:: domenica 26 marzo 2023  ore 02:16
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.B. SRL - Decisioni dei soci > SRL Decisioni dei soci
I.B.1 - (CONVOCAZIONI ULTERIORI DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/04)
Nella s.r.l. deve ritenersi consentito che la convocazione dell’assemblea possa prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell’adunanza (seconda convocazione, terza, e così via). In tal caso potranno anche essere fissati quora diversi per ogni convocazione senza il limite previsto per la s.p.a. dall’art. 2369, comma 7, c.c.

I.B.2 - (INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL SOCIO DA ESCLUDERE - 1° pubbl. 9/04)
Non è ammissibile la clausola che impedisca al socio - di cui si vuole deliberare l’esclusione - la partecipazione all’assemblea relativa. Detto socio non avrà il diritto di voto ma avrà il diritto di impugnare la delibera.

I.B.3 - (ELEMENTI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Nonostante la mancanza di ripetizione delle prescrizioni di cui all’art. 2366, comma 1, c.c., anche nelle s.r.l. l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, in quanto la sua funzione è comunque quella di informare i soci, come implicitamente confermato dagli artt. 2479 bis, comma 1, e 2479 ter, comma 3, c.c.

I.B.4 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04)
La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479 bis è inderogabile: pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non adeguati.

I.B.5 - (TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO - 1° pubbl. 9/04)
La presentazione del bilancio ai soci nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o nel maggior termine di cui all’art. 2364 c.c., deve essere intesa come presentazione “per l’approvazione”, pertanto entro detti termini deve essere convocata l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio ovvero, se così previsto dallo statuto, avviata la procedura per la formazione del consenso espresso per iscritto relativamente a detta proposta di approvazione.

I.B.6 - (MAGGIORANZA PARI ALLA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE - 1° pubbl. 9/04)
Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l’altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.
Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.

I.B.7 - (LIMITI AL DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/04)
Non si ritiene possibile, in forza del disposto dell’art. 2479, comma 5, c.c., prevedere nella s.r.l. limitazioni al diritto di voto diverse da quelle consentite dalla legge.
Non è quindi possibile subordinare l’esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall’iscrizione nel libro soci.

I.B.8 - (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - 1° pubbl. 9/04)
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chiarezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.

I.B.9 - (NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/04)
Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

I.B.10 - (VOTO PER CORRISPONDENZA E METODO ASSEMBLEARE - 1° pubbl. 9/04)
Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del comma 4 dell’art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, commi 3 e 4, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.
È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.

I.B.11 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PEGNO SU PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/05)
Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2468 c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 c.c. “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”; l’art. 2370 c.c. benché dettato in tema di s.p.a. e non richiamato per le s.r.l. va letto in stretta correlazione con l’art. 2352 c.c. del quale precisa il contenuto). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su partecipazioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario a sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 comma 1 c.c.)

I.B.12 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEL SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINISTRATORE - 1° pubbl. 9/05 ??\" motivato 9/11)
Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferire delega ad altro soggetto, ex art. 2479 bis, comma 2, c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque personalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore.

I.B.13 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA CONFERITA LIMITATAMENTE AD UNA DETERMINATA PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL DELEGANTE - 1° pubbl. 9/05)
Il socio non può legittimamente conferire delega ad altro soggetto ex art. 2479 bis comma 2 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea, per una determinata percentuale della propria partecipazione, conservando il diritto di intervento e di voto per la restante parte della partecipazione. Nella s.r.l. il diritto di intervento ed il diritto di voto così come tutti gli altri diritti non ineriscono alla partecipazione ma spettano “al socio in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta”, partecipazione che va quindi, necessariamente, considerata in maniera unitaria (art. 2468 comma 2 c.c.); di ciò si trae conferma anche dalla disciplina dettata dall’art. 2468 ultimo comma per il caso di comproprietà della partecipazione; si tratta pertanto, nella s.r.l., di diritti ad “inerenza soggettiva” e non ad “inerenza oggettiva”.

I.B.14 - (RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/05)
Si deve ritenere “partecipante l’intero capitale sociale” ai fini della valida costituzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
- in caso di usufrutto o di pegno su partecipazioni siano presenti i soggetti investiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c.;
- in caso di comproprietà della partecipazione sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2468 ultimo comma c.c., non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari della partecipazione, posto che è il solo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del diritto di intervento.

I.B.15 - (FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI AVENTI DIVERSI FUSI ORARI - 1° pubbl. 9/06)
In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.

I.B.16 - (AMMISSIBILITÀ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI INTENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/06)
L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.
E’ rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazione di un nuovo statuto”, ovvero l’“adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.

I.B.17 - (NON NECESSITÀ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DELIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/06)
Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convocazione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove necessario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.

I.B.18 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSEQUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/06)
L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittimamente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.
Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:
- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesimi, adottata in sede di approvazione del bilancio;
- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.

I.B.19 - (MODALITÀ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TOTALITARIA” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.
E’ tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.

I.B.20 - (LIMITI TEMPORALI DELL’INFORMAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI DELLE ASSEMBLEE “TOTALITARIE” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” si ritiene che l’informazione ai membri degli organi sociali possa avvenire anche in prossimità dell’inizio dell’assemblea.

I.B.21 - (NON NECESSITÀ DELLA PRESENZA DEGLI ORGANI SOCIALI NELLE ASSEMBLEE “TOTALITARIE” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” possono essere assenti la totalità degli organi amministrativo e di controllo, purché informati della riunione.

I.B.22 - (NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE - 1° pubbl. 9/07)
Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.
In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.
La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.

I.B.23 - (MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - 1° pubbl. 9/07)
Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.
L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.
Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).
Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.
Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perché il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.

I.B.24 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI SOCI MOROSI - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 c.c., in forza della quale il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata, nel caso di decisione assembleare, nel senso che detto socio ha comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuto, di essere computato tra i presenti.
Nelle decisioni assembleari, dunque, la partecipazione del socio moroso deve essere computata per il calcolo del quorum costitutivo, mentre non deve essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

I.B.25 - (DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO TITOLARE DI UNA PARTECIPAZIONE INTERAMENTE LIBERATA CHE INCREMENTI LA MEDESIMA CON UNA QUOTA PER LA QUALE VENGA MESSO IN MORA CON I VERSAMENTI - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso per l’intera partecipazione, anche nel caso che la stessa sia stata inizialmente liberata integralmente e successivamente incrementata con una quota per la quale si sia verificata la mora nei versamenti.

I.B.26 - (SEGRETARIO NELLE ASSEMBLEE - 1° pubbl. 9/10)
Nelle assemblee di srl la figura del segretario che assiste il presidente non è prevista da alcuna norma. La materia può essere pertanto liberamente disciplinata dallo statuto, sia nel senso di prevedere (sempre o in alcuni casi) la nomina di un segretario, sia nel senso di inibirla, riservando la verbalizzazione al presidente.
In assenza di specifiche previsioni statutarie deve ritenersi che il potere di verbalizzazione spetti al presidente, e che il medesimo possa comunque nominare un segretario o proporre all’assemblea di effettuare tale nomina.
In ogni caso il segretario non può essere nominato quando il verbale debba essere redatto da notaio.

I.B.27 - (SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11)
Lo statuto di srl può disciplinare, con la più ampia autonomia, la materia della legittimazione attiva alla convocazione dell’assemblea, senza dover applicare per analogia le limitazioni imposte per la spa. Sarà così possibile attribuire statutariamente il potere di convocazione dell’assemblea ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.
In assenza di una specifica previsione statutaria, detta competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

I.B.28 - (SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTUARE IL PROCEDIMENTO DI DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE O CONSENSO SCRITTO - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11)
Lo statuto di srl può disciplinare, con la più ampia autonomia, la materia della legittimazione attiva alla attuazione del procedimento di decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Sarà così possibile attribuire statutariamente detto potere ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.
In assenza di una specifica previsione statutaria, detta competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.
Motivazione
Vedi sub I.B.27.

I.B.29 - (INDEROGABILITÀ DELLA FACOLTÀ DI UNO O PIU’ AMMINISTRATORI O DEL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE DI SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEI SOCI DETERMINATI ARGOMENTI - 1° pubbl. 9/10)
La disposizione contenuta nell’art. 2479, comma 1, c.c., che attribuisce ad uno o più amministratori, ovvero a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, il potere di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti, integra un elemento tipico del modello srl e come tale non è derogabile in senso limitativo dallo statuto.
E’ al contrario possibile che lo statuto attribuisca ad una maggioranza meno qualificata di soci (ad esempio un decimo del capitale), ovvero ad altri soggetti (ad esempio uno o più sindaci) il suddetto potere di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti.

I.B.30 - (INERZIA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A SOLLECITARE LA DECISIONE DEI SOCI O A CONVOCARE L’ASSEMBLEA SU RICHIESTA DEL TERZO DEL CAPITALE - 1° pubbl. 9/10 - motivato 9/11)
Nel caso di inerzia dei soggetti statutariamente legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consenso o consultazione scritta ovvero nel convocare l’assemblea se richiesti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale (o la minor percentuale eventualmente determinata dallo statuto) sarà applicabile per analogia il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 2367, comma 2, c.c.

I.B.31 - (LEGITTIMITÀ DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA CHE RICONOSCA AD UNA MINORANZA IL DIRITTO DI CHIEDERE IL RINVIO DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/10)
Stante la meritevolezza dell’interesse tutelato (postulata per le società azionarie dalla disposizione contenuta nell’art. 2374 c.c.), si ritiene legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di soci, più o meno qualificata, la facoltà di richiedere il rinvio dell’assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino insufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.
In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera continuazione della prima e non richiederà un’autonoma convocazione.