I.D. SRL - Controlli - collegio sindacale - revisore > SRL Controlli - collegio sindacale - revisore
I.D.1 - (INTRODUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO - 1° pubbl. 9/04)
In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, non è ammissibile l’introduzione del collegio sindacale ove non sia obbligatoria la sua adozione per legge ai sensi dell’art. 2477 c.c.
I.D.2 - (CLAUSOLE DI NOMINA FACOLTATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/04)
La nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 dell’art. 2477 c.c., deve necessariamente essere accompagnata dalla determinazione delle competenze e dei poteri ad essi attribuiti.
I.D.3 - (DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11)
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1, c.c.).
In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.
E’ sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.
Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.
I.D.4 - (VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMENTO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/07)
La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve obbligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.
E’ comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la riproduzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.
I.D.5 - (TERMINI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Qualora, nel corso della vita di una società, si verifichino i presupposti di cui all’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel corso dell’esercizio successivo, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477, comma 6, c.c.).
Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l’obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l’acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
I.D.6 - (FORME DELLA DECISIONE DEI SOCI DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E/O DEL REVISORE - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La decisione dei soci di nomina del collegio sindacale e/o del revisore può essere assunta, se lo statuto lo prevede, anche mediante consultazione o consenso scritto, secondo le regole dell’art. 2479 c.c.
I.D.7 - (NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SINDACI E DEI REVISORI - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Il collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti, pertanto la nomina, cessazione e sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci, art. 13 D.Lgs. 39/2010 per i revisori) indipendentemente dalla circostanza che nel caso concreto la funzione di revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.
I.D.8 - (ATTRIBUZIONE O REVOCA DELLE FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE AL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La decisione dei soci di attribuire al collegio sindacale in carica anche le funzioni di revisione legale produce i suoi effetti solo dopo che sia stata accettata dai sindaci in carica, i quali hanno diritto di non vedere modificate unilateralmente le condizioni del loro rapporto contrattuale, anche in relazione alle conseguenti responsabilità ed eventuali diversi compensi.
Analogo principio si applica nell’ipotesi inversa di revoca dell’incarico di revisione al collegio sindacale in carica.
I.D.9 - (INAMMISSIBILITÀ DELLE DIMISSIONI DEI SINDACI DAL SOLO INCARICO DI REVISIONE LEGALE O DAL SOLO INCARICO DI CONTROLLO DI LEGALITÀ - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Nell’ipotesi in cui al collegio sindacale siano attribuite anche le funzione di revisione legale, non è ammissibile che un sindaco si dimetta dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa.
I.D.10 - (CONSEGUENZE DELLA MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).
Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro.
La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell’assemblea e non al notaio verbalizzante, salvo nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria per la sussistenza di un capitale sociale superiore al minimo delle spa.
I.D.11 - (SRL CONTROLLATA DA ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SOTTOPOSTA CON QUESTI A COMUNE CONTROLLO E REVISIONE LEGALE - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Qualora un ente di interesse pubblico controlli una srl che non abbia i requisiti previsti dall’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, non ricorre alcun obbligo di nomina di un revisore legale nella controllata.
Lo stesso principio si applica nel caso di srl sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico.
I.D.12 - (LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO A NOMINARE IL COLLEGIO SINDACALE IN ASSENZA DI TALE ARGOMENTO NELL’ORDINE DEL GIORNO - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La previsione contenuta nell’art. 2477, comma 6, c.c., nella parte in cui obbliga l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell’ordine del giorno.
Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto.
I.D.13 - (REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI - 1° pubbl. 9/12)
Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010).
In dette ipotesi:
a) le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n. 39/2010;
b) le s.r.l. obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il “revisore legale” cui attribuire la funzione della revisione dei conti.
All’”organo di controllo”, anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l’attribuzione al medesimo della revisione dei conti.
Al "revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell’art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico.
I.D.14 - (ISTITUZIONE DEL “SINDACO UNICO” NELLE S.R.L. COSTITUITE ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 5/2012 SENZA MODIFICA DELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/12).
Le s.r.l. costituite anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, convertito con la L. n. 35/2012, non devono modificare i loro statuti per poter istituire l’“organo di controllo” obbligatorio in composizione monocratica, ancorché i medesimi contemplino esclusivamente la nomina di un organo collegiale.
Quanto sopra vale solamente nel caso in cui le clausole statutarie adottate anteriormente alla novella si limitino ad operare la scelta sulla composizione numerica del collegio sindacale (tre o cinque membri), riproducendo per il resto le disposizioni di legge.
Qualora, invece, sia riservata ad una minoranza (ad es. mediante il voto di lista) o a determinati soci (ex art. 2468, comma 3, c.c.) la nomina di uno o più componenti del collegio sindacale, come in tutte le altre ipotesi in cui l’istituzione di un “organo di controllo” unipersonale sia incompatibile con precise disposizioni statutarie, non sarà possibile procedere a tale istituzione senza una preventiva, conforme modifica dello statuto.