:: martedì 19 marzo 2024  ore 06:51
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Comitato Trivento
Il Comitato Trivento > Lo Statuto
Art.1 Tra i Consigli Notarili Distrettuali di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza è costituito dal 1956, con l'approvazione dei rispettivi Collegi, il "COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE".
Esso ha sede in Venezia presso il locale Consiglio Notarile.
Art.2 Il COMITATO si propone di rafforzare l'organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l'efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato
Nello svolgimento della sua attività, al COMITATO è riconosciuta la massima libertà di azione.
Il COMITATO, in particolare:
a) rappresenta la categoria nei confronti degli Organi delle Regioni Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige e di ogni altro Ente pubblico e privato che operi nelle tre Regioni ed in particolare degli Istituti di Credito e Risparmio, prestando a tali Organi, Enti ed Istituti la propria attività consultiva ed operativa in tutti i campi aventi attinenza col Notariato;
b) tratta problemi specifici del Notariato delle Tre Venezie, trasmette a nome dei Consigli Notarili rappresentati conclusioni e istanze al Consiglio Nazionale del Notariato e ad ogni altra competente Autorità od Organismo;
c) organizza commissioni di studio, convegni di studio, manifestazioni e raduni per i Notai delle Tre Venezie, aperti anche alla partecipazione degli altri Notai.
Art.3 Date le finalità del COMITATO non è fissato alcun termine alla sua durata.
Art.4 I Consigli Notarili Distrettuali aderenti sono impegnati a dare la più ampia collaborazione per il buon funzionamento del COMITATO, ad osservarne le deliberazioni ed a fare tutto quanto è in loro potere affinché le deliberazioni stesse abbiano integrale esecuzione, conseguano i risultati voluti e vengano osservate da tutti i Notai dei rispettivi Distretti.
Art.5 Per un migliore coordinamento fra il COMITATO ed i Collegi Notarili i Componenti del COMITATO stesso sono impegnati a riferire ai propri colleghi, per il tramite dei rispettivi Consigli Distrettuali, gli argomenti trattati e le decisioni assunte dal COMITATO.
I rappresentanti dei singoli Consigli Distrettuali sono tenuti a portare all'esame del COMITATO gli argomenti proposti dai loro Consigli.
Art. 6 Il COMITATO è costituito dai Consiglieri Nazionali e dal Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, in carica, eletti nei Distretti delle Tre Venezie e da due rappresentanti per ciascuno del Consigli Notarili Triveneti, nominati da questi ultimi tra i Notai esercenti nel Distretto: almeno uno dei rappresentanti deve essere scelto fra i Componenti del Consiglio Notarile.
Sono invitati alle riunioni del COMITATO con voto consultivo:
a) i Notai, in esercizio o in pensione, che abbiano ricoperto nelle Tre Venezie la carica di Consigliere Nazionale o di Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato;
b) i Notai, in esercizio o in pensione, che abbiano ricoperto la carica di Presidente del COMITATO;
c) i Notai Parlamentari in carica nelle Tre Regioni;
d) i Presidenti in carica dei Consigli Notarili.
Sono altresì invitati alle riunioni del COMITATO, con voto consultivo, i Notai esercenti o in pensione, dei Distretti delle Tre Venezie o di altre Regioni che il COMITATO abbia nominato "Componenti Onorari" per particolari meriti acquisiti in sede Triveneta, Nazionale o Internazionale.
Art. 7 I Componenti del COMITATO durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 8 Costituisce decadenza dalla carica. la perdita per qualsiasi motivo della qualità di iscritto al Collegio e per i componenti che fanno parte del Consiglio Notarile la perdita della qualità di membro del Consiglio, a meno che l'altro componente non faccia parte del Consiglio stesso.
Decade altresì dalla carica chi non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del COMITATO.
In tali ipotesi il Consiglio Notarile, entro trenta giorni, nominerà altro Notaio in sostituzione, che resterà in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente decaduto.
Comunque ogni componente del COMITATO rimane in carica anche dopo la sua decadenza, finché non assuma la carica chi è nominato in sua sostituzione.
Art. 9 Il COMITATO ad ogni sua rinnovazione elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti e, anche non tra i suoi membri, il Segretario ed il Tesoriere.
Le due ultime cariche possono essere riunite nella medesima persona.
Il Presidente ed i Vice Presidenti non sono rieleggibili nella rispettiva carica per più di una volta consecutiva.
AI Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente più anziano per carica (ed in caso di parità di anzianità di carica a quello più anziano in esercizio) compete la rappresentanza del COMITATO.
Art.10 Le riunioni del COMITATO vengono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno due Consigli Notarili.
L'avviso di convocazione deve essere inviato - con qualsiasi mezzo, anche diverso dalla raccomandata postale, che consenta la prova dell'avvenuta spedizione e dell'avvenuta ricezione - ai Consigli Notarili aderenti al COMITATO ed ai componenti dello stesso almeno dieci giorni prima della riunione, indicando gli argomenti da trattare.
In ogni Ordine del Giorno, di regola, il primo argomento concerne l'approvazione del verbale della precedente riunione e l'ultimo la decisione del giorno e luogo della successiva riunione.
Ogni componente del COMITATO potrà richiedere ed ottenere l'inserimento nell'Ordine del Giorno di particolari argomenti, purché lo faccia almeno venti giorni prima dalla data fissata per la riunione; diversamente argomento sarà inserito nell'Ordine del Giorno della riunione successiva.
Art. 11 Il COMITATO si riunisce nella propria sede in Venezia o in qualsiasi altra località delle Tre Venezie, concordata nella precedente riunione.
Art. 12 L.a riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di carica; in caso di assenza del Segretario il COMITATO provvede a nominare uno tra i componenti presenti.
La riunione è validamente costituita quando sia rappresentata la maggioranza dei Consigli aderenti al COMITATO.
Ogni Consiglio dispone di due voti.
Nel caso in cui sia intervenuto uno solo dei due rappresentanti, questi dispone di entrambi i voti.
I Consiglieri Nazionali in carica e il componente del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato hanno un voto ciascuno.
Per l'intervento alle riunioni non è ammesso il conferimento di deleghe, in quanto il voto deve essere espresso personalmente.
Le deliberazioni del COMITATO sono prese a maggioranza di voti validamente espressi, in forma palese a segreta, secondo quanto deciso di volta in volta.
Art. 13 A giudizio del Presidente le deliberazioni del COMITATO riflettenti questioni specifiche e ben determinate possono essere prese anche per corrispondenza, con il sistema del referendum.
Le deliberazioni per referendum sono valide se prese con il voto scritto favorevole ed incondizionato della maggioranza dei membri del COMITATO, purché i rappresentanti di almeno due Consigli Notarli non richiedano espressamente che la questione venga esaminata in riunione.
Art. 14 Di ogni riunione o deliberazione a mezzo di referendum deve redigersi in apposito registro, a cura del Segretario, processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; copia del verbale deve essere trasmessa ai Consigli Notarili aderenti al COMITATO ed a tutti i componenti dello stesso, in tempo utile per consentire la successiva sua approvazione.
Art. 15 Il COMITATO per il conseguimento dei suoi fini nomina Commissioni di lavoro, costituite da Notai anche non appartenenti al COMITATO stesso, determinandone di volta in volta i compiti ed eventualmente la loro durata.
Art. 16 Alle spese di funzionamento del COMITATO provvedono i Consigli Notarili aderenti, con contribuzioni proporzionate all'ammontare complessivo degli onorari percepiti dai Notai dei rispettivi Distretti. La misura di dette contribuzioni viene stabilita annualmente dal COMITATO, salva la facoltà di richiedere contribuzioni straordinarie, sempre nelle suddette proporzioni.
I versamenti verranno eseguiti alle scadenze determinate dal COMITATO stesso.
Art. 17 Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Segretario – Tesoriere o il Tesoriere provvede annualmente, entro il mese di febbraio, alla redazione del conto consuntivo e della situazione patrimoniale che saranno inviati ai Consigli Notarili aderenti al COMITATO ed a tutti i componenti dello stesso, che dovranno formulare le loro osservazioni nei 30 giorni successivi, e comunque al più tardi nel corso della riunione fissata per l'esame e l'approvazione da parte del COMITATO. Tale riunione dovrà tenersi entro il mese di aprile
L'eventuale avanzo di gestione non potrà essere restituito, ma dovrà essere riportato all'esercizio successivo.
In caso di scioglimento l'eventuale residuo avanzo sarà devoluto a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 62.
Art. 18 Il presente statuto potrà essere modificato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Componenti COMITATO aventi diritto a voto deliberativo.