:: venerdì 19 aprile 2024  ore 18:16
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Commesione
Orientamenti in tema di Informazioni sull’attività notarile (Pubblicità informativa) > Orientamento 1. Siti web
Orientamento 1. Siti web
Dal principio generale che richiede che le informazioni sulla attività notarile debbano essere funzionali all'oggetto deriva la necessità di tenere distinto, da parte del notaio, il sito web relativo all'attività notarile da quello personale.
Per quanto riguarda l'attività notarile il notaio può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri, senza alcun reindirizzamento, e direttamente riconducibili a sé o all’associazione professionale alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio Distrettuale di appartenenza del dominio in cui è espresso.
Il notaio è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare:
- la sede notarile, l’eventuale ufficio secondario, con l’indicazione di indirizzi, numeri telefonici, fax, e-mail ed il Consiglio Distrettuale di appartenenza;
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei notai che lo compongono, qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata.
Può inoltre indicare dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:
- titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
- docenza universitaria o in scuole di formazione;
- frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;
- svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
- pubblicazioni giuridiche;
- conseguimento dei crediti formativi previsti;
- incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
- partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro (attinenti all'attività notarile, alla luce di quanto previsto dal regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali).
E’ ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
- disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore, nello studio e nell'ufficio secondario;
- struttura organizzativa dello studio;
- ubicazione e modalità di accesso allo studio;
- conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.
Non possono essere indicati i nominativi dei propri clienti ancorché questi vi consentano, né nominativi di professionisti e di terzi non organicamente collegati con lo studio notarile.
L’informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, imposte e compensi. Non è ammessa la promozione di prestazioni gratuite o a costo vile.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo o collegamenti interni o esterni.

L’utilizzo dei social network come Facebook e Twitter può avvenire tenendo rigorosamente separate le informazioni sull'attività professionale e quelle personali.

Il profilo professionale è consentito su pagine web che siano visibili a chiunque si connetta ad Internet, affinché la verifica dei contenuti possa essere trattata e giudicata alla stregua di ogni altro sito Web.

Sono ammessi siti Internet non riferiti all’attività notarile e l’utilizzo dei social network a titolo personale ove il notaio inserisca immagini e testi di carattere personale senza riferimento alla propria funzione, sempre nel limite del rispetto della dignità e reputazione, anche nella propria vita privata richiesto dall’articolo 147 della legge notarile.

Le modalità e le forme dell’informazione devono in ogni caso rispettare i principi di prestigio e decoro della classe notarile e della dignità e reputazione anche nella propria vita privata.

Illustrazione

Tra i mezzi con cui il notaio può effettuare l’informazione della propria attività verso l’esterno vi è anche un sito web.
Il sito deve essere riconducibile al notaio in quanto del medesimo è la responsabilità dei suoi contenuti.
Quanto ad essi, non possono che valere le regole generali che subordinano la libertà di informazione ai principi di verità, trasparenza, correttezza, segretezza, essendo vietata ogni informazione che risulti fuorviante o decettiva in merito alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali.
Le modalità e le forme dell’informazione devono in ogni caso rispettare i principi di decoro e prestigio della classe notarile, principio centrale cui occorre sempre fare riferimento nella verificare la liceità dell’informazione, qualunque sia il mezzo utilizzato. Sotto questo profilo, un sito Internet che si riferisca all’attività notarile non dovrebbe contenere notizie, immagini, fotografie, video e informazioni che non siano ad essa correlate.
Non c’è dubbio che sia ammesso un sito Internet non riferito all’attività notarile nel quale il notaio può postare immagini e testi di carattere personale senza riferimento alla propria funzione, sempre tenendo presente il rispetto della dignità e reputazione, anche nella propria vita privata, richiesto dall’articolo 147 della legge notarile.
Il sito web attinente all’attività notarile deve contenere alcuni elementi essenziali come la propria sede, l’eventuale ufficio secondario, indirizzi e numeri di telefono, fax, mail e il Consiglio distrettuale di appartenenza nonché l’eventuale forma associativa.
Elementi facoltativi riguardano la competenza del notaio e l’organizzazione dello studio, nonché tutto ciò che sul piano culturale e giuridico attiene allo svolgimento della funzione notarile.
Il divieto di indicazione dei nominativi dei clienti ancorché questi vi consentano discende dal dovere di segretezza e dal fatto che il regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali prevede che la pubblicità informativa possa avere ad oggetto le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni; elementi cioè di natura oggettiva attinenti alla preparazione e competenza del notaio ed alla struttura della sua organizzazione, perché qualsiasi riferimento ad elementi diversi ha in sé una componente non valutabile in termini oggettivi e spesso fa riferimento ad una modalità di informazione “emozionale”. Il riferimento a termini generici come “specialista in..” non è ammesso proprio perché non verificabile oggettivamente.
Le notizie relative alla organizzazione dello studio non debbono indurre nemmeno indirettamente, per le modalità utilizzate (ad esempio l’utilizzo improprio di titoli dei collaboratori), l’apparenza di uno studio associato con altri professionisti o l’idea che la funzione sia affidata a collaboratori, ancorché qualificati, senza il costante controllo e la responsabilità del notaio (cfr. Cassazione III sezione civile 8036/2014).
Il divieto di riferimenti commerciali e/o pubblicitari, in qualunque modo avvenga, attiene al fatto che lo scopo della pubblicità informativa non è volto alla mera acquisizione di nuova clientela, ma a fornire le informazioni che consentano al cliente una scelta ponderata e razionale.
Il divieto di collegamenti esterni ovviamente non riguarda link a siti istituzionali del notariato ovvero di utilità giuridica (ad es. Consiglio nazionale e Cassa del Notariato, Comitato triveneto, sito del Consiglio distrettuale, Cassazione, Ministero della Giustizia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Normattiva, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Registro delle Imprese, Banche dati giuridiche e simili).
Non è consentito, per il notaio o l’associazione notarile, il reindirizzamento a qualsiasi titolo al proprio sito da altri siti, né stipulare accordi con i gestori dei motori di ricerca per scalare a proprio favore i risultati della ricerca.

Il divieto di promozione di prestazioni gratuite o a costo vile non riguarda il primo colloquio con il cliente volto ad inquadrare la fattispecie dell’atto o degli atti da stipulare.
L’utilizzo dei social network come Facebook e Twitter può avvenire, come è noto, sia attraverso un accesso libero o a discrezione del titolare del profilo (modalità che non riguarda You Tube che ha accesso totalmente libero e privo di qualsiasi forma di iscrizione). È evidente che anche l’utilizzo dei social network per dare informazioni sulla propria attività deve attenersi ai principi deontologici richiamati. Pertanto non può che avvenire in ambiti privi di limitazioni di accesso e rigorosamente distinti da quelli di carattere personale.