuta nell’art. 2437-quater c.c., prevedendo quattro diverse modalità di rimborso, la cui mancata attuazione conduce allo scioglimento della società, graduate secondo un criterio di priorità successive, che privilegia, come è stato ef-ficacemente sostenuto, le modalità che comportano la minore incidenza dell’onere del rimborso sul patrimonio sociale e sulla garanzia dei credi-tori.
Il legislatore, in altri termini, mira ad evitare il più possibile l’impatto del recesso sul patrimonio della società, prediligendo le modalità di li-quidazione che comportano un esborso da parte dei soci o di terzi e prevedendo l’utilizzazione del capitale sociale come extrema ratio.
Poiché, dunque, il procedimento di liquidazione dettato dall’art. 2437-quater c.c. risulta volto a tutelare interessi anche di soggetti terzi, la dottrina maggioritaria ne afferma il carattere inderogabile, ritenendo, cioè, che ogni intervento dell’autonomia statutaria sul punto sia da con-siderarsi precluso.
Ciò precisato occorre dunque distinguere tra cause di recesso indero-gabili e cause di recesso facoltative/statutarie.
Nelle ipotesi convenzionali di recesso (cause di recesso introdotte nello statuto nell’ambito dell’autonomia statutaria ai sensi dell’art. 2437, comma 4, c.c.) e pure nelle due ipotesi in cui il diritto di recesso è attribuito ai soci salva diversa disposizione dello statuto (fattispecie c.d. suppletive di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 2, c.c.) si ritiene in-fatti che lo statuto, potendo liberamente determinare il valore della li-quidazione del socio recedente, a maggior ragione possa liberamente derogare alle previsioni relative al termine per il rimborso della parteci-pazione e che anche il procedimento di liquidazione delle azioni possa essere disciplinato, in massima parte, in base a criteri liberamente stabi-liti dallo statuto.
L’eventuale deroga, per effetto dell’intervento dell’autonomia priva-ta, ai criteri fissati dalla legge per le cause legali ed inderogabili di reces-so si giustifica, in tal caso, in quanto la disciplina dettata dal c.c. appare principalmente accentrata sulla composizione del contrasto tra l’interesse del socio (solitamente di minoranza) di disinvestire la propria partecipazione sociale in determinati casi e l’interesse della maggioran-za a proseguire l’attività sociale.
Resta ferma, reputata lecita una previsione statutaria dei termini di-versa da quella legislativa in ipotesi rimesse all’apprezzamento dei soci, l’applicazione residuale di quanto previsto dal c.c. in mancanza di de-roga convenzionale.
Inoltre, è da ritenere che la stessa disciplina prevista in tema di pro-cedimento di liquidazione sia in qualche misura derogabile per via sta-tutaria: così può essere modificata e/o invertita la sequenza dei passag-gi della procedura di liquidazione, nel senso ad esempio di anteporre l’offerta a terzi o l’acquisto da parte della società all’offerta ai soci; op-pure limitata solo ad alcune delle fasi previste ex lege (ad esempio esclu-dendo la cessione a terzi).
Non sembra che tali conclusioni possano porsi in contrasto con il ca-rattere inderogabile che la dottrina largamente prevalente riconosce al procedimento di liquidazione dettato dall’art. 2437-quater c.c., perché, deve intendersi, è precluso all’autonomia statutaria di intervenire sulle prescrizioni poste a presidio dell’integrità del capitale sociale, e dunque, finalizzate a tutelare interessi riferibili anche a soggetti terzi ma tale ra-tio non pare proprio sussistere, ad esempio, con riferimento ad eventuali limiti temporali per il rimborso della partecipazione (inderogabili in peius invece con riferimento alle cause inderogabili di recesso, in appli-cazione dell’art. 2437, comma, 6 c.c. che commina la nullità dei patti volti a rendere più gravoso l’esercizio del recesso nelle ipotesi in cui questo non può essere soppresso) o con l’ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto di opzione o la riduzione dei termini per l’esercizio del diritto di recesso (pur nel rispetto del principio generale di cui all’art. 2965 c.c.).
Ne discende che sono da ritenersi, invece, sempre inderogabili le di-sposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 2437-quater c.c. stante il ruolo pre-ponderante che gioca il ceto creditorio nell’ipotesi in cui il recesso, an-che per cause diverse da quelle legali, finisce per comportare la riduzio-ne del capitale sociale al fine del soddisfacimento economico del socio recedente.