:: sabato 23 settembre 2023  ore 18:11
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.I - SRL - Partecipazioni e limiti al loro trasferimento - diritti particolari ex art. 2468, comma 3, C.C. > SRL Partecipazioni e limiti al loro trasferimento - diritti particolari ex art. 2468, comma 3, C.C.
I.I.1 - (INDEROGABILITÀ DELL’ART. 2470 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La disciplina del trasferimento delle partecipazioni dettata dall’art. 2470 c.c. è inderogabile.

I.I.2 - (DEFINIZIONE DI MERO GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04)
Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2469 c.c. la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

I.I.3 - (DEFINIZIONE DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04)
Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.

I.I.4 - (DELEGABILITÀ DELL’ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO - 1° pubbl. 9/04)
L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

I.I.5 - (CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO E OBBLIGO DI ACQUISTO DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI O DI UN TERZO - 1° pubbl. 9/04)
È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell’obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento.
In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.

I.I.6 - (ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO - 1° pubbl. 9/04)
Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.

I.I.7 - (PATTI SUCCESSORI E LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)
Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute agli eredi in forza della successione: e ciò in quanto il vincolo che ne deriva a carico dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria, e quindi nel trasferimento per legge o per testamento, per cui la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto.

I.I.8 - (ART. 2466, COMMA 2, C.C. E CONFLITTO DI INTERESSI - 1° pubbl. 9/04)
La disposizione del comma 2 dell’art. 2466 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall’ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2475 ter c.c.

I.I.9 - (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SONO ATTRIBUIBILI DIRITTI PARTICOLARI - 1° pubbl. 9/04)
La facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 2468 c.c. di prevedere l’attribuzione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari:
1) a singoli soci individuati nominativamente;
2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all’estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l’hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).

I.I.10 - (DIRITTI PARTICOLARI E ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. È comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota trasferita.

I.I.11 - (DIRITTI PARTICOLARI E QUALIFICA DI SOCIO - 1° pubbl. 9/04)
Essendo i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.

I.I.12 - (ESEMPI DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUIBILI AI SOCI - 1°pubbl. 9/04)
Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., rientrano:
1) il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;
2) il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;
3) il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione
della società.

I.I.13 - (RECESSO IN CONSEGUENZA DI PREVISIONE STATUTARIA DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)
Il diritto di recesso previsto dal comma 2 dell’art. 2469 c.c. è esercitabile:
1) in qualsiasi momento, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;
2) solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.
Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

I.I.14 - (DIRITTI DEGLI EREDI IN CASO DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE - 1° pubbl. 9/04)
Nel caso in cui l’atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall’art. 2469, comma 2, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.

I.I.15 - (MODIFICA DEI SOCI A CUI SONO ATTRIBUITI DIRITTI PARTICOLARI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/04)
Stante la necessità di salvaguardare l’attualità dello statuto sociale, è quanto mai opportuno che la clausola attributiva di particolari diritti amministrativi ai soci contenga anche una delega all’organo amministrativo (simile a quella prevista dall’art. 2481 bis, ultimo comma, c.c. in materia di aumento del capitale sociale) relativa al deposito presso il registro delle imprese, sotto la propria responsabilità, di un testo aggiornato dello statuto sociale, adeguato nella clausola attributiva di particolari diritti a singoli soci, qualora muti la persona del socio cui spettano detti diritti.

I.I.16 - (LIMITI STATUTARI ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)
Ai limiti eventualmente previsti nell’atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall’art. 2469 c.c., compreso il diritto di recesso.

I.I.17 - (LIMITI EXTRASTATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)
Le limitazioni non contenute nello statuto, o non previste da norme di legge, alla circolazione delle partecipazioni hanno efficacia meramente obbligatoria e non sono quindi opponibili alla società ed ai terzi.

I.I.18 - (EFFICACIA CONVENZIONALE DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/04)
Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia quelle con efficacia obbligatoria.

I.I.19 - (REQUISITI FORMALI DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
L’offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi deve contenere l’indicazione del prezzo delle partecipazioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.

I.I.20 - (CLAUSOLA DI PRELAZIONE CUMULATIVA - 1° pubbl. 9/04)
È legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.

I.I.21 - (PRELAZIONE E TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO O CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE - 1° pubbl. 9/04)
La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.

I.I.22 - (ARBITRAGGIO E REVOCA DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.

I.I.23 (PRELAZIONE E USUFRUTTO - 1° pubbl. 9/04 – modif. 9/15 - motivato 9/15)
È legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle partecipazioni.
È altresì legittima la clausola statutaria che, nello stabilire il diritto di prelazione per il trasferimento della titolarità delle partecipazioni sociali, ne preveda l'estensione alle ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto.
Nel caso di costituzione di usufrutto, il diritto offerto agli altri soci dovrà avere le stesse caratteristiche di quello che si intende costituire a favore del terzo. Pertanto, se si tratta di usufrutto vitalizio, ai soci sarà offerto un usufrutto a termine commisurato alla vita di detto terzo.

I.I.24 - (DIRITTI DEGLI EREDI IN PENDENZA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DA LORO EREDITATA - 1° pubbl. 9/05)
Nel caso in cui lo statuto preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di essere iscritti nel libro soci ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata alla loro liquidazione. Nell’ipotesi che i soci superstiti decidano di mettere in liquidazione volontaria la società, agli eredi, che non possono essere iscritti nel libro soci e quindi esercitare i diritti sociali relativi alla fase di liquidazione, continua a spettare il diritto al rimborso della partecipazione secondo il valore della stessa al momento della morte del socio loro dante causa e non secondo le risultanze del bilancio finale di liquidazione.

I.I.25 - (LIMITI DI VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE STATUTARIE CHE OBBLIGANO DETERMINATI SOCI A CEDERE LE PROPRIE PARTECIPAZIONI NEL CASO IN CUI ALTRI SOCI DECIDANO DI ALIENARE LE LORO - 1° pubbl. 9/06 – modif. 9/17 – motivato 9/17)
Qualora le clausole statutarie di drag-along (quelle cioè che attribuiscono a determinati soci il diritto di vendere unitamente alle loro partecipazioni anche quelle dei restanti soci) non siano strutturate come un diritto di opzione call ma come l’attribuzione ai soci di maggioranza del diritto di porre termine all’investimento comune effettuato da tutti i soci, le stesse appaiono introducibili nello statuto con le maggioranze richieste per la sua modifica (cfr. Trib. Milano, sez. VIII, decr. 22 dicembre 2014).
Così strutturate, infatti, le clausole di drag-along non attribuiscono ai soci di maggioranza un diritto nuovo e individuale non previsto dall’ordinamento, ma si limitano a prevedere una particolare modalità di liquidazione di tutti i soci (la vendita diretta della società anziché del suo contenuto) all’esito dell’esercizio di un diritto tipico già codificato: quello di deliberare a maggioranza in qualsiasi momento lo scioglimento anticipato della società, cioè il disinvestimento collettivo.
All’esito di una delibera di scioglimento anticipato, infatti, i soci che non condividono tale decisione sono comunque costretti a subirla, vedendo mutati i loro diritti partecipativi nel diritto alla liquidazione secondo le regole eventualmente predeterminate nell’atto costitutivo o nello statuto ai sensi dell’art. 2487, comma 1, c.c..
Affinché una clausola di drag-along abbia le caratteristiche di una disposizione statutaria che, per quanto atipica, si limiti a contemplare una particolare modalità di liquidazione dei soci all’esito di una decisione di disinvestimento collettivo senza attribuire alcun diritto di opzione call, la stessa deve necessariamente prevedere:
a) la cessione contestuale di tutte le partecipazioni;
b) che sia garantito ad ogni socio il diritto ad essere liquidato con una somma non inferiore a quella che si determinerebbe all’esito della liquidazione formale della società (dunque con una somma almeno pari a quella determinata ai sensi dell’art. 2473 c.c.);
c) che sia garantita la parità di trattamento tra soci.
Qualora la clausola di drag-along non abbia tali caratteristiche, la stessa potrà essere inserita nello statuto soltanto con il consenso di tutti i soci.


I.I.26 - (DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEL CASO DI USUFRUTTO O PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/06)
Gli eventuali diritti particolari attribuiti dallo statuto a singoli soci ex art. 2468, comma 3, c.c., non sono in linea di principio incorporati nella partecipazione, e quindi trasferibili con essa, né possono spettare ad un non socio.
Si ritiene pertanto che in caso di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, di una partecipazione societaria detti diritti continuino ad essere attribuiti in via esclusiva al socio. A detta fattispecie non è dunque applicabile la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2352 c.c.

I.I.27 - (CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL’ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO AGLI AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITÀ - 1° pubbl. 09/06)
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2352, c.c., richiamato dall’art. 2471 bis per le s.r.l., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l’estensione del pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni agli aumenti di capitale ex art. 2481 ter c.c. (omologo per le s.r.l. dell’art. 2442 c.c.).

I.I.28 - (PARTECIPAZIONI E VALORE NOMINALE - 1° pubbl. 9/07 ??\" motivato 9/11)
L’art. 2463 c.c. consente di indicare nell’atto costitutivo di s.r.l. l’entità della quota di partecipazione di ciascun socio (ad esempio: 10%, ovvero 1/10) senza precisarne il valore nominale.
In tal caso il valore nominale delle partecipazioni di s.r.l. è implicito (come per le azioni prive di valore nominale di cui al comma 3 dell’art. 2346 c.c.) e può variare nel tempo in conseguenza del variare del capitale sociale.

I.I.29 - (TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI A CAUSA DI MORTE E COMUNIONE - 1° pubbl. 9/09)
Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell’art. 734 c.c.
Per opporre l’eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre ottenere preventivamente il deposito nel registro delle imprese dell’atto di divisione.
Tale atto dovrà necessariamente rivestire una delle forme previste dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 581/95 (scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico).

I.I.30 - (INDEROGABILITA’ DELLA REGOLA LEGALE DI ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI IN MISURA PROPORZIONALE RISPETTO ALLE PARTECIPAZIONI - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)
Non è possibile prevedere nell’atto costitutivo che gli utili siano distribuiti in misura non proporzionale rispetto alle partecipazioni, ovvero che gli stessi siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella decisone di approvazione del bilancio o in altra decisione dei soci, fatto salvo unicamente il disposto dell’art. 2468, comma 3, c.c., in ordine all’attribuzione di particolari diritti sulla distribuzione degli utili a determinati soci.

I.I.31 - (AMMISSIBILITÀ DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUITI A TUTTI I SOCI – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15)
Si ritiene ammissibile l’attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l., in considerazione:
a) del tenore letterale dell’art. 2468, comma 3, c.c., il quale individua, quali soggetti titolari dei particolari diritti, “singoli soci”, con ciò lasciando intendere che debba trattarsi di specifici soci, nominativamente individuati, senza escludere che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci;
b) dell’ampia autonomia statutaria riconosciuta post riforma al tipo sociale s.r.l., la quale dovrebbe permettere di attribuire rilevanza centrale alle persone di tutti i soci, ove ciò corrisponda alla volontà degli stessi.

I.I.32 - (USUFRUTTO SULLE PARTECIPAZIONI - DIRITTO AGLI UTILI E ALLA DISTRIBUZIONE DI RISERVE – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17)L’art. 2352 c.c., richiamato per le srl dall’art. 2471 bis c.c., disciplina soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali, disinteressandosi di quelli economici.
Stante tale carenza si deve ritenere che all’usufruttuario di partecipazioni spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, cioè il diritto a percepire i frutti civili di cui all’art. 984 c.c..
Nel caso delle partecipazioni societarie, hanno natura di frutti civili gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.
Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all’usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro “capitalizzazione”, con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate.
L’eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell’art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l’usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l’usufrutto.
Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di distribuzione di riserve in natura.

I.I.33 - (LEGITTIMITA’ DELL’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI PARTICOLARI A SOCI INDIVIDUATI NELL’ATTO COSTITUTIVO IN MANIERA DETERMINABILE E/O DINAMICA – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17)
I nominativi degli eventuali singoli soci cui sono attribuiti diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. non devono necessariamente essere determinati nell’atto costitutivo ma possono in esso essere anche semplicemente determinabili (secondo la regola generale dettata dall’art. 1346 c.c.).
Per rispettare la disposizione di legge è cioè sufficiente che l’atto costitutivo detti tutti gli elementi per individuare in maniera certa e oggettiva i soci ai quali sono attribuiti i diritti particolari.
Deve pertanto ammettersi che tale individuazione possa essere anche dinamica, cioè riferirsi indistintamente a tutte quelle persone che succedendosi nel tempo nella qualità di soci abbiano determinati requisiti.
A quanto sopra consegue che deve ritenersi legittimo che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione di diritti particolari a quello o quei soci che siano “designati” da altri soci o gruppi di soci, anche prescindendo da un contestuale trasferimento di partecipazioni.
I soci cui può essere attribuita la facoltà di designare i soci titolari dei diritti particolari possono essere determinati nell’atto costitutivo sia nominativamente sia attraverso la loro appartenenza ad un gruppo omogeneo, ad esempio:
- membri di una medesima famiglia;
- costituenti una determinata percentuale del capitale sociale;
- aventi determinate caratteristiche personali (quali l’anzianità o il possesso di qualifiche professionali).
Con clausole di questo tipo è possibile soddisfare l’interesse meritevole di tutela, spesso ricorrente nella pratica, di attribuire particolari diritti in funzione di interessi portati da raggruppamenti di soci piuttosto che da singoli, rendendo al contempo stabile l’attribuzione nonostante i componenti dei raggruppamenti possono mutare nel tempo per la fisiologica dinamica della composizione della compagine sociale.
Nel formulare tali clausole è peraltro opportuno disciplinare anche le modalità formali con cui deve essere operata la “designazione” e se la stessa possa essere eventualmente revocata.

I.I.34 - (I DIRITTI PARTICOLARI INTESI COME DIRITTI “DIVERSI” – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17)
Si ritiene possibile prevedere un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. che non comporti necessariamente un vantaggio o un privilegio per il socio che ne è titolare.
Esso può quindi consistere in un “diritto diverso”, nel significato di “regola diversa” da quella derivante dal contratto sociale secondo il modello legale.

I.I.35 - (NATURALE DIVISIBILITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN S.R.L. - 1° pubbl. 9/18)
Si ritiene che le quote di partecipazione di S.r.l. siano naturalmente divisibili sen¬za alcun limite.
L'assenza di un loro valore nominale esplicito e il divieto di suddividerle in unità di misura predeterminate comporta che le stesse possano essere anche divise in partecipazioni aventi valori nominali periodici ove individuate attraverso una percentuale o una frazione.
A quanto sopra consegue che il socio titolare di una partecipazione unitaria, in as¬senza di limiti statutari alla sua circolazione, può disporre della medesima sia per porzioni divise che per porzioni indivise.
È dunque, ad esempio, possibile che il socio costituisca un usufrutto o un pegno sul 20% diviso della sua partecipazione, come anche che lo costituisca sul 20% in¬diviso della medesima.
Nel primo caso ciascun titolare dei diritti reali parziali sulla quota divisa eserciterà i diritti sociali ad esso spettanti individualmente, nel secondo caso sarà necessa¬rio nominare un rappresentante comune.


I.I.36 - (REGIME DI CIRCOLAZIONE ORDINARIO - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/20)
Ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o mortis causa ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito rispettivamente dell’atto di trasferimento o della documentazione prevista dall’art. 7 del r.d. n. 239/1942 nel registro delle imprese.
Poiché il registro delle imprese non pubblicizza l’avvenuto deposito ma solo la successiva iscrizione, nelle more di quest’ultima sarà onere del cessionario documentare alla società l’avvenuto deposito dell’atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di legittimarsi e di esercitare i diritti sociali.
In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

I.I.37 - (REGIME DI CIRCOLAZIONE ALTERNATIVO EX ART. 100 TER T.U.F. - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/20)
Ai sensi dell’art. 100 ter, comma 2 bis, del T.U.F. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi (e si ritiene anche mortis causa) originariamente sottoscritte da un intermediario abilitato per conto di terzi investitori, e per il quale vige l’opzione per il sistema di circolazione alternativo, ha effetto nei confronti della società, nel caso in cui l’acquirente intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:
1) avvenuto deposito nel registro delle imprese delle certificazione attestante che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F.;
2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle partecipazioni prevista dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 ter, comma 2 bis.
Fino a quando l’intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio.
Sarà onere di colui che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell’intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.


I.I.38 - (REGIME DI CIRCOLAZIONE ORDINARIO – MOMENTO DI OPPONIBILITÀ DEL PEGNO DI QUOTE ALLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/20)
Poiché le quote di partecipazione di s.r.l. non hanno natura né di beni mobili materiali né di crediti ma costituiscono beni immateriali rappresentanti la complessa posizione partecipativa del socio, alle stesse è applicabile la disciplina di costituzione in pegno prevista dall’art. 2806 c.c.
A quanto sopra consegue che il pegno sarà opponibile alla società da quando saranno espletate le formalità previste per il trasferimento delle partecipazioni dall’art. 2470 c.c. (vedasi Orientamento I.I.36).
Fino a quando il pegno non sarà iscritto nel registro delle imprese il creditore pignoratizio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti della società solo esibendo la documentazione comprovante l’avvenuto deposito in detto registro dell’atto costitutivo del pegno. In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.
Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’art. 2470 c.c. (a cui rinvia l’art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’art. 2800 c.c.

I.I.39 - (REGIME DI CIRCOLAZIONE ALTERNATIVO EX ART. 100 TER T.U.F. - MOMENTO DI OPPONIBILITÀ DEL PEGNO DI QUOTE DI SRL ALLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/20)
Si ritiene che la costituzione in pegno di quote di s.r.l. sia soggetta alla disciplina di costituzione prevista dall’art. 2806 c.c. (vedi orientamento I.I.38).
Qualora le stesse siano sottoposte al regime di circolazione alternativo previsto dall’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F., il pegno sarà validamente costituito con l’esecuzione dell’annotazione nei registri dell’intermediario prevista dalla lettera c) di detto comma e sarà opponibile alla società, nel caso in cui il creditore pignoratizio intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:
1) avvenuto deposito nel registro delle imprese delle certificazione attestante che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F.;
2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità del pegno sulle partecipazioni in applicazione analogica di quanto previsto dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 ter, comma 2 bis.
Fino a quando l’intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio.
Sarà onere del creditore pignoratizio che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell’intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.
Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’art. 2470 c.c. e dall’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F. (a cui rinvia l’art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’art. 2800 c.c.

I.I.40 - (CLAUSOLA DI PRELAZIONE IN FAVORE DI NON SOCI - 1° pubbl. 9/20)
La clausola di prelazione in favore del terzo estraneo (per tale intendendosi sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con i soci; sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o i soci; sia soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto ai soci) è legittima e compatibile con l’ordinamento societario vigente e può essere introdotta nello statuto sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori sia durante la vita sociale mediante delibera assunta con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa delibera non spetta il diritto di recesso, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art. 2473, comma 1, c.c.).
Con le stesse maggioranze, e senza il consenso del terzo, tale clausola può essere rimossa.

I.I.41 - (OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE A FAVORE DI NON SOCI - TECNICHE REDAZIONALI ED AUTONOMIA STATUTARIA - 1° pubbl. 9/20)
Ammessa la liceità dell’introduzione nello statuto (vedasi Orientamento I.I.40) della clausola di prelazione a favore di non soci, che “ab origine” si introduce per agevolare l’ingresso di un estraneo in società, la sua disciplina può essere declinata variamente ed ampiamente nell’esercizio dell’autonomia contrattuale.
Sarà così possibile prevedere che a fronte dell’esercizio, anche solo parziale, del diritto di prelazione da parte del terzo la clausola diventi inefficace per il futuro (avendo carattere tendenzialmente precario o temporaneo ed avendo esaurito la sua funzione con l’ingresso in società del terzo; in tal caso il diritto si consuma con il suo primo esercizio ed indipendentemente dalla misura o dalla quantità della partecipazione acquisita), oppure, al contrario, che il diritto di prelazione permanga in capo al soggetto pre-individuato (originariamente estraneo) il quale lo potrà esercitare ogni volta che intervenga un trasferimento di partecipazioni (e quindi anche qualora sia già divenuto socio).
Ma sono peraltro da ritenersi legittime anche discipline più articolate in funzione delle diverse esigenze manifestate dai paciscenti, quali, ad esempio: la permanenza del diritto in capo al terzo per più volte fino al raggiungimento di una certa soglia o percentuale di capitale sociale; la spettanza del diritto al soggetto pre-individuato anche più volte ma solo se al momento dell’esercizio della prelazione sia attualmente terzo (pur essendo stato una o più volte socio); oppure ancora, qualora si intenda introdurre vincoli alla circolazione delle partecipazioni della società controllata, l’attribuzione del diritto di prelazione in favore di tutti i soci della società controllante proporzionalmente in base alle rispettive partecipazioni e con diritto di prelazione ulteriore, per la eventuale parte residua, a favore di quelli che abbiano esercitato la prelazione nell’esercizio del diritto statutariamente attribuito.
Le singole clausole potranno essere variamente declinate in relazione agli strumenti offerti dal modello societario.

I.I.42 - (PARTICOLARI DIRITTI RIGUARDANTI L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - 1° pubbl. 9/20)
Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. sono da ritenere ammissibili quelli che riguardano il potere di assumere all’interno della partecipante la decisione di come esercitare nelle partecipate l’eventuale potere di designazione e/o nomina di uno o più amministratori (o sindaci), così come di uno o più dirigenti di queste società.