:: domenica 26 marzo 2023  ore 02:01
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.L. Questioni applicative conseguenti all'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci > Questioni applicative conseguenti all'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci
I.L.1 - (EFFETTI DEL DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE DI UN ATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE EFFETTUATO IN VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI AL SUO TRASFERIMENTO - 1° pubbl. 9/09)
La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art. 2469 c.c.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008).
In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c., l’eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l’esercizio dei diritti sociali.

I.L.2 - (EFFETTI DEL DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE DI UN ATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE AFFETTO DA VIZI - 1° pubbl. 9/09)
Il deposito nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008) di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi.
Gli stessi, pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia, ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.

I.L.3 - (NATURA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 2470, COMMA 1, C.C. E SUA DEROGABILITÀ - 1° pubbl. 9/09)
La disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008, come del resto anche nella versione previgente) ha natura di “condicio juris”, volta a differire l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società ad un momento successivo rispetto a quello del suo perfezionamento.
E’ dunque possibile, in omaggio ai principi generali dell’ordinamento, apporre ad un contratto di trasferimento di partecipazioni ulteriori elementi accidentali di natura convenzionale (termini o condizioni), che non si sostituiscano alla condicio juris di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. ma si sommino ad essa.
In tal caso, ovviamente, il trasferimento diverrà pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni e allo spirare di tutti i termini ad esso apposti (siano essi legali o convenzionali).

I.L.4 - (OBBLIGO DI TENUTA DEL LIBRO SOCI NELLE COOPERATIVE CUI SI APPLICHINO LE NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - 1° pubbl. 9/09)
La disposizione contenuta nel D.L. 185/2008 relativa all’abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata, non appare compatibile con il modello della società cooperativa.
In quest’ultima società, infatti, l’iscrizione del trasferimento delle partecipazioni nel libro soci è volta a consentire il controllo che l’organo amministrativo deve obbligatoriamente effettuare sulla regolarità formale (art. 2530 c.c.) e sostanziale (art. 2527 c.c.) di ogni singola cessione, al fine di renderla opponibile alla società.
Si ritiene quindi che per le società cooperative che adottino le norme sulla società a responsabilità limitata permanga l’obbligo di tenuta del libro soci.

I.L.5 - (LEGITTIMAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ SOCIA DI SRL - 1° pubbl. 9/10)
La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata.
La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni (vedi orientamento L.A.15).