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H.H.1 - (DETERMINAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI ESERCITABILITÀ DEL RECESSO PER LE SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO - 1° pubbl. 9/04)
Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall’art. 2328, n. 13), c.c.. Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge.
H.H.2 - (OBBLIGATORIETÀ DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI EX ART. 2437 TER C.C. - 1° pubbl. 9/04)
Gli amministratori possono legittimamente convocare un’assemblea con all’ordine del giorno delibere legittimanti il recesso senza aver preventivamente determinato il valore delle azioni, ai sensi dell’art. 2437 ter c.c., nel caso in cui i soci li abbiano dispensati all’unanimità da tale determinazione. È comunque salva la possibilità per i soci di rinunciare alla determinazione del valore delle azioni in assemblea.
H.H.3 - (RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMINATA - 1° pubbl. 9/04)
Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell’art. 2437 c.c., e non ai sensi del comma 2, lett. a), del medesimo articolo.
A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato.
Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 2437 ter, c.c., anteriormente all’assemblea avente all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.
H.H.4 - (RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA INDETERMINATA A DETERMINATA - 1° pubbl. 9/04)
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell’iscrizione nel registro imprese della delibera.
H.H.5 - (ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RECESSO - 1° pubbl. 9/05)
L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.Lgs. n. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003); la norma di cui all’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria).
Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003.
H.H.6 - (ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2437 TER, COMMA 5, C.C. ALLE SOCIETÀ CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 9/05)
Non si applicano le disposizioni dell’art. 2437 ter, comma 5, c.c., nell’ipotesi in cui al momento dell’assemblea la società abbia un unico socio.
In tal caso pertanto non è necessaria alcuna dispensa da parte del socio agli amministratori circa la determinazione del valore delle azioni.
H.H.7 (COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA ASSEMBLEA CHE HA LEGITTIMATO IL RECESSO - 1° pubbl. 9/08)
Nell’ambito di un’assemblea totalitaria che abbia adottato a maggioranza una delibera che legittimi il recesso dei soci che non hanno concorso alla sua approvazione, è possibile porre in essere contestualmente, e con il consenso di tutti i soci, la seguente operazione:
1) ricevere la dichiarazione di recesso del socio con accettazione della valutazione delle azioni fatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2437 ter c.c.;
2) manifestazione da parte degli altri soci di non voler revocare la deliberazione;
3) rinuncia da parte degli aventi diritto all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione sulla collocazione delle azioni del socio recedente ex commi 1, 2 e 3 dell’art. 2437 quater c.c.;
4) dichiarazione dell’organo amministrativo di impossibilità o di non volontà di collocare le azioni del socio recedente presso terzi;
5) accertamento dell’organo amministrativo dell’insufficienza di riserve disponibili per l’acquisto da parte della società delle azioni del recedente;
6) deliberazione di riduzione del capitale, ovvero di scioglimento della società ex comma 6 dell’art. 2437 quater c.c.
H.H.8 (PREVISIONE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA O DI UNO SCONTO DI MINORANZA NELLA CLAUSOLA STATUTARIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI PER IL CASO DI RECESSO – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
Con riferimento alle cause convenzionali e derogabili di recesso, è legittimo che lo statuto di una società per azioni non quotata disponga che, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, si preveda un “premio di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, oppure uno “sconto di minoranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui il “pacchetto azionario” sia ininfluente ai fini del controllo societario.
H.H.9 - (TERMINI DI EFFICACIA DEL RECESSO – 1° pubbl. 9/16)
In caso di emissione delle azioni, sia nella forma dei titoli cartacei che in quella dei titoli dematerializzati, a causa dell'incorporazione dei diritti sociali nelle azioni, si distinguono due diversi momenti di efficacia del recesso: l'uno nei confronti della società, l'altro nei confronti dei terzi.
Nei confronti della società la dichiarazione di recesso, che ha natura di atto unilaterale recettizio (risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società), produce effetti dalla data del suo ricevimento. Conseguentemente, da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa (vedi orientamento I.H.5).
Nei confronti dei terzi il recesso è efficace solo dal momento del deposito delle azioni presso la sede sociale previsto dall'art. 2437 bis, comma 2, c.c.. Prima di tale momento, infatti, il principio di cartolarità connesso alla natura di titolo di credito del certificato azionario emesso comporta che il trasferimento del titolo attribuisce all'acquirente tutti i diritti sociali incorporati nell'azione e non solo quelli spettanti al socio receduto.
Come è noto, infatti, il trasferimento delle azioni si perfeziona, per i titoli cartacei, con l'atto di trasferimento, la consegna del certificato azionario e l'annotazione del nuovo titolare, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci (c.d."transfert") ovvero con la girata e l'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della società stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate (art. 2 Regio decreto 29 marzo 1942 n. 239), ovvero, nel caso di titoli dematerializzati, con l’annotamento nei conti dell’intermediario.
In caso di mancata emissione delle azioni, ai sensi dell’art. 2355, comma 1, c.c., il recesso ha effetto sia nei confronti della società che dei terzi dalla data del ricevimento da parte della società della comunicazione del suo esercizio.
H.H.10 - (CESSIONE DELLE AZIONI DOPO IL RECESSO – 1° pubbl. 9/16)
Nel caso in cui i titoli azionari siano emessi, il divieto di cessione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso, previsto dal comma 2 dell'art. 2437 bis c.c., non può essere opposto ai terzi che abbiano acquistato diritti sui titoli non depositati ai sensi del medesimo comma, in ossequio al principio di cartolarità proprio della circolazione delle azioni emesse.
Consegue che al terzo non potrà essere opposto l'esercizio del diritto di recesso da parte del suo dante causa e che per i titoli alienati la dichiarazione di recesso diverrà improduttiva di effetti per la sopravvenuta impossibilità della loro liquidazione.
Consegue, inoltre, che il deposito dei titoli presso la sede sociale (ex art. 2437 bis, comma 2, c.c.) deve essere considerato condizione per poter procedere alla liquidazione delle azioni.
H.H.11 - (QUORUM ASSEMBLEARI E SOCIO RECEDUTO – 1° pubbl. 9/16)
Poiché i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili (vedi orientamento H.H.9), lo sono anche il diritto di partecipazione alle assemblee e di voto. Tuttavia le azioni del socio recedente sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, in analogia a quanto prescritto dall'art. 2357 ter, comma 2, c.c. per il caso di azioni proprie.
H.H.12 - (LIMITI ALLA REVOCABILITA' DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO – 1° pubbl. 9/16)
La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel periodo di validità (ad esempio siano stati compiuti atti di amministrazione finalizzati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato, ovvero sia stata assunta una delibera assembleare senza che il recedente abbia potuto parteciparvi).
H.H.13 - (LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE IN FORMA MISTA CON RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE – 1° pubbl. 9/16)
Qualora il procedimento di liquidazione avvenga in forma mista, in maniera tale da consentire la "monetizzazione"delle azioni in tempi diversi, in parte anche con riduzione del capitale sociale (ad esempio perché avvenuto parte con la cessione delle azioni ai soci, parte con la cessione delle azioni a terzi, parte con l'utilizzo di riserve disponibili e parte con la riduzione del capitale sociale), la società non può anticipare ai soci recedenti le somme riscosse fino a quando non siano state liquidate tutte le azioni e, conseguentemente, non ricorra più l'eventualità che la società sia posta in liquidazione.
H.H.14 - (ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI INDEROGABILI ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN OCCASIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE – 1° pubbl. 9/16)
La disposizione contenuta nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c., la quale prevede che in assenza di utili e riserve disponibili idonei a liquidare i soci recedenti deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società, è volta ad imporre agli amministratori un comportamento minimo obbligatorio al verificarsi di determinati presupposti, non anche a limitare gli ordinari poteri decisori dei soci.
A quanto sopra consegue che gli amministratori, qualora siano obbligati a convocare l’assemblea per effetto di detta disposizione, hanno senz’altro il potere di integrare l’ordine del giorno “legale” proponendo ai soci di adottare una riduzione reale del capitale sociale in misura eccedente il valore delle azioni che non sia coperto da riserve disponibili o utili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2445 c.c..
Nell’ipotesi in cui gli amministratori convochino l’assemblea facendo riferimento nell’ordine del giorno ai soli provvedimenti ex art. 2437 quater, comma 6, c.c., senz’altro aggiungere, detta assemblea non potrà discutere e deliberare riduzioni reali del capitale sociale in misura eccedente l’importo strettamente necessario per liquidare le azioni dei soci recedenti non coperto da riserve disponibili o utili.
Lo stesso limite deve ritenersi vigente nell’ipotesi in cui la decisione di riduzione del capitale sia rimessa agli amministratori ex art. 2365, comma 2, c.c..
H.H.15 (LIMITI ALLE CLAUSOLE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO PER CAUSE CONVENZIONALI ? 1° PUBBL. 9/20)
E’ legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali determinino il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2437 ter c.c..
In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall’art. 1373, comma 3, c.c..