:: venerdì 19 aprile 2024  ore 09:36
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE E DEL RAPPRESENTATO
Procure provenienti dall'estero - identificazione del rappresentante e del rappresentato

Per la validità ed utilizzabilità della procura proveniente dall'estero nel nostro ordinamento non è necessario che il rappresentato e il rappresentante siano individuati con tutti gli elementi prescritti dalla nostra legge notarile (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza).
Saranno sufficienti le indicazioni richieste dalla legge applicabile alla forma dell'atto (così, ad esempio, la legge notarile straniera applicabile alla autenticazione) purché vi sia comunque certezza sull'identità del soggetto.


MOTIVAZIONE
Identificazione delle parti nelle procure provenienti dall'estero
La procura (sia per atto pubblico che per scrittura privata autenticata) proveniente dall'estero si deve presumere redatta secondo le regole applicabili al pubblico ufficiale da cui proviene (auctor regit actum; cfr. anche Cass. 7 maggio 2014, n. 9862) e deve rendere possibile l'identificazione delle parti interessate (rappresentante e rappresentato). Quindi sarà sufficiente che:
a) la procura rivesta i requisiti di forma prescritti nello Stato in cui è redatta; e
b) i dati in essa contenuti consentano di verificare l'identità della parte, anche in vista degli adempimenti conseguenti all'atto.
A quest'ultimo proposito è utile distinguere tra la figura del rappresentante e quella del rappresentato.
Identificazione del rappresentante
Per quanto concerne il rappresentante, si ritiene che l'indicazione anche del solo nome e cognome e l'essere in possesso della procura costituisca elemento sufficiente per la legittimazione. Ciò in base all'art. 1393 del c.c. ai sensi del quale "il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e se la rappresentanza risulta da atto scritto che gliene dia una copia da lui firmata."
Non si ritiene sufficiente, invece, una semplice indicazione per relazione, quale quella spesso in uso nelle procure francesi, del tipo "un impiegato dello studio del notaio N.N.".
Identificazione del rappresentato
Il caso si pone soprattutto quando il rappresentato è identificato con il solo nome e cognome (quando ciò sia conforme alla legge che regola la forma della procura). In questo caso il notaio potrà raggiungere la certezza sulla esatta identificazione del soggetto rappresentato anche mediante il ricorso ad altri elementi, sia contenuti nell'atto (così, ad esempio, l'indicazione dei beni che gli appartengono e per l'amministrazione dei quali la procura è conferita; l'indicazione della qualità di coerede di Tizio; etc.), sia "esterni" all'atto stesso, come nel caso, ad esempio, in cui si tratti di una procura analoga ad altra rilasciata da persona interessata al medesimo affare, o accompagnata, sia pure su foglio staccato, da copia di un documento di identità certificata dallo stesso soggetto che ha ricevuto o autenticato la procura.
E' comunque appena il caso di ricordare che anche per le procure redatte a mezzo di atto pubblico in Italia, l'art. 51 secondo comma punto 3 della legge notarile prescrive al fine dell'identificazione delle parti l'indicazione di "nome cognome luogo di nascita domicilio o residenza".
Se la parte interviene all'atto tramite rappresentante, tali indicazioni si osservano non solo rispetto alla parte ma anche rispetto al relativo rappresentante.
Tuttavia la violazione di tale norma non determina la nullità dell'atto, in quanto l'art. 58 della legge notarile non la contempla tra le cause di invalidità.
Di conseguenza, in caso di omissione di dati anagrafici, non vi saranno riflessi sulla validità dell'atto (salvo che l'omissione comporti un'incertezza assoluta sull'identità della parte), ma saranno applicabili le sanzioni disciplinari ex art. 137 L.N.
L'importante è pertanto che il notaio abbia la certezza che la parte formale e sostanziale sia effettivamente quel determinato soggetto.


Cenni bibliografici
- MARICONDA G.-CASU G.-TAGLIAFERRI V., Codice della Legge Notarile, Torino 2013
- BOERO P., La legge notarile commentata, Torino 1993
- DI FABIO M., Manuale del Notariato, Milano, II ed. 2007
- PROTETTI E.-DI ZENZO C., La legge notarile, Milano 2003
Quesito CNN n. 105-2014/A - Giappone - Identificazione della parte nella formula dell'autentica notarile Quesito CNN n. 120-2014/A - Spagna - Procure: identificazione della parte mediante rinvio a documento di identità esibito al notaio straniero Giurisprudenza essenziale Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9862