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Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
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Legalizzazione e Apostille - traduzione

Deve escludersi la necessità di tradurre l'Apostille applicata a un documento proveniente dall ' estero.
Può, invece, considerarsi opportuna, benché non necessaria ai fini della validità e regolarità formale dell 'atto, la traduzione di eventuali attestazioni in lingua straniera presenti nel procedimento che porta al rilascio della legalizzazione.


MOTIVAZIONE
L'Apostille, introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ha lo scopo di verificare l'autenticità della firma e la qualità del firmatario dell'atto e costituisce un'attestazione circa la provenienza della sua sottoscrizione. Tale funzione viene assolta mediante l'apposizione, in calce al documento, di una formula predefinita, che consente l'immediato recepimento del documento stesso in uno Stato diverso aderente alla Convenzione.
In considerazione della funzione semplificatrice dell'Apostille, la Convenzione ne ha fissato una formula e un contenuto standard e ne ha stabilito anche la stessa struttura grafica, prevedendo che sia inserita in un riquadro con una numerazione progressiva delle righe di testo. Quanto alla lingua, essa può essere redatta in francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che l'ha rilasciata, salva in ogni caso l'intitolazione di "Apostille". Considerando la sua struttura formale ed il suo scopo, si può escludere la necessità di provvedere alla sua traduzione.
Per quanto concerne la legalizzazione, invece, essa consiste nell'attestazione ufficiale - resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero - della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma. L'art. 52 lett. f) della nuova legge consolare (D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71) stabilisce che l'autorità consolare "legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento".
Generalmente tale accertamento è effettuato mediante una prima legalizzazione c.d. "interna", con la quale l'autorità competente nello Stato estero - secondo la propria normativa -certifica la qualità dell'ufficiale rogante o autenticante del proprio Paese. Il procedimento di legalizzazione, pertanto, può articolarsi in due momenti distinti:
1) la c.d. legalizzazione "interna", che deve ritenersi puramente eventuale, ben potendo la normativa di un determinato Stato nemmeno prevederla;
2) la c.d. legalizzazione "esterna", in cui l'autorità diplomatica o consolare italiana verifica che il documento sia stato sottoscritto da una determinata autorità del Paese di origine, ed è questa la legalizzazione indispensabile al fine di consentire la circolazione del documento in Italia.
Funzione di questa formalità, quindi, è quella di garantire l'autenticità della firma apposta sopra atti, certificati, copie ed estratti nonché la qualifica del firmatario. Essa non riguarda la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese da cui esso proviene, in quanto non comporta nessun controllo del contenuto del documento.
Posto che la legalizzazione "interna", ancorché essa compaia sul documento prodotto, non ha alcuna inerenza con il contenuto sostanziale dell'atto, la sua traduzione non si ritiene necessaria ai fini della regolarità della circolazione in Italia del medesimo. Qualora essa sia stata apposta sul documento da utilizzare in Italia, potrebbe comunque essere opportuno per il notaio accertarsi del suo contenuto letterale e di renderlo conoscibile a tutte le parti intervenute.
Per quanto riguarda la legalizzazione "esterna", essa è apposta dalla nostra autorità diplomatica o consolare, e ciò avviene in lingua italiana.

Cenni bibliografici
CASU G. - SICCHIERO G., La Legge notarile commentata, Torino, 2010, 334-335;
Quesito CNN n. 501-2006/C - Procura autenticata da notaio svizzero, divergenze nella indicazione del cognome delle parti e mancata traduzione dell'apostille;
MARCOZ C. A. ,Il deposito degli atti esteri, la legalizzazione e l'apostille, in I quaderni della Fondazione italiana per il
Notariato, n. 2/2007;
SANTARCANGELO G. Traduzione della formula di legalizzazione di atti esteri e dell'apostille, Studio CNN n. 234, approvato nella seduta del 16 dicembre 1988;
Studio n. 3511, a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione studi il 16 dicembre 2002, Rappresentanza e Notariato.
In senso contrario di ritenere necessaria la traduzione in lingua italiana dell'apostille: si segnana però la Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli affari civili, prot. 1/36/55 del 29 novembre 1985.

Giurisprudenza essenziale Cass. civ., 6 maggio 1980, n. 2987; Cass. Civ., 24 marzo 1976, n. 1046; Cass. Civ., 2 maggio 1976, n. 1660; Cass. Civ., 3 agosto 1962, n. 2322;
Trib. Firenze, 8 ottobre 1982, n. 258, in Riv. Not., 1982, 1163;
App. Catania, 31 dicembre 1966, in Riv. Not., 1967, 453;
Trib. Udine, 8 febbraio 1995 e 1 marzo 1995 (in Vita not., 1995, 182).