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Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Diritto Internazionale Privato
Orientamenti Diritto Internazionale Privato > PROCURE PROVENIENTI DALL'ESTERO - REQUISITI FORMALI Forma della Procura proveniente dall'estero - necessità di autentica
Per poter utilizzare in Italia una procura estera occorre che le sottoscrizioni apposte sulla stessa siano certificate da un'autorità a tal fine competente nel luogo ove la procura è stata formata.
Tale certificazione sarà comunque necessaria anche quando la procura sarebbe comunque formalmente valida secondo la legge del luogo in cui è stata formata (art. 60, secondo co., legge 31 maggio 1995 n. 218).
Tuttavia non sarà necessario che tale certificazione sia perfettamente corrispondente all'autenticazione prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa attesti la provenienza delle sottoscrizioni dagli interessati e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore a tal fine competente nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste da quell'ordinamento.


MOTIVAZIONE
La forma richiesta per le procure provenienti dall'estero
Nel nostro ordinamento per la validità della procura vige il principio del parallelismo della forma: l'art. 1392 c.c. richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere (è da notare che lo stesso principio non vige invece in altri ordinamenti anche vicini al nostro, facenti parte dell'ambito civil law, come ad esempio la Germania).
Il principio di parallelismo della forma è tuttavia mitigato per le procure provenienti dall'estero da una specifica norma di diritto internazionale privato, l'art. 60 della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo comma: "L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere" .
Trattasi di chiara norma di favore volta ad agevolare la circolazione di quella che è la tipologia di atto estero più frequente, appunto la procura. Tale norma speciale deroga alla norma di cui all'art. 1392 c.c.

Quindi in base all'art. 60, citato, per la validità formale della procura estera si applica la legge più favorevole tra quella italiana (Stato la cui normativa trova applicazione per quanto riguarda la sostanza per gli atti immobiliari e societari) e quella dello Stato in cui la procura viene conferita. Ciò in deroga al generale principio di necessità della medesima forma di cui sopra. Pertanto, ove la norma più favorevole sia quella dello Stato estero, potrà essere superata sia l'esigenza di parallelismo di forma sia la prescrizione di equivalenza altrimenti richiesta per gli atti esteri.
Pertanto ove la norma più favorevole sia quella dello Stato estero non si porranno né le questioni di parallelismo della forma né di necessità di equivalenza (dato che tali questioni si pongono solo quando, in base alle norme di diritto internazionale privato, si applichino anche per gli atti formati all'estero le medesime prescrizioni formali previste per gli atti formati in Italia per essere ivi considerati validi, rispettivamente produttivi di effetti). Tuttavia l'applicazione della regola di conflitto di cui all'art. 60, citato, deve essere coordinata con le norme di applicazione necessaria del nostro diritto, quali quelle che impongono la forma pubblica o (quanto meno) quella privata autenticata per l'accesso ai pubblici registri. Vanno poi considerati anche l'art. 51, n. 3, l. not., in merito all'allegazione della procura all'atto da compiere e, in particolare, l'art. 54 reg. not., che impone l'accertamento della legittimazione ad agire del rappresentante.
Pertanto anche quando la procura dovesse essere formalmente valida secondo l'ordinamento nel paese in cui è stata formata, la provenienza delle sottoscrizioni da parte di chi le ha sottoposte dovrà comunque essere certificata da un'autorità a tal fine competente nel luogo in cui la stessa procura è stata formata. Tuttavia non sarà necessario che tale certificazione sia equivalente all'autentica di sottoscrizioni come prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa garantisca l'attestazione della provenienza delle sottoscrizioni stesse e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore tal fine competente nel luogo in cui la procura è stata formata e secondo le modalità previste dal proprio ordinamento.
Invece una procura rilasciata all'estero per mera scrittura privata non autenticata, ancorché valida ed efficace secondo le prescrizioni di forma del luogo in cui è stata formata, non potrà essere utilizzata dal notaio italiano in quanto non sufficiente all'ottenimento della certezza della legittimazione ad agire del procuratore.

Cenni bibliografici
Sulle procure estere e la deroga al parallelismo di forma:
CARRABBA A. A. , Obbligazioni non contrattuali, in La condizione di reciprocità. La Riforma del sistema del diritto internazionale privato, Milano, 2201, 365;
VISCONTI P., Rappresentanza volontaria, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale a cura di Preite -Gazzanti - Pugliese di Crotone, Vol. 1, Torino, 2011, 1154;
ARICÒ G., Procure poste in essere in un ordinamento straniero, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 514.
ARICÒ G., Condizioni indispensabili per la validità delle procure notarili "internazionali", Studi e Materiali a cura della Commissione Studi Affari europei ed internazionali del CNN, n. 5 del 20/10/2006.

Giurisprudenza essenziale
(in tema di procure alle liti e corrispondenti requisiti minimi) Cass. civ., 12 luglio 2004, n. 12821; Cass. civ., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9862.