I.B. SRL - Decisioni dei soci > SRL Decisioni dei soci
I.B.1 - (CONVOCAZIONI ULTERIORI DELL’ASSEMBLEA - 1° pubbl. 9/04)
Nella s.r.l. deve ritenersi consentito che la convocazione dell’assemblea possa prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell’adunanza (seconda convocazione, terza, e così via). In tal caso potranno anche essere fissati quora diversi per ogni convocazione senza il limite previsto per la s.p.a. dall’art. 2369, comma 7, c.c.
I.B.2 - (INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL SOCIO DA ESCLUDERE - 1° pubbl. 9/04)
Non è ammissibile la clausola che impedisca al socio - di cui si vuole deliberare l’esclusione - la partecipazione all’assemblea relativa. Detto socio non avrà il di-ritto di voto ma avrà il diritto di impugnare la delibera.
I.B.3 - (ELEMENTI DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Nonostante la mancanza di ripetizione delle prescrizioni di cui all’art. 2366, comma 1, c.c., anche nelle s.r.l. l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle mate-rie da trattare, in quanto la sua funzione è comunque quella di informare i soci, come implicitamente confermato dagli artt. 2479 bis, comma 1, e 2479 ter, com-ma 3, c.c.
I.B.4 - (ASSEMBLEA TOTALITARIA - 1° pubbl. 9/04)
La disciplina della cosiddetta “assemblea totalitaria” contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479 bis è inderogabile: pertanto trova applicazione anche in presenza di una diversa previsione statutaria, sia con riferimento agli statuti adeguati alla riforma del diritto societario sia con riferimento a quelli non ade-guati.
I.B.5 - (TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO - 1° pubbl. 9/04)
La presentazione del bilancio ai soci nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o nel maggior termine di cui all’art. 2364 c.c., deve essere intesa come presentazione “per l’approvazione”, pertanto entro detti termini deve es-sere convocata l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio ovvero, se così previsto dallo statuto, avviata la pro-cedura per la formazione del consenso espresso per iscritto relativamente a det-ta proposta di approvazione.
I.B.6 - (MAGGIORANZA PARI ALLA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE - 1° pubbl. 9/04)
Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capi-tale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera as-sembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l’altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.
Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.
I.B.7 - (LIMITI AL DIRITTO DI VOTO - 1° pubbl. 9/04)
Non si ritiene possibile, in forza del disposto dell’art. 2479, comma 5, c.c., preve-dere nella s.r.l. limitazioni al diritto di voto diverse da quelle consentite dalla legge.
Non è quindi possibile subordinare l’esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall’iscrizione nel libro soci.
I.B.8 - (CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - 1° pubbl. 9/04)
La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attua-zione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legit-timi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione (anche al fine di richiedere un’eventuale devoluzione all’assemblea ai sensi del comma 4 dell’art. 2479 c.c.) e che siano idonei a documentare con chia-rezza l’oggetto della stessa ed il consenso espresso.
È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell’attività svolta, non essendo legit-timo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisio-nale di durata non superiore ai trenta giorni.
I.B.9 - (NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/04)
Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non con-cretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni se-grete, purché la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
I.B.10 - (VOTO PER CORRISPONDENZA E METODO ASSEMBLEARE - 1° pubbl. 9/04)
Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del comma 4 dell’art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, commi 3 e 4, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espres-so in assemblea.
È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.
I.B.11 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PE-GNO SU PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/05)
Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2468 c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 c.c. “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”; l’art. 2370 c.c. benché dettato in tema di s.p.a. e non richiamato per le s.r.l. va letto in stretta correlazione con l’art. 2352 c.c. del quale precisa il contenuto). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su partecipazioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignorati-zio e all’usufruttuario a sensi dell’art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della con-venzione contraria di cui all’art. 2352 comma 1 c.c.).
I.B.12 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DEL SOCIO CHE SIA ANCHE AMMINI-STRATORE - 1° pubbl. 9/05 – motivato 9/11)
Il socio, che sia anche amministratore della società, può legittimamente conferi-re delega ad altro soggetto, ex art. 2479 bis, comma 2, c.c., affinché abbia a rap-presentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire comunque per-sonalmente all’assemblea, ovviamente senza diritto di voto, nella sua veste di amministratore.
Motivazione
Vedi sub H.B.13.
I.B.13 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA CONFERITA LIMITATAMENTE AD UNA DETERMINATA PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL DELEGANTE - 1° pubbl. 9/05)
Il socio non può legittimamente conferire delega ad altro soggetto ex art. 2479 bis comma 2 c.c., affinché abbia a rappresentarlo in assemblea, per una determi-nata percentuale della propria partecipazione, conservando il diritto di interven-to e di voto per la restante parte della partecipazione. Nella s.r.l. il diritto di in-tervento ed il diritto di voto così come tutti gli altri diritti non ineriscono alla partecipazione ma spettano “al socio in proporzione alla partecipazione da cia-scuno posseduta”, partecipazione che va quindi, necessariamente, considerata in maniera unitaria (art. 2468 comma 2 c.c.); di ciò si trae conferma anche dalla di-sciplina dettata dall’art. 2468 ultimo comma per il caso di comproprietà della partecipazione; si tratta pertanto, nella s.r.l., di diritti ad “inerenza soggettiva” e non ad “inerenza oggettiva”.
I.B.14 - (RAPPRESENTANZA DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE NELL’ASSEMBLEA TO-TALITARIA - 1° pubbl. 9/05)
Si deve ritenere “partecipante l’intero capitale sociale” ai fini della valida costi-tuzione dell’assemblea in forma totalitaria qualora:
- in caso di usufrutto o di pegno su partecipazioni siano presenti i soggetti inve-stiti del diritto di voto (e quindi del diritto di intervento) e pertanto, di regola, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, salvo convenzione contraria ex art. 2352 comma 1 c.c.;
- in caso di comproprietà della partecipazione sia presente il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2468 ultimo comma c.c., non essendo invece necessaria la presenza di tutti i contitolari della partecipazione, posto che è il so-lo rappresentante comune il soggetto investito del diritto di voto e quindi del di-ritto di intervento.
I.B.15 - (FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DA TENERSI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN LUOGHI AVENTI DIVERSI FUSI ORARI - 1° pubbl. 9/06)
In caso di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predi-sposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione.
I.B.16 - (AMMISSIBILITÀ DI ORDINI DEL GIORNO SINTETICI NEL CASO IN CUI SI IN-TENDA RIVEDERE L’INTERO STATUTO SOCIALE - 1° pubbl. 9/06)
L’ordine del giorno ha la funzione di evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nel medesimo.
È rispettata tale funzione qualora, intendendo rivedere l’intero statuto, l’ordine del giorno non riporti analiticamente tutte le singole modifiche proposte ma si limiti ad indicare sinteticamente che oggetto dell’assemblea sarà la “approvazio-ne di un nuovo statuto”, ovvero l’“adeguamento dello statuto in conseguenza della riforma”, ovvero ancora “rinegoziazione dello statuto”.
I.B.17 - (NON NECESSITÀ DELL’INDICAZIONE NELL’ORDINE DEL GIORNO DELLE DE-LIBERE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/06)
Non richiedono, obbligatoriamente, la previa indicazione nell’avviso di convoca-zione le deliberazioni adottate su argomenti inerenti al mero svolgimento della riunione assembleare, quali - ad esempio - la nomina del presidente, ove neces-sario, la determinazione della durata degli interventi o il sistema di votazione.
I.B.18 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA AD ADOTTARE DELIBERE CONSE-QUENZIALI OD ACCESSORIE A QUELLE ALL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/06)
L’indicazione di un dato argomento nell’ordine del giorno consente legittima-mente la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea delle deliberazioni ad esso consequenziali od accessorie.
Ad esempio sono da considerarsi consequenziali od accessorie:
- la delibera di distribuzione degli utili e/o di destinazione a riserva dei medesi-mi, adottata in sede di approvazione del bilancio;
- la delibera di nomina dei liquidatori, adottata in sede di decisione di anticipato scioglimento.
I.B.19 - (MODALITÀ DI OPPOSIZIONE ALLA DISCUSSIONE NELL’ASSEMBLEA “TO-TALITARIA” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di oppo-sizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomen-to, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata.
È tuttavia ammesso che il socio prima della discussione dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla di-scussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto.
I.B.20 - (LIMITI TEMPORALI DELL’INFORMAZIONE AGLI ORGANI SOCIALI DELLE AS-SEMBLEE “TOTALITARIE” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” si ritiene che l’informazione ai membri degli organi sociali possa avvenire anche in prossimità dell’inizio dell’assemblea.
I.B.21 - (NON NECESSITÀ DELLA PRESENZA DEGLI ORGANI SOCIALI NELLE ASSEM-BLEE “TOTALITARIE” - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso di assemblea “totalitaria” possono essere assenti la totalità degli organi amministrativo e di controllo, purché informati della riunione.
I.B.22 – (NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE – 1° pubbl. 9/07)
Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti no-mi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.
In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l’elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda; se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la per-plessità del voto e l’inevitabile annullamento della scheda.
La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con al-tri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventiva-mente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbal-mente dal presidente dell’assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.
I.B.23 – (MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI – 1° pubbl. 9/07)
Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunio-ne. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presiden-te abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli inter-venuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio pre-sente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia suc-cessivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.
L’ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l’intero svolgimento dell’assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all’intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l’aula. In entrambi i casi il quo-rum costitutivo, accertato all’inizio dell’assemblea, rimarrà indifferente all’andirivieni dei soci.
Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. “quorum di base deliberativo”, ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in as-semblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale).
Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all’inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l’assemblea.
Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perché il suo sopraggiungere alzerà il c.d. “quorum di base deliberativo” e quindi il numero di voti favorevoli neces-sari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la de-liberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.
I.B.24 - (QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI SOCI MOROSI – 1° pubbl. 9/09 – motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 c.c., in forza della quale il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata, nel caso di decisione assembleare, nel senso che detto socio ha comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuto, di essere computato tra i presenti.
Nelle decisioni assembleari, dunque, la partecipazione del socio moroso deve es-sere computata per il calcolo del quorum costitutivo, mentre non deve essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
Motivazione
Con il suesteso orientamento si è affrontata la questione del diritto di intervento in assemblea, nel caso di decisioni assunte con il metodo col-legiale, del socio in mora con i versamenti.
Il dubbio circa una sua legittimazione al solo intervento è generato dal riformato testo dell’art. 2466 c.c., il quale, al comma 4, prevede che “il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”, mentre l’art. 2477, comma 4, c.c., ante riforma, stabiliva che “il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto”.
La nuova disposizione, nonostante l’apparente chiaro tenore lettera-le, non sembra tuttavia potersi interpretare nel senso che il legislatore abbia inteso inibire l’intervento in assemblea ai soci morosi, risolvendo così il dubbio interpretativo che si era formato nella vigenza della vec-chia disposizione.
Detta disposizione appare, piuttosto, come il semplice adeguamento della precedente alla circostanza che successivamente alla novella il so-cio può essere chiamato a partecipare ad una decisione con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, e non con la sola espressione del voto in assemblea.
Se il legislatore si fosse limitato a prevedere che al medesimo non spetta il diritto di voto, avrebbe generato dubbi sulla legittimazione del socio moroso ad esprimere consensi, dissensi o preferenze scritte, nell’ambito delle decisioni non collegiali.
Si può dunque ritenere che la questione continui a non essere espres-samente disciplinata dalla legge.
A fronte della carenza di disciplina positiva sul punto, e non sussi-stendo alcun elemento di ordine sistematico che possa indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso imporre principi diversi tra le srl e le socie-tà azionarie relativamente al diritto di intervento in assemblea dei soci morosi, è preferibile ritenere applicabile per analogia alla fattispecie in oggetto la disposizione dettata per le società azionarie dall’art. 2368, comma 3, c.c. e dunque che il socio moroso ha il diritto di intervento in assemblea anche se non potrà esprimere il proprio voto.
La previsione di un quorum costitutivo in cui siano computati i soci morosi tutela, infatti, l’interesse della società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra tutti i soggetti componenti l’organo decisionale, anche se a taluni di essi sia stato so-speso il diritto di voto.
Del resto, la sospensione del voto per morosità non può certo pena-lizzare la società, ma deve ripercuotere la sua portata sanzionatoria nel-la sola sfera giuridica del socio moroso.
È per tale motivo che, in materia di società azionarie, la disposizione di cui all’art. 2344, comma 4, c.c., sospende il solo diritto di voto e non anche quello di intervento, e l’art. 2370, comma 1, c.c. vieta espressa-mente l’intervento in assemblea a coloro cui non spetta il diritto di voto, e non anche ai soggetti con diritto di voto sospeso.
I.B.25 – (DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO TITOLARE DI UNA PARTECIPAZIONE INTE-RAMENTE LIBERATA CHE INCREMENTI LA MEDESIMA CON UNA QUOTA PER LA QUALE VENGA MESSO IN MORA CON I VERSAMENTI – 1° pubbl. 9/09 – motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso per l’intera partecipazione, an-che nel caso che la stessa sia stata inizialmente liberata integralmente e succes-sivamente incrementata con una quota per la quale si sia verificata la mora nei versamenti.
Motivazione
L’orientamento in commento è volto a risolvere la questione se ad un socio in mora con i versamenti sia inibito il diritto di partecipare alle decisioni dei soci per l’intera partecipazione posseduta, ovvero per la so-la parte di detta partecipazione per la quale sia imputabile una mora.
Si pensi ad un socio che liberi interamente la partecipazione sotto-scritta in sede di costituzione della società, e successivamente non prov-veda a versare nei termini i versamenti richiesti sull’incremento di detta partecipazione sottoscritto in sede di un aumento di capitale.
Nell’orientamento si afferma che il socio in mora con i versamenti perde il diritto di partecipare alle decisioni per l’intera partecipazione detenuta.
Tale convincimento trae origine dalla circostanza che la quota di partecipazione di srl è una quota unitaria e non la somma di tante quote di partecipazione, pertanto non è concettualmente ipotizzabile la coesi-stenza in capo ad un medesimo socio di una quota di partecipazione in regola con i versamenti e di una “diversa” quota non in regola.
Il considerare che il diritto del socio in mora con i versamenti di par-tecipare alle decisioni dei soci sia sospeso per l’intera partecipazione appare, dunque, come l’applicazione più ragionevole del principio dell’unitarietà e unicità della partecipazione quale elemento caratteriz-zante l’intera disciplina delle srl e con il connesso divieto di “incorpora-zione” delle partecipazioni in azioni.
Ciascun socio di srl è titolare - sia in sede di costituzione della socie-tà sia all’atto della sottoscrizione di nuove quote di partecipazione rive-nienti da un aumento di capitale - di un’unica e sola partecipazione, e mai di una pluralità di quote.
I diritti sociali (amministrativi e patrimoniali) si computano in base al valore unitario e assoluto della partecipazione, essendo stato abroga-to dalla riforma il meccanismo di voto basato sul valore minimo di cia-scuna quota e suoi eventuali multipli.
Anche il voto - al pari della partecipazione - è dunque, nella sostan-za, unitario e va esercitato unitariamente, con la conseguenza ulteriore che - a differenza di quanto consentito nella spa - dovrebbe ritenersi ille-gittima l’ipotesi di voto disgiunto o frazionario da parte del socio.
I.B.26 – (SEGRETARIO NELLE ASSEMBLEE - 1° pubbl. 9/10)
Nelle assemblee di srl la figura del segretario che assiste il presidente non è pre-vista da alcuna norma. La materia può essere pertanto liberamente disciplinata dallo statuto, sia nel senso di prevedere (sempre o in alcuni casi) la nomina di un segretario, sia nel senso di inibirla, riservando la verbalizzazione al presidente.
In assenza di specifiche previsioni statutarie deve ritenersi che il potere di verba-lizzazione spetti al presidente, e che il medesimo possa comunque nominare un segretario o proporre all’assemblea di effettuare tale nomina.
In ogni caso il segretario non può essere nominato quando il verbale debba es-sere redatto da notaio.
I.B.27 - (SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11)
Lo statuto di srl può disciplinare, con la più ampia autonomia, la materia della legittimazione attiva alla convocazione dell’assemblea, senza dover applicare per analogia le limitazioni imposte per la spa. Sarà così possibile attribuire statuta-riamente il potere di convocazione dell’assemblea ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.
In assenza di una specifica previsione statutaria, detta competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.
Motivazione
Il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i sog-getti legittimati a convocare l’assemblea di srl, né rimette espressamente tale individuazione all’autonomia statutaria (la disposizione di cui all’art. 2479 bis, comma 1, c.c. si limita, infatti, a stabilire che lo statuto determina i “modi” di convocazione dell’assemblea e non anche i sog-getti legittimati ad attuarli).
Al contrario la disciplina positiva dettata per la spa individua inde-rogabilmente negli amministratori i soggetti legittimati a convocare l’assemblea (art. 2366, comma 1, c.c., salva la previsione dell’art. 2406 c.c.), anche nell’ipotesi in cui tale convocazione avvenga su impulso dei soci ai sensi dell’art. 2367 c.c.
Dalla disposizione dell’art. 2479, comma 1, c.c. appare dunque de-sumibile una legittimazione attiva individuale alla convocazione dell’assemblea dei soci, tanto in capo al singolo amministratore (indi-pendentemente dalla circostanza che l’organo amministrativo sia colle-giale o meno) quanto in capo ad una minoranza di soci che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
La soluzione prospettata – oltreché coerente e conforme alla disci-plina della nuova srl, in particolare ai principi ad essa sottesi e legati al-la centralità della posizione del socio oltreché alla semplificazione dei procedimenti decisionali (§ 11 Relazione al D.Lgs. n. 6/2003) – trae fondamento da una interpretazione estensiva dell’art. 2479, comma 1, c.c.: da un lato, infatti, detta norma appare diretta ad attribuire al singo-lo amministratore non solo il potere sostanziale di ampliare la sfera di competenza dei soci, bensì anche quello strumentale di provocare l’espletamento della decisone di quest’ultimi proprio con la convoca-zione dell’assemblea.
Pare difficile ipotizzare che all’interno di uno stesso organo sia con-cesso al singolo membro il potere sostanziale di investire l’assemblea di una determinata materia e, allo stesso tempo, sia riservato all’organo nel suo complesso il mero potere formale di provocarne la riunione (con conseguente necessità di trovare eventuali correttivi poi sul piano giuri-sdizionale – ex art. 2367 c.c. – alla possibilità di paralisi del potere del singolo amministratore).
Dall’altro lato, dalla medesima previsione codicistica, pare potersi estendere il predetto potere strumentale a tutte le decisioni dei soci, ar-gomentando in tal senso dall’art. 2479, comma 4, c.c. il quale abilita uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano alme-no 1/3 (un terzo) del capitale sociale a richiedere che una qualsivoglia decisione dei soci venga adottata con deliberazione assembleare e, dun-que, verosimilmente anche a provocare tale deliberazione attraverso la convocazione dell’organo competente ad adottarla.
Ferma, peraltro, l’opportunità che sia lo statuto della srl a regola-mentare espressamente la materia, attraverso l’introduzione di previsio-ni dettagliate onde prevenire il rischio di conflitti o contraddizioni nel procedimento decisionale endosocietario.
L’autonomia statutaria ben potrà spingersi ad attribuire il potere di convocazione dell’assemblea ad uno o più amministratori, ad uno o più sindaci e finanche ad uno o più soci, oltreché ad una minoranza di essi inferiore a 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
Ciò appare perfettamente in linea con il principio ispiratore della di-sciplina riformata della srl (ed in specie la valorizzazione al massimo grado dell’autonomia statutaria), non ostando né il silenzio del legisla-tore sul punto né la differente disciplina positiva della spa.
Le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per l’attuazione dei procedimenti extra-collegiali di cui all’art. 2479 comma 3 c.c., ove statutariamente previsti, sempre con l’opportunità che sia lo statuto a disciplinare la competenza all’impulso dei suddetti procedimenti e le modalità di espletamento degli stessi.
I.B.28 - (SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTUARE IL PROCEDIMENTO DI DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE O CONSENSO SCRITTO – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11)
Lo statuto di srl può disciplinare, con la più ampia autonomia, la materia della legittimazione attiva alla attuazione del procedimento di decisione dei soci me-diante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Sarà così possibile attribuire statutariamente detto potere ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.
In assenza di una specifica previsione statutaria, detta competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all’approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e ad una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.
Motivazione
Vedi sub I.B.27.
I.B.29 - (INDEROGABILITÀ DELLA FACOLTÀ DI UNO O PIU’ AMMINISTRATORI O DEL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE DI SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEI SOCI DETERMINATI ARGOMENTI – 1° pubbl. 9/10)
La disposizione contenuta nell’art. 2479, comma 1, c.c., che attribuisce ad uno o più amministratori, ovvero a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, il potere di sottoporre all’approvazione dei soci determinati ar-gomenti, integra un elemento tipico del modello srl e come tale non è derogabi-le in senso limitativo dallo statuto.
È al contrario possibile che lo statuto attribuisca ad una maggioranza meno qua-lificata di soci (ad esempio un decimo del capitale), ovvero ad altri soggetti (ad esempio uno o più sindaci) il suddetto potere di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomenti.
I.B.30 – (INERZIA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A SOLLECITARE LA DECISIONE DEI SOCI O A CONVOCARE L’ASSEMBLEA SU RICHIESTA DEL TERZO DEL CAPITALE – 1° pubbl. 9/10 – motivato 9/11)
Nel caso di inerzia dei soggetti statutariamente legittimati ad attuare il procedi-mento di decisione dei soci mediante consenso o consultazione scritta ovvero nel convocare l’assemblea se richiesti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale (o la minor percentuale eventualmente determinata dallo sta-tuto) sarà applicabile per analogia il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 2367, comma 2, c.c.
Motivazione
Nel presupposto che lo statuto di srl individui i soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione mediante consenso o consultazione scritta, ovvero legittimati a convocare l’assemblea, si è inteso affrontare il problema di cosa accade in caso di loro inerzia.
Fermo quanto precisato in sede di commento degli orientamenti I.B.27 e I.B.28, si ritiene che in tal fattispecie sia applicabile per analogia la previsione di cui all’art. 2367, comma, 2 c.c.
La questione trae origine dalla circostanza che il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati a convoca-re l’assemblea di srl, né rimette espressamente tale individuazione all’autonomia statutaria, né, tantomeno, detta una disciplina per l’ipotesi di loro inerzia nella convocazione.
Al contrario le disposizioni dettate per la spa individuano inderoga-bilmente negli amministratori i soggetti legittimati a convocare l’assemblea (art. 2366, comma 1, c.c., salva la previsione dell’art. 2406 c.c.), e contemplano un rimedio giudiziale nell’ipotesi di loro inerzia (convocazione disposta dal tribunale ex art. 2367, comma 2, c.c.).
La mancanza di disciplina positiva nella srl appare ingiustificata, poiché è ben possibile, anche in tale modello societario, che si possa ve-rificare un’inerzia dei soggetti legittimati nel convocare un’assemblea, o nel promuovere una decisione mediante consenso o consultazione scrit-ta.
La particolarità della srl risiede nella circostanza che la questione dell’inerzia dei soggetti legittimati nel sollecitare una decisione dei soci si pone esclusivamente nel caso in cui lo statuto individui tali soggetti.
Nel caso contrario, infatti, coincidendo soggettivamente il potere di convocazione dei soci con quello di richiedere tale convocazione, non è ipotizzabile alcuna inerzia.
Circoscritto dunque il problema è ora possibile ricercarne la soluzio-ne.
In tutte le società di capitali è prevista quale causa di scioglimento l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.) e non anche l’inerzia degli amministratori, o degli altri soggetti a ciò eventualmente legittimati, nel sollecitare le decisioni dei soci.
Ciò appare coerente con il sistema, i soci non hanno alcun obbligo di intervenire nelle assemblee né di adottare decisioni, al contrario tutti gli altri organi sociali sono obbligati ad adempiere alle loro funzioni, gli amministratori ad amministrare, i sindaci a vigilare, i revisori a control-lare i conti.
È per questo motivo che l’inerzia dell’assemblea è prevista quale causa di scioglimento della società, mentre quella degli altri organi so-ciali opera solo sul piano delle responsabilità, giustificando eventual-mente una sostituzione dei loro componenti da parte dei soci.
Ecco dunque che anche nella srl si pone il problema di individuare un rimedio all’eventuale inerzia dei soggetti legittimati nel sollecitare una decisione dei soci, poiché in assenza di uno specifico rimedio, solo per tale modello societario, sussisterebbe un’ulteriore causa di sciogli-mento della società: l’impossibilità di attuare decisioni dei soci per iner-zia dei soggetti legittimati a sollecitarle.
Affermazione talmente paradossale da smentirsi da sola.
È inoltre da considerare che le decisioni in concreto non sollecitate potrebbero essere proprio quelle volte a sostituire gli amministratori inerti, i quali, in assenza di rimedi giurisdizionali, si garantirebbero in tal modo una permanenza in carica illimitata, avendo cura di promuo-vere le sole decisioni ordinarie che garantiscano la sopravvivenza della società, quali l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.
Per quanto sopra, dunque, si ritiene che anche nella srl, per eadem ra-tio, sia esperibile il rimedio previsto dall’art. 2367, comma 2, c.c. di con-vocazione giudiziale delle assemblee (o di promozione delle decisioni mediante consultazione o consenso scritto) in caso di inerzia dei sogget-ti a ciò statutariamente legittimati.
I.B.31 – (LEGITTIMITÀ DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA CHE RICONOSCA AD UNA MINORANZA IL DIRITTO DI CHIEDERE IL RINVIO DELL’ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/10)
Stante la meritevolezza dell’interesse tutelato (postulata per le società azionarie dalla disposizione contenuta nell’art. 2374 c.c.), si ritiene legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di soci, più o meno qualificata, la fa-coltà di richiedere il rinvio dell’assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino insufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del gior-no.
In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera continuazione della prima e non richiederà un’autonoma convocazione.
I.B.32 – (PARTECIPAZIONI INTESTATE AD INCAPACI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO - 1° pubb. 10/24)
L’esercizio del diritto di voto nelle decisioni dei soci da parte di chi ne è titolare deve considerarsi un atto non eccedente l’ordinaria amministrazione qualunque sia l’argomento oggetto della decisione, in quanto i soci possono assumere solo decisioni gestorie degli investimenti già effettuati e mai imporre l’effettuazione di nuovi o diversi investimenti, neanche nell’ipotesi in cui deliberino operazioni straordinarie o che attribuiscano il diritto di recesso. È per tale motivo che l’art. 2352 c.c. (richiamato dall’art. 2471?bis c.c.) prevede che in caso di usufrutto su partecipazioni il diritto di voto spetti, in assenza di patto contrario, al solo usufruttuario qualunque sia l’oggetto della decisione.
Anche l’espressione di consensi richiesti dalla legge ai soci uti singuli non a tutela di diritti soggettivi ma per consentire o semplificare l’adozione di determinate decisioni (quali le rinunce a termini, relazioni o documenti) devono considerarsi atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il potere di compiere i suddetti atti costituisce un’espressione del diritto di godimento delle partecipazioni e non della loro proprietà, per cui nel caso di partecipazioni intestate a minori soggetti a responsabilità genitoriale spetta ai genitori quali titolari dell’usufrutto legale, i quali possono opporlo alla società anche in assenza di iscrizione nel registro imprese trattandosi di diritto di godimento che si costituisce ex lege.
A quanto sopra consegue che l’esercizio del voto e l’espressione dei suddetti consensi:
? nel caso di partecipazioni intestate a minori soggetti a responsabilità genitoriale:
sono effettuati dai genitori non quali rappresentanti dei figli minori ma quali contitolari del diritto di godimento delle partecipazioni derivante dall’usufrutto legale costituitosi ex art. 324 c.c.;
? nel caso di partecipazioni intestate a interdetti o a minori soggetti a tutela:
sono effettuati dai loro legali rappresentanti, genitori o tutori, senza necessità di alcuna autorizzazione di volontaria giurisdizione;
? nel caso di partecipazioni intestate a inabilitati o a minori emancipati:
sono effettuati direttamente da tali soggetti senza necessità dell’assistenza del curatore;
? nel caso di partecipazioni intestate a beneficiari di amministratore di sostegno:
sono effettuati dal solo amministratore di sostegno, dal solo amministrato, o dall’amministrato con l’assistenza dell’amministratore, con o senza l’autorizzazione di volontaria giurisdizione, a seconda di quanto disposto dal giudice nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 405,comma 5, c.c..
Motivazione
Vedi sub H.B.40
I.B.33 – (PARTECIPAZIONI INTESTATE AD INCAPACI ED ESERCIZIO DI DIRITTI INDIVIDUALI DIVERSI DAL VOTO - 1° pubb. 10/24)
L’esercizio di diritti individuali dei soci che comportano un disinvestimento o un nuovo investimento, quali quello di recesso, di prelazione o di sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento, ovvero l’espressione del consenso ad assumere la responsabilità illimitata in esito ad una trasformazione regressiva, devono considerarsi atti eccedenti l’ordinaria amministrazione di competenza del socio e non del titolare di un eventuale diritto di godimento sulle partecipazioni, pertanto i medesimi:
? nel caso di partecipazioni intestate a interdetti o a minori soggetti a responsabilità genitoriale o a tutela:
sono effettuati dai loro legali rappresentanti previo ottenimento della relativa autorizzazione di volontaria giurisdizione;
? nel caso di partecipazioni intestate a inabilitati o a minori emancipati:
sono effettuati da tali soggetti con l’assistenza del curatore e previo ottenimento della relativa autorizzazione di volontaria giurisdizione;
? nel caso di partecipazioni intestate a beneficiari di amministratore di sostegno:
sono effettuati dal solo amministratore di sostegno, dal solo amministrato, o dall’amministrato con l’assistenza dell’amministratore, con o senza l’autorizzazione di volontaria giurisdizione, a seconda di quanto disposto dal giudice nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 405, comma 5, c.c..
Motivazione
Vedi sub H.B.40