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Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > Procure consolari - competenza e limiti
Secondo la nuova legge consolare le procure possono essere ricevute o autenticate solo se rilasciate da cittadini italiani.
Possono continuare ad essere ricevute o autenticate le procure anche nei Paesi di cui al Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia), alle condizioni ivi previste (da considerarsi implicitamente verificate nel caso in cui la procura sia stata ricevuta o autenticata).

MOTIVAZIONE
La nuova legge consolare (d. lgs. 3 febbraio 2011 n. 71) all'art. 28 disciplina le funzioni notarili dei consoli come segue: "Funzioni notarili
1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco."
Innovando alla disciplina previgente, si prevede che le funzioni notarili possano essere esercitate solo nei confronti di cittadini italiani. Pertanto le procure rilasciate da cittadini stranieri non rientrano nella competenza dell'autorità consolare.
In applicazione del secondo comma dell'art. 28, sopra citato, è stato emanato il decreto 31 ottobre 2011 del Ministro degli Affari Esteri che ha individuato cinque Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) nei quali limitare l'erogazione dei servizi notarili forniti dagli uffici consolari: "Articolo 1. 1.1 Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all'Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull'esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l'Italia.".
Tuttavia lo stesso decreto, all'art. 2 dispone: "Articolo 2. 1. I Capi degli Uffici consolari nei Paesi indicati all'articolo 1 continuano in ogni caso a ricevere a richiesta di cittadini italiani testamenti pubblici segreti ovvero internazionali. 2. Ove il Capo dell'Ufficio Consolare operante in uno dei Paesi indicati all'articolo 1 verifichi una oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco, può ricevere, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza.".
Non può mettersi in dubbio, quindi, la validità ed efficacia di una procura proveniente da uno degli uffici consolari dei Paesi di cui sopra, tenendo altresì conto che, poiché la norma rimette la valutazione della "oggettiva e documentata impossibilità di rivolgersi ad un notaio in loco" e del "carattere di necessità ed urgenza" alla stessa autorità consolare, secondo una valutazione di merito che non appare in astratto sindacabile, deve darsi per presupposto che tale valutazione sia stata positivamente effettuata dall'autorità stessa.