O. Società di persone > Società di persone
O.A.1 - (AMMINISTRAZIONE NON AFFIDATA AD UNA PERSONA FISICA 1° pubbl. 9/04) Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. In tal caso il soggetto amministratore è l’ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata.
O.A.2 - (PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE - 1° pubbl. 9/04) È ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone.
O.A.3 - (APPLICABILITÀ DELL’ART.111TER DISP.ATT.C.C. ALLE SOCIETÀ DI PERSONE - 1° pubbl. 9/04) L’art. 111ter delle disposizioni di attuazione del c.c. si applica a tutti i tipi di società, quindi anche alle società di persone che nei patti sociali abbiano recepito detta normativa.
O.A.4 - (APPOSIZIONE DI UN TERMINE O DI UNA CONDIZIONE AD UN ATTO DI CONFERIMENTO ??\" 1° pubbl. 9/06) E’ legittimo apporre ad un atto di conferimento in una società di persone un termine iniziale o una condizione sospensiva.
E’ così possibile conferire un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detto conferimento un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare.
O.A.5 - (CLAUSOLA DI RECESSO PARZIALE - AMMISSIBILITA’ - 1° pubbl. 09/06) E’ legittimo prevedere nei patti sociali di società di persone una clausola che ammette, ed eventualmente disciplina, il recesso parziale.
Tale forma di recesso non può essere infatti ritenuta contraria all’ordine pubblico in quanto già prevista per le società di persone soggette ad attività di direzione e coordinamento dall’ultimo comma del art. 2497quater c.c.
O.A.6 - (DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO DI LIQUIDAZIONE IN DEROGA ALL’ART. 2282, COMMA 1, C.C. – 1° pubbl. 9/10)
Ai soci è consentito, con l’introduzione nel contratto sociale di una clausola programmatica, di determinare liberamente i criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione, purché ciò avvenga all’unanimità e sia rispettato il divieto del patto leonino. Si ritiene tuttavia che dal verificarsi di una causa di scioglimento in poi tale facoltà non sia più consentita, poiché da tale momento è entrato nel patrimonio individuale di ogni singolo socio il diritto di credito alla ripartizione dell’attivo secondo i criteri precedentemente fissati. Per poter ottenere dunque la ripartizione dell’attivo di liquidazione in maniera difforme rispetto ai criteri di contratto vigenti al momento del verificarsi di una causa di scioglimento sarà necessario attuare gli opportuni negozi traslativi dei diritti di credito vantati dai singoli soci utilizzando uno degli schemi consentiti dall’ordinamento (donazione, vendita, rinuncia, ecc.).
O.A.7 – (FORMA DELLA DECISONE DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13)
La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione, integra sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
O.A.8 - (FATTI E ATTI MODIFICATIVI DELLA COMPAGINE SOCIALE E LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - 1° pubbl. 9/14).
La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c..
I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento.
Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente.
Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci.
Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale:
1) il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni;
2) il fallimento del socio;
3) la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c..
Costituiscono atti modificativi della compagine sociale:
1) il trasferimento delle partecipazioni inter vivos;
2) i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto;
3) la dichiarazione di recesso notificata;
4) la delibera di esclusione notificata e non opposta;
5) il decreto di trasferimento giudiziale.
O.A.9 - (INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ADEGUARE LE CLAUSOLE DEGLI ORIGINARI PATTI SOCIALI ALLE MODIFICHE INTERCORSE - 1° pubbl. 9/14)
Il codice civile prevede per le sole società di capitali l’obbligo di depositare nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata ogniqualvolta sia deliberata una sua modifica (art. 2436, ultimo comma, c.c.).
L’assenza di un’analoga disposizione per le società di persone porta a ritenere che le modifiche dei patti sociali delle medesime siano ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.
Tali modifiche, una volta ritualmente iscritte, sono comunque opponibili ai terzi anche per le eventuali parti che dovessero contrastare con precedenti versioni dei patti sociali non formalmente aggiornate.
Così, ad esempio, l’iscrizione del recesso di un socio avvenuta unilateralmente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (vedi orientamento O.A.8) rende opponibile ai terzi la sua uscita dalla compagine sociale sotto tutti i profili (partecipazione agli utili, poteri di amministrazione e rappresentanza, fallibilità), anche se non è accompagnata da alcuna riformulazione delle clausole dei patti sociali in cui è contenuto il suo nominativo.
O.A.10 - (LEGITTIMITA’ DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI A TEMPO DETERMINATO - 1° pubbl. 9/14)
Posto che i liquidatori di società di persone (da chiunque siano nominati) possono essere revocati in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa, è da ritenersi possibile che i soci nominino il liquidatore fissando in tal occasione un termine di durata del suo incarico.
O.A.11 - (AMMISSIBILITA’ DI SOCIETA’ SEMPLICI AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI E PARTECIPAZIONI SOCIALI – 1° pubbl. 9/16)
Si ritiene legittima la costituzione di società semplici che abbiano quale oggetto sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere.
In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 1369 c.c; detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito alle società semplici dal combinato disposto degli artt. 2247, 2248 e 2249, commi 1 e 2, c.c., cioè all’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di divederne gli utili (vedi orientamento G.A.10).
Così limitata, l’attività di gestione di beni:
a) integra la causa tipica del contratto di società prevista dall’art. 2247 c.c.;
b) si differenzia dalla comunione di godimento in quanto, imprimendo un vincolo “produttivo/economico” ai beni gestiti, li sottrae all’uso diretto e personale da parte dei soci e li rende da essi inalienabili e indisponibili, in maniera incompatibile con le regole della comunione dettate dagli artt. 1102 e 1103 c.c.;
c) non può essere svolta in maniera industriale ai sensi dell’art. 2195 c.c..
Che le società semplici possano legittimamente avere ad oggetto la gestione di beni è confermato dalla circostanza che le disposizioni contenute nell’art. 29 della L. 49/1997; nell’art. 3, comma 7, della L. 448/2001; nell’art. 1, commi 111-117, della L. 296/2006; nell’art. 1, comma 129, della L. 244/2007; nell’art. 1, comma 115, della L. 208/2015, postulando la legittimità della trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione, evidenziano come il legislatore, a distanza di tempo e con una scelta di sistema, abbia ritenuto conforme all’ordinamento che le società semplici svolgano tale attività.
O.A.12 - (CLAUSOLA DI PRELAZIONE IN FAVORE DI NON SOCI - 1° pubbl. 9/20)
La clausola di prelazione in favore del terzo estraneo (per tale intendendosi sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con i soci; sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o i soci; sia soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto ai soci) è legittima e compatibile con l’ordinamento societario vigente e può essere introdotta nell’atto costitutivo sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori sia durante la vita sociale mediante modifica del contratto sociale con il consenso di tutti i soci, se non sia stato convenuto diversamente (art. 2252 c.c.).
E’ opportuno precisare nella clausola se il diritto di prelazione vincola anche i soci diversi dal cedente o se il trasferimento conseguente al suo esercizio sia subordinato al loro consenso (unanime o a maggioranza).
Tale clausola può essere rimossa senza il consenso del terzo.
O.A.13 - (OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE A FAVORE DI NON SOCI - TECNICHE REDAZIONALI ED AUTONOMIA CONTRATTUALE - 1° pubbl. 9/20)
Ammessa la liceità dell’introduzione nei patti sociali (vedasi Orientamento O.A.12) della clausola di prelazione a favore di non soci, che “ab origine” si introduce per agevolare l’ingresso di un estraneo in società, la sua disciplina può essere declinata variamente ed ampiamente nell’esercizio dell’autonomia contrattuale.
Sarà così possibile prevedere che a fronte dell’esercizio, anche solo parziale, del diritto di prelazione da parte del terzo la clausola diventi inefficace per il futuro (avendo carattere tendenzialmente precario o temporaneo ed avendo esaurito la sua funzione con l’ingresso in società del terzo; in tal caso il diritto si consuma con il suo primo esercizio ed indipendentemente dalla misura o dalla quantità delle partecipazioni acquisite), oppure, al contrario, che il diritto di prelazione permanga in capo al soggetto pre-individuato (originariamente estraneo) il quale lo potrà esercitare ogni volta che intervenga un trasferimento di partecipazioni (e quindi anche qualora sia già divenuto socio).
Ma sono peraltro da ritenersi legittime anche discipline più articolate in funzione delle diverse esigenze manifestate dai paciscenti, quali, ad esempio: la permanenza del diritto in capo al terzo per più volte fino al raggiungimento di una certa soglia o percentuale di capitale sociale; la spettanza del diritto al soggetto pre-individuato anche più volte ma solo se al momento dell’esercizio della prelazione sia attualmente terzo (pur essendo stato una o più volte socio); oppure ancora, qualora si intenda introdurre vincoli alla circolazione delle partecipazioni della società controllata, l’attribuzione del diritto di prelazione in favore di tutti i soci della società controllante proporzionalmente in base alle rispettive partecipazioni e con diritto di prelazione ulteriore, per la eventuale parte residua, a favore di quelli che abbiano esercitato la prelazione nell’esercizio del diritto attribuito dai patti sociali.
Le singole clausole potranno essere variamente declinate in relazione agli strumenti offerti dal modello societario.