:: giovedì 25 aprile 2024  ore 08:04
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > Forma delle procure per atti per i quali è richiesta la forma pubblica
La procura rilasciata in uno Stato estero nella forma di scrittura privata autenticata per stipulare atti per i quali il nostro ordinamento richiede la forma pubblica (ad esempio donazioni, costituzione di società di capitali) è valida e può essere utilizzata se tale forma è sufficiente nell'ordinamento dello Stato di provenienza.
Come noto nel nostro ordinamento per la validità formale della procura vige il principio del parallelismo della forma: l'art. 1393 c.c. richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere.
Il principio di parallelismo della forma è tuttavia mitigato per le procure provenienti dall'estero da una specifica norma di diritto internazionale privato vale a dire l'art. 60 della legge 31 maggio 1995 n. 218 secondo comma: "L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere".
Tale norma speciale che deroga alla norma generale di cui all'art. 1393 c.c.
Quindi in base all'art. 60 citato si applica invece per la validità formale della procura estera la legge più favorevole tra quella italiana (Stato la cui normativa trova applicazione per quanto riguarda la sostanza per gli atti immobiliari e societari) e quella dello Stato in cui la procura viene conferita.
Pertanto ove l'ordinamento estero preveda come sufficiente la forma della scrittura privata autenticata tale forma dovrà ritenersi sufficiente anche per l'utilizzo in Italia.