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Orientamento 2
Insegne, targhe e pubblicità su mezzi mobili
La targa notarile è quella prevista dall’art. 48 del Regolamento notarile, connaturata alla pubblica funzione. Ogni altra insegna o targa esposta al pubblico, ovvero il richiamo su qualsiasi mezzo, compresi i mezzi mobili, con il riferimento alla sede del notaio o dell’associazione notarile ovvero al sito internet di riferimento, non sono conformi alle norme.
Illustrazione
La pubblicità dell’ubicazione dello studio notarile a mezzo di una insegna è prevista dall’articolo 48 del regolamento notarile, secondo cui “il notaio deve tenere esposta all’esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo (nome e cognome, notaio in…)”.
Tale previsione è strettamente collegata alla funzione pubblica, delegata dallo Stato al notaio, di certificazione e di attribuzione di fede privilegiata ai negozi dei privati. Non è un caso che quasi sempre la targa riporti l’emblema della Repubblica Italiana.
La funzione della targa notarile ha pertanto un fine “sociale” e non commerciale, tanto è vero che la apposizione della stessa gode dell’esenzione fiscale in ordine all’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 503 che esclude dall’imposta le targhe obbligatorie per legge o per regolamento che non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Né può avere rilievo in contrario l’argomento che per l’affissione della targa è comunque necessario richiedere l’autorizzazione al Comune. Essa non riguarda infatti l’an, ma il quomodo, essendo volta unicamente al controllo sulle modalità di apposizione della targa quanto ai limiti quantitativi (rispetto delle norme sull’imposta comunale di pubblicità per le dimensioni) e qualitativi (rispetto delle norme sull’estetica urbana).
Ciò rafforza ancor più la convinzione che la targa notarile abbia una valenza non pubblicitaria. Il che vuol dire che lo scopo sociale della targa, volto a facilitare l’individuazione del luogo in cui il pubblico ufficiale svolge la propria attività, viene “tradito” nel momento in cui vengono superati i suddetti limiti dimensionali oppure vengono utilizzati altri mezzi diversi dalla targa stessa, poiché lo scopo diviene pubblicitario-lucrativo.
Si può dunque affermare che l’insegna o la targa del notaio è quella prevista dal regolamento e non altra. Va da sé, inoltre, che la targa notarile debba essere veritiera, ossia nel caso di ufficio secondario, contenere la specifica menzione “ufficio secondario” e il riferimento alla sede del Notaio.
Quanto alla possibilità di utilizzare richiami, anche su mezzi mobili, che contengano il riferimento alla sede o all’ufficio secondario del notaio o un generico riferimento a siti Internet, si deve considerare che il complesso delle norme che regolano la pubblicità informativa - avente lo scopo non di consentire al Notaio di accaparrarsi clientela con i normali mezzi della pubblicità commerciale, ma di consentire al cliente una scelta ponderata e razionale del notaio cui affidare lo svolgimento della sua funzione - impone un contenuto minimo necessario nelle informazioni al pubblico riguardante l’attività, anche in considerazione degli obblighi di trasparenza imposti dalla direttiva servizi (direttiva 2006 barra 123 barra CEE).
In questo quadro non è consentito al notaio comunicare l’ubicazione della sua sede mediante mezzi mobili (autoveicoli, striscioni aerei), per le stesse ragioni per le quali non è consentita alcuna altra targa diversa da quella notarile prevista dalla legge; si tratterebbe infatti non di informazioni utili agli utenti, ma di pura sollecitazione della clientela senza contenuti informativi; per tacere degli aspetti legati alla violazione del decoro e del prestigio della classe notarile.
Sotto altro profilo non è deontologicamente conforme l’utilizzo attivo nei confronti del pubblico (cosa ben diversa dalla titolarità di un dominio web, che richiede la ricerca da parte del cliente) di richiami che si riferiscano ad un dominio web generico. Anche utilizzare un richiamo attivo nei confronti del pubblico che affianchi alla funzione (“notaio” o “notai”) una determinata città, zona o regione è equivoco, perché inevitabilmente si riferisce a tutti i notai della città e non ad uno specifico studio o associazione notarile. Tali diciture possono determinare infatti nel pubblico il falso affidamento circa il fatto che l’associazione riguardi tutti i notai della città o i migliori, quando essi nella realtà si riferiscono soltanto ad alcuni degli iscritti a ruolo.