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H.M.1 - (PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN COMPROPRIETÀ - 1° pubbl. 9/10)
Nel caso in cui tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale di una s.p.a. appartenga a più soggetti in un’unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla “società unipersonale”.
E’ infatti da rilevare che, ai sensi dell’art. 2347, comma 1, c.c., nel caso di comproprietà di azioni, i diritti sociali non spettano “uti singuli” ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al “gruppo”, che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Così ad esempio non ci saranno tanti diritti di intervento all’assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.