:: venerdì 19 aprile 2024  ore 23:34
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > Procure redatte in lingua straniera - traduzione
Per poter depositare ovvero allegare a un atto notarile in Italia un documento redatto in lingua straniera è necessario che esso sia accompagnato da una traduzione certificata conforme dalla nostra autorità consolare o diplomatica, ovvero dal notaio stesso se conosce la lingua straniera o da un perito scelto dalle parti. Non è necessario che quest' ultimo possieda una particolare qualifica o sia iscritto in un albo o elenco. Ai fini della redazione dell'atto è sufficiente riportarne le generalità e il riferimento all'asseverazione.
L'asseverazione può essere effettuata anche nel medesimo atto notarile al quale si allega il documento, qualora il perito sia presente.


MOTIVAZIONE
L'art. 68 reg. not. dispone che gli atti redatti in lingua straniera, ricevuti in deposito dal notaio "devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana fatta e firmata dal notaio se questi conosce la lingua straniera o in caso contrario da un perito scelto dalle parti". A detta normativa vanno affiancati altri due testi legislativi: l'art. 11, comma 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico Imposta di registro), ai sensi del quale "Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale" e l'art. 33 comma 3 D.P.R. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), il quale stabilisce che "Agli atti e documenti indicati nel comma precedente redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale".
Non è agevole giungere a un'interpretazione univoca di tali norme, a causa di una serie di elementi di criticità: in primo luogo, la sovrapposizione non organica di testi di legge apre il quesito sull'abrogazione tacita delle norme anteriori o sull'applicazione del criterio della specialità delle stesse; in secondo luogo, l'adozione della formula "traduttore ufficiale" risulta alquanto vaga e foriera di incertezze interpretative, in quanto l'albo dei traduttori e interpreti, benché oggetto di diverse proposte di legge, non è mai stato istituito e attualmente non esiste. Ad oggi, infatti, i Tribunali sono dotati solamente dell'albo dei consulenti tecnici del giudice (per le cause civili, disciplinato dagli artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.) e dell'albo dei periti (per le cause penali, disciplinato dagli artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.). Non sono tuttavia previsti particolari requisiti linguistici per potervi accedere.
Nonostante le discordanti opinioni registratesi in dottrina e nella prassi, deve ritenersi preferibile l'interpretazione secondo la quale le diverse normative sopra menzionate debbano essere coordinate con l'ammettere che l'atto redatto in lingua straniera possa essere tradotto, alternativamente:
- dalle autorità diplomatiche e consolari italiane;
- dal notaio italiano che conosca la lingua straniera;
- da un traduttore iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale;
- da un qualsiasi altro soggetto che possieda competenze tali da produrre una traduzione conforme al testo straniero e che la asseveri presso il tribunale o avanti a un notaio.

Cenni bibliografici

ARICÒ G. , Le procure provenienti dall'estero in I quaderni della Fondazione italiana per il notariato, n. 2/2007; BOERO P., La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1993, Vol. I, 344-345; DI FABIO M., Manuale di notariato, Milano, II ed. 2007, pag. 190;
DI GIROLAMO G. "Deposito e pubblicazione di testamento olografo in lingua straniera", in Vita Notarile, 01/08/2002
Fasc. 2, Parte 2;
SANTARCANGELO G. "Traduzione della formula di legalizzazione di atti esteri e dell'apostille", Studio CNN n. 234, approvato nella seduta del 16 dicembre 1988;
Quesito CNN n. 30-2006/C - Allegazione di procura estera e traduzione. Giurisprudenza essenziale
Cass. civ., 19 settembre 2000, n. 12398 sez. I civile, Corriere giur., 2001, 914, De Cristofaro; Cass. Civ., 20 dicembre 1996, n. 11433, in Vita notarile 1997, 417.