I.C. SRL - Amministrazione > SRL Amministrazione
I.C.1 - (DETERMINAZIONE DELLE FORME DI AMMINISTRAZIONE NON COLLEGIALE - 1° pubbl. 9/04)
La previsione dell’atto costitutivo di affidare l’amministrazione congiuntamente o disgiuntamente agli amministratori anziché in forma collegiale ex art. 2475, comma 3, c.c., può anche non prevedere in concreto quale forma di amministrazione non collegiale viene adottata, congiunta o disgiunta, rimettendo tale determinazione alla decisione dei soci di nomina degli amministratori.
I.C.2 - (AMMISSIBILITÀ DEI SISTEMI MONISTICO E DUALISTICO - 1° pubbl. 9/04)
È inammissibile nella s.r.l. l’adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di s.p.a., anche se subordinati risolutivamente all’insorgere dell’obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2477 c.c.
I.C.3 - (CONFIGURABILITÀ NECESSARIA DI UN ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04)
Stante la natura di società di capitali della s.r.l., deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso che lo statuto preveda che l’amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti.
I.C.4 - (QUALIFICA DEI SOCI CHE COMPIONO DIRETTAMENTE ATTI GESTORI EX ART. 2479 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La previsione statutaria che, limitando i poteri dell’organo amministrativo, attribuisce funzioni gestorie direttamente ai soci, non comporta come conseguenza l’acquisto della qualifica di amministratori per i soci ma soltanto l’assunzione da parte di questi della responsabilità illimitata nell’ipotesi prevista dall’art. 2476, comma 7, c.c.
I.C.5 - (RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NELL’ESECUZIONE DI ATTI GESTORI DECISI DAI SOCI EX ART. 2479 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
Ai sensi dell’art. 2479 c.c. è possibile che l’atto costitutivo riservi alla competenza dei soci tanto il potere di dare autorizzazioni all’organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, quanto quello di adottare direttamente decisioni riguardanti l’amministrazione. In quest’ultimo caso è opportuno che la clausola che attribuisce tale competenza preveda espressamente il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art. 2476, comma 7, c.c., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli amministratori ma dall’organo amministrativo.
I.C.6 - (DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO ADOTTABILI ALL’UNANIMITÀ - 1° pubbl. 9/04)
Per le competenze inderogabili dell’organo amministrativo previste dall’art. 2475, ultimo comma, c.c., non è ammissibile una clausola che preveda l’unanimità dei consensi: ciò urta contro la necessaria facilità deliberativa di detto organo, che - se compromessa - metterebbe in pericolo la vita stessa della società determinando un insuperabile immobilismo. In tali ipotesi deve ritenersi che l’organo amministrativo funzioni secondo le piene regole della collegialità.
I.C.7 - (AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA E OPPOSIZIONE EX ART. 2257 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile - con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 c.c.
I.C.8 - (COAMMINISTRAZIONE E DECISIONI DA ADOTTARE IN FORMA COLLEGIALE - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, ovvero congiuntamente all’unanimità o anche a maggioranza, richiede comunque che, nelle materie di cui all’art. 2475, ultimo comma, c.c., l’adozione delle decisioni degli amministratori avvenga in forma collegiale.
I.C.9 - (AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA E CLAUSOLE DISCIPLINANTI L’OPPOSIZIONE - 1° pubbl. 9/04)
È ammissibile una clausola statutaria che - in caso di amministrazione plurima disgiuntiva - riservi la competenza a decidere sull’opposizione ai soli componenti l’organo amministrativo.
In tal caso peraltro sarà necessario prevedere che la decisione dovrà essere presa con maggioranza calcolata per teste, in particolare quando lo statuto preveda la possibilità che amministratori siano anche non soci o quando di fatto non tutti i soci siano amministratori.
I.C.10 - (RESPONSABILITÀ DEI SOCI CHE DECIDONO SULL’OPPOSIZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - 1° pubbl. 9/04)
In caso di amministrazione plurima disgiuntiva, salvo diversa disposizione statutaria, la competenza a decidere sull’opposizione che ciascun amministratore può sollevare contro l’operazione che un altro amministratore intende concludere, spetta a tutti i soci con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., con maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale sociale.
In tal caso il rinvio di cui all’art. 2257 c.c. deve essere inteso come atto di gestione di competenza dei soci, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell’art. 2476 comma 7 c.c. in solido con gli amministratori che vi daranno esecuzione.
I.C.11 - (AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA A NON SOCI - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone è ammissibile anche qualora preveda che gli amministratori possano essere non soci.
I.C.12 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA - 1° pubbl. 9/04)
La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all’art. 2258 c.c.
I.C.13 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA AFFIDATA ESCLUSIVAMENTE A SOCI - 1° pubbl. 9/04)
Qualora l’atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteralmente indicato dall’art. 2258 c.c.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali.
I.C.14 - (COAMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA AFFIDATA ANCHE A NON SOCI - 1° pubbl. 9/04)
È ammissibile una clausola statutaria con la quale si preveda che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza anche nell’ipotesi in cui pure si preveda che gli amministratori possano essere non soci ovvero in concreto non tutti i soci siano amministratori. In tal caso la maggioranza deve essere calcolata per teste.
È tuttavia in facoltà dell’autonomia statutaria riservare categorie di atti di gestione alla competenza delle decisioni dei soci, ai sensi dell’art. 2479 c.c., per le quali invece la maggioranza è calcolata in funzione della partecipazione al capitale.
I.C.15 - (AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO - 1° pubbl. 9/04)
In presenza di consiglio di amministrazione, è possibile la delega delle funzioni solo in forza di esplicita clausola statutaria o di decisione dei soci.
L’atto costitutivo o i soci possono disciplinare liberamente l’istituto della delega; in mancanza è applicabile per analogia la disciplina dettata in materia per la s.p.a.
I.C.16 - (DIVIETO DI CONCORRENZA PER GLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
Stante l’incertezza dell’applicabilità in via analogica delle norme della s.p.a. alla s.r.l., è opportuno che l’atto costitutivo disciplini l’applicabilità o meno agli amministratori del divieto di concorrenza.
I.C.17 - (RAPPRESENTANZA NELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
Non è ammissibile una clausola che preveda la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione per rappresentanza, stante il carattere prettamente fiduciario dell’incarico amministrativo.
I.C.18 - (TELECOMUNICAZIONE NELLE RIUNIONI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
È legittima una clausola che preveda per le s.r.l. il mezzo della telecomunicazione per le riunioni del consiglio di amministrazione.
I.C.19 - (ATTRIBUZIONI DI COMPETENZE ESCLUSIVE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04)
Stante il tenore dell’art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5, c.c., l’attribuzione alla competenza esclusiva dell’organo amministrativo non può essere stabilita nell’atto costitutivo al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla disciplina legale (artt. 2481, 2505, comma 2, e 2505 bis, comma 2, c.c.). Non può essere pertanto adottata per le s.r.l. una clausola che riproduca il disposto dell’art. 2365, comma 2, c.c.
I.C.20 - (APPLICABILITÀ ALLA S.R.L. DELL’ART. 2361, COMMA 2, C.C. - 1° pubbl. 9/04)
Nonostante il mancato richiamo dell’art. 2361, comma 2, c.c. (assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime), tale disposizione si ritiene direttamente applicabile anche nella s.r.l. e quindi costituisce un limite legale al potere di gestione degli amministratori in forza della previsione dell’art. 111 duodecies disp. att. c.c., che contempla l’obbligo della redazione del bilancio secondo le norme dettate per le s.p.a a carico delle s.n.c. e s.a.s. quando tutti i soci a responsabilità illimitata siano società di capitali.
I.C.21 - (CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
Il conflitto di interessi di cui all’art. 2475 ter c.c., attiene all’esercizio del potere di amministrazione e non a quello eventuale di rappresentanza, pertanto un amministratore che ha la rappresentanza della società può validamente rappresentare la medesima nell’attuazione di una decisione di amministrazione con la quale sia in conflitto se non ha concorso alla sua formazione o se il suo voto non è stato determinante. In tal caso è opportuno che la delibera contenga anche l’autorizzazione a contrarre con se stesso.
I.C.22 - (PROCURATORI GENERALI - 1° pubbl. 9/04)
È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
I.C.23 - (CLAUSOLA DI DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.
I.C.24 - (CONSIGLIO DI DUE MEMBRI - 1° - pubbl. 9/04)
È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.
I.C.25 - (CLAUSOLA DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.
I.C.26 - (NOMINA PER ACCLAMAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.
I.C.27 - (AMMISSIBILITÀ DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT IN CASO DI COAMMINISTRAZIONE - 1° pubb. 9/06)
L’eventuale clausola di uno statuto di società a responsabilità limitata che preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessino tutti gli amministratori opera anche nel caso di coamministrazione congiuntiva o disgiuntiva.
E’ comunque legittimo limitare statutariamente l’efficacia di detta clausola al fine di renderla applicabile solo ad una o ad alcune forme di amministrazione plurisoggettiva: collegiale, coamministrazione congiuntiva, coamministrazione disgiuntiva.
I.C.28 - (TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O DI TALUNI DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT - 1° pubb. 9/06)
Nelle società a responsabilità limitata il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o di taluni amministratori cessino tutti gli amministratori sono applicabili per analogia le norme dettate al riguardo per le società per azioni, anche nel caso che la forma di amministrazione prescelta sia quella della coamministrazione congiuntiva o disgiuntiva.
Pertanto la rinuncia di uno o di taluni amministratori nei modi che rendono applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c.:
- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando l’organo amministrativo non si è ricostituito;
- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza degli amministratori; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui l’organo amministrativo si è ricostituito.
Gli amministratori rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
b) in presenza del collegio sindacale e di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
I.C.29 - (REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E RISARCIMENTO DEL DANNO IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA - 1° pubb. 9/06)
Il mancato richiamo al comma 3 dell’art. 2383 c.c nella disciplina dell’amministrazione della società a responsabilità limitata contenuta nell’art. 2475 c.c. deve essere interpretato come segue:
- gli amministratori sono sempre revocabili con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 c.c., o con decisione presa nelle diverse forme eventualmente previste dallo statuto;
- è escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo indeterminato;
- è dovuto il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa degli amministratori nominati a tempo determinato.
E’ comunque sempre possibile disciplinare diversamente la materia in sede statutaria, sia limitando il poter di revoca, sia prevedendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo indeterminato revocati senza giusta causa, sia infine escludendo il diritto al risarcimento del danno per gli amministratori nominati a tempo determinato revocati senza giusta causa.
I.C.30 - (CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA - 1° pubbl. 9/07)
Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.
In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria.
I.C.31 - (LEGITTIMITA’ DELLE CLAUSOLE CHE CONSENTONO LA DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI DA PARTE DELLE MINORANZE – 1° pubbl. 9/16)
E’ ammissibile che lo statuto di una s.r.l. - senza ricorrere allo strumento dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. - preveda per la nomina degli amministratori:
a) il voto di lista;
b) la possibilità per ogni socio di esprimere un numero di preferenze inferiore agli amministratori da eleggere;
c) norme particolari che consentano alle minoranze di designare alcuni amministratori.
Tali eventuali previsioni statutarie devono ritenersi legittime in quanto integrano la diversa disposizione dell’atto costitutivo volta a derogare alle regole ordinarie di nomina degli amministratori ammessa dall’art. 2475, comma 1, c.c., senza derogare al principio della proporzionalità del diritto di voto previsto dall’art. 2468, comma 2, c.c..