:: martedì 10 dicembre 2024  ore 18:07
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
E.B. Sede - Trasferimento all'estero > Trasferimento all'estero
E.B.1. – (LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO IN ALTRO STATO DELL’UNIONE EU-ROPEA DELLA SEDE SOCIALE CON MUTAMENTO DELLA “LEX SOCIETATIS” – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
Si ritiene ammissibile il trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in un altro Stato dell'Unione Europea con contemporaneo assoggetta-mento della società all'ordinamento giuridico straniero (c.d. mutamento della “lex societatis”) e, dunque, adozione di una forma societaria propria dell'ordi-namento giuridico dello Stato membro in cui si è trasferita (c.d. “trasformazione internazionale”).

Motivazione
L'orientamento, che si occupa dei soli trasferimenti intracomunitari, risolve positivamente la questione di legittimità dello spostamento della sede sociale in altro stato con mutamento della “lex societatis”.
Il trasferimento della sede all'estero è espressamente previsto dal no-stro legislatore nazionale, sicché, dal punto di vista generale, non pos-sono sussistere dubbi circa l'ammissibilità di una tale delibera. L'art. 2437 c.c., infatti, garantendo al socio dissenziente il diritto di recesso a fronte della decisione della società di trasferire all'estero la sede sociale, implicitamente ne statuisce la legittimità.
In un'ottica più concreta e particolare, sempre sul piano del diritto interno, viene in rilievo l'art. 25, comma 3, della legge n. 218/1995, il quale stabilisce che: “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se po-sti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.
Tale norma, se da un lato rappresenta un'ulteriore conferma della astratta legittimità dello spostamento della sede sociale all'estero, dall'altro subordina l'efficacia del trasferimento al rispetto delle prescri-zioni, sia sostanziali che di diritto internazionale privato, del paese di arrivo. Consegue, quindi, l'inammissibilità del trasferimento della sede in un paese estero il quale, per i più vari motivi, non accetti l'ingresso di società straniere nel proprio ordinamento.
Questa la regola generale, per quanto riguarda invece i trasferimenti di sede sociale all’interno dell’Unione Europea, gli stessi devono rite-nersi sempre consentiti, anche nell’ipotesi che nell’ordinamento dello Stato membro di arrivo sia stabilito un divieto di ingresso di società straniere, poiché un tale divieto sarebbe opponibile solo a società di provenienza extracomunitaria, in omaggio al principio di libertà di sta-bilimento di cui al combinato disposto degli artt. 49 (ex 43 TCE) e 54 (ex 48 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che, data la sua collocazione nel sistema delle fonti, è prevalente rispetto ad ogni contraria normativa nazionale.
Quanto sopra è confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giu-stizia che da tempo è orientata nel senso di ritenere contrario al princi-pio di libertà di stabilimento ogni divieto previsto dagli Stati membri di trasferimento della sede legale delle loro società in altro Stato membro dell'Unione Europea, pertanto non si può dubitare dell'ammissibilità della deliberazione di trasferimento della sede legale di una società co-stituita in Italia in un altro Stato membro dell'Unione Europea.
Le citate considerazioni lasciano tuttavia impregiudicata l’ulteriore questione affrontata dall’orientamento in commento, ovvero se sia legit-timo, contestualmente al trasferimento della sede sociale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, deliberare il mutamento della “lex societatis” e scegliere di sottoporre la società alle regole dell'ordinamento giuridico del paese d'arrivo. Tale fenomeno viene dalla dottrina deno-minato “trasformazione internazionale”, a sottolineare come lo stesso determini un mutamento delle regole organizzative dell'ente, che si con-cretizza nell'adozione di un tipo sociale proprio di un ordinamento giu-ridico straniero, pur nella continuità soggettiva dell'ente stesso.
La principale conseguenza pratica di tale trasformazione è la possibi-lità di procedere all'iscrizione della società nei pubblici registri del paese d'arrivo, e alla conseguente cancellazione della stessa da quelli naziona-li, senza la preventiva liquidazione della società stessa, attesa la rico-struzione della fattispecie in termini di continuità soggettiva e non estin-tivo-costitutivi.
L’opinione di chi ritiene che non sia legittimo trasferire all’estero la sede di una società italiana con contestuale mutamento della “lex societa-tis” si fonda essenzialmente su una interpretazione rigorosa e letterale della disposizione di diritto internazionale privato contenuta nel comma 1 dell’art. 25 della legge n. 218/1995.
Tale disposizione, nel dettare la regola di risoluzione del potenziale conflitto tra ordinamenti di diversi stati nei quali opera un determinato ente, stabilisce che le “persone giuridiche” sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di co-stituzione.
Secondo l’opinione che nega la legittimità della “trasformazione in-ternazionale”, detta disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che l’Italia assoggetta perennemente le persone giuridiche alle leggi dell'ordinamento in cui si è perfezionato il procedimento di costituzio-ne, rendendo irrilevante qualsiasi vicenda territoriale successiva.
Anche la giurisprudenza italiana, preoccupata di tutelare i creditori sociali da espatri fraudolenti, posti in essere al solo scopo di eludere il procedimento di liquidazione, ha, in prevalenza, negato l'ammissibilità del trasferimento all'estero della sede sociale con mutamento della “lex societatis”.
Tale opinione tradizionale non appare condivisibile.
In primo luogo deve essere osservato che se il comma 1 dell’art. 25 della legge n. 218/1995 dovesse essere interpretato nel senso che il tra-sferimento all’estero della sede sociale di una società italiana sia irrile-vante per l’ordinamento, in quanto la medesima società continuerebbe, sotto ogni profilo, ad essere considerata una società nazionale, tale di-sposizione non sarebbe di diritto internazionale, bensì di diritto sostan-ziale interno.
La stessa dovrebbe essere più opportunamente collocata all’interno del Codice Civile, risolvendosi nella semplice possibilità concessa dall’ordinamento alle società di capitali nazionali di collocare la propria sede indifferentemente in Italia od all’estero.
Nessun conflitto tra ordinamenti sorgerebbe in detta fattispecie, poi-ché l’ordinamento dello stato estero in cui verrebbe collocata la sede ri-marrebbe all’oscuro di tale vicenda, non sussistendo l’esigenza di ri-chiedere l’iscrizione nei locali registri pubblici, o altro tipo di riconosci-mento.
La regola detta dall’art. 1 dell’art. 25 della legge n. 218/1995 non è dunque volta a disciplinare il trasferimento all’estero di una società na-zionale che intenda rimanere tale. La stessa, in realtà, ha una portata generale non specificatamente mirata a disciplinare le vicende evolutive degli enti cui si riferisce.
Il trasferimento della sede all’estero è disciplinato da un’altra dispo-sizione, quella contenuta nel comma 3 del medesimo art. 25 della legge n. 218/1995.
Tale ultima disposizione ammette espressamente il trasferimento del-la sede da uno stato all’altro, a condizione che il medesimo avvenga in conformità alle leggi degli stati interessati.
Coordinando, dunque, il disposto normativo del comma 1 con quello del comma 3, deve affermarsi che per il diritto internazionale privato italiano le persone giuridiche sono disciplinate dalla legge dello stato che le ha riconosciute ed “incorporate”, ben potendo, però, tale legge mutare nel tempo in virtù di nuovi riconoscimenti ed “incorporazioni” da parte di altri stati in conseguenza del trasferimento nel loro territorio della sede dell’ente.
Le persone giuridiche, a differenza delle persone fisiche, vengono ad esistenza per effetto di una vicenda giuridica e non fisica, che si perfe-ziona con il riconoscimento formale (incorporazione) da parte di uno stato, è per questo che la regola generale di diritto privato internaziona-le contenuta nel comma 1 dell’art. 25 della legge n. 218/1995 stabilisce che le persone giuridiche sono disciplinate dalla legge dello stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Tale di-sposizione non si riferisce, ovviamente, al luogo in cui si è formato l’atto costitutivo, bensì a quello in cui è avvenuto il riconoscimento. Luogo che può mutare nel tempo per effetto di nuovi e successivi rico-noscimenti operati da altri stati in seguito al trasferimento al loro inter-no della sede dell’ente.
Il rinvio di cui al comma 1 del medesimo art. 25 non è dunque stati-co, come se la vicenda costitutiva non potesse evolversi, ma dinamico, in relazione al mutare dello stato che ha accettato di “costituire” (rico-noscere, incorporare) un determinato ente in esso trasferitosi.
Anche perché solo in questo senso l’art. 25 assumerebbe il suo pieno significato normativo, poiché se non fosse consentito mutare la “lex so-cietatis” non vi sarebbe neanche bisogno di dettare una norma che risol-va il potenziale conflitto che tale mutamento potrebbe generare.
In secondo luogo, si devono considerare gli effetti sulla problematica in esame derivanti dall'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della fusione transfrontaliera, avvenuta con il D.Lgs. n. 108/2008 in re-cepimento della direttiva 2005/56/CE (disciplinante in parte anche le fusioni transfrontaliere extracomunitarie).
Non vi è chi non veda come tale fattispecie, nella forma della fusione per incorporazione, possa essere legittimamente utilizzata per ottenere un risultato operativo identico al trasferimento della sede sociale con mutamento della “lex societatis”. Basti pensare al caso in cui la società che intenda “espatriare” proceda a costituire una nuova società nello stato estero di arrivo e successivamente ad una fusione per incorpora-zione in tale società.
Anche sotto questo profilo, dunque, non pare potersi negare la legit-timità di una delibera di spostamento della sede sociale all'estero con contestuale manifestazione della volontà di assoggettare la società all'ordinamento straniero, non essendovi ragioni per precludere all'au-tonomia privata di raggiungere direttamente un risultato che potrebbe comunque conseguire attraverso un doppio passaggio.
Se gli argomenti svolti non possono risolvere tutti i dubbi sulla legit-timità di una qualsiasi “trasformazione internazionale”, in ambito co-munitario la questione deve intendersi comunque ormai risolta positi-vamente.
La recente evoluzione della giurisprudenza comunitaria ha mostrato, infatti, di interpretare estensivamente il concetto di libertà di stabilimen-to, al punto da ricomprendervi anche il diritto per una società costituita in uno stato dell'Unione di trasferirsi in altro Stato comunitario con contestuale mutamento di “nazionalità” dell'ente. Tale principio è espressamente sancito nella fondamentale sentenza della Corte di Giu-stizia “Cartesio” (C 210/06), ove, ai considerato 112 e 113, si afferma che la facoltà degli Stati membri di mantenere propri criteri collegamen-to per le società “non può segnatamente giustificare che lo Stato mem-bro di costituzione, imponendo lo scioglimento e la liquidazione di tale società, impedisca a quest'ultima di trasformarsi in una società di diritto nazionale dell'altro Stato membro nei limiti in cui detto diritto lo con-senta. Un siffatto ostacolo all'effettiva trasformazione di una società di questo tipo, senza previo scioglimento e previa liquidazione, in una so-cietà costituita a norma della legge nazionale di altro Stato membro in cui intende trasferirsi costituirebbe una restrizione alla libertà di stabili-mento della società interessata che, a meno che non sia giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico, è vietata in forza dell'art. 43 CE (oggi art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)”.
Alla luce di tale sentenza, pertanto, gli Stati membri non possono vietare alle proprie società di trasformarsi in società rette da altro ordi-namento comunitario, con il solo limite delle “ragioni imperative di in-teresse pubblico”. Si può osservare come tale principio, stante la natura sovraordinata del diritto comunitario, comporti l'implicita abrogazione o comunque l'inefficacia di qualsiasi contraria normativa di conflitto nazionale, e segnatamente di quelle norme ispirate al c.d. criterio dell'incorporazione che vincolano perennemente l'ente societario alla di-sciplina nazionale dello stato di costituzione.
In ultimo può rilevarsi come la stessa prassi professionale, acco-gliendo istanze degli operatori economici senz'altro meritevoli di tutela, si dimostra al giorno d'oggi sostanzialmente favorevole al trasferimento di sede sociale con mutamento di “lex societatis”. In tal senso sono sia la prassi notarile sia l'orientamento delle Camere di Commercio (si veda, in particolare, la massima n. 9 dei Conservatori dei Registri delle Im-prese della Lombardia).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene legittima la delibera di trasferimento della sede legale di una società costituita in Italia in altro Stato dell'Unione Europea con assoggettamento della società all'ordi-namento giuridico straniero.
La legittimità astratta della suddetta delibera non esime, ovviamente, il notaio verbalizzante dallo svolgere con la dovuta attenzione le verifi-che antiriciclaggio al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

E.B.2 – (INCOMPETENZA DEL NOTAIO VERBALIZZANTE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL’ESTERO CON MUTAMENTO DELLA “LEX SOCIETATIS” DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 25 DELLA L. 218/1995 – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
Il Notaio verbalizzante il trasferimento della sede sociale all’estero di una società di capitali italiana che muti la “lex societatis” deve verificare le condizioni di le-gittimità della deliberazione di trasferimento della sede legale all'estero secondo le norme sostanziali dell’ordinamento nazionale, non anche la compatibilità di detta operazione con le norme di diritto societario straniero ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L. 218/1995.

Motivazione
Il trasferimento della sede all'estero con contestuale adozione di un tipo sociale proprio dell'ordinamento giuridico del paese di destinazione si attua attraverso tre diversi momenti pubblicitari:
- il primo è l'iscrizione al Registro delle Imprese italiano della mera fis-sazione della sede sociale nel paese straniero;
- il secondo è l'iscrizione nel pubblico registro dello Stato di destinazio-ne della società che ha assunto una nuova forma sociale propria dell'or-dinamento giuridico straniero;
- l’ultimo è la necessaria cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano.
Il controllo di legittimità affidato al notaio dall'art. 2436 c.c. è riferito esclusivamente alle iscrizioni nel Registro delle Imprese italiano, che non può procedere alla pubblicazione della delibera se non su richiesta del notaio che l’ha verbalizzata, previa verifica da parte dello stesso dell'adempimento delle condizioni previste dalla legge.
Tali condizioni non possono che riferirsi alla iscrivibilità della delibe-ra e non alla sua successiva “eseguibilità” all’estero.
Anche perché ciò che rileva, successivamente all’iscrizione della de-libera nel Registro Imprese italiano, per poter completare l’iter del tra-sferimento della sede sociale di una società nazionale all’estero, non è l’astratta conformità alla legislazione dello stato di arrivo, che ben po-trebbe essere accertata dal notaio verbalizzante, ma l’effettiva incorpo-razione nell’ordinamento di detto stato della persona giuridica, circo-stanza quest’ultima che prescinde da qualsiasi accertamento di legitti-mità.
Consegue che il Notaio verbalizzante:
- può e deve verificare le condizioni di legittimità della deliberazione per l'iscrizione al Registro delle Imprese italiano della fissazione della sede sociale nel paese straniero (con conseguente modifica della sola clausola statutaria relativa alla sede);
- deve effettuare le verifiche antiriciclaggio, segnalando le operazioni so-spette;
- non può e non deve verificare le condizioni di compatibilità tra lo sta-tuto della società nella sua nuova forma propria dell'ordinamento giuri-dico straniero con le norme di diritto societario straniero, in quanto non è legittimato a chiedere l'iscrizione della società nel pubblico registro dello Stato di arrivo;
- non deve verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano, in quanto le stesse dipendono dal rispetto delle formalità pubblicitarie del paese d'arrivo.

E.B.3 – (ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL’ESTERO – 1° pubbl. 9/12 – motivato 9/13)
Mentre la deliberazione di trasferimento della sede legale di una società costi-tuita in Italia in un altro Stato, senza abbandono del diritto italiano, è immedia-tamente iscrivibile nel Registro delle Imprese italiano e non comporta la cancel-lazione della medesima da detto Registro, il cambiamento del diritto nazionale applicabile (c.d. mutamento della “lex societatis”), con assunzione di una forma societaria propria del diritto nazionale dello Stato membro dell'Unione Europea di destinazione, è subordinato alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano.
Detta cancellazione, che può avvenire solo dopo il riconoscimento della società nella sua nuova forma da parte dello Stato di destinazione, non è soggetta a controllo di legalità da parte del notaio italiano e dunque può essere richiesta direttamente dagli amministratori.
È preferibile ritenere che la cancellazione della società dal Registro Imprese ita-liano non possa avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dall’iscrizione della delibera senza che siano intervenute opposizioni da parte dei creditori.

Motivazione
Con riguardo alle formalità pubblicitarie connesse tanto al trasferi-mento della sede all'estero quanto alla c.d. “trasformazione internazio-nale” comunitaria, si osserva come il semplice trasferimento della sede di una società nazionale all'estero con mantenimento della “lex societa-tis” di origine non comporta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano. In tal caso, infatti, la società rimane di nazionali-tà italiana ed il trasferimento all'estero importa che presso la sede nel paese straniero debbano tenersi le riunioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo (salva diversa previsione statutaria) e debbano essere depositati tutti i documenti il cui deposito in sede è richiesto dalla legge italiana (es. progetti di bilancio, progetti di fusione, relazioni di stima, ecc.).
La società, pertanto, continuerà ad essere disciplinata dal diritto ita-liano, a depositare atti e documenti (es. modifiche statutarie, aumenti e riduzioni del capitale, cessioni di quote, bilanci, ecc.) presso il Registro delle Imprese italiano e le sue deliberazioni “straordinarie” saranno sempre soggette al controllo di legittimità da parte del notaio italiano ai sensi dell'art. 2436 c.c. (presso il quale dovranno essere preventivamente depositate le eventuali delibere verbalizzate dal notaio straniero).
Consegue che la delibera di mero trasferimento della sede all'estero potrà essere immediatamente iscritta presso il registro delle imprese del-la sede italiana originaria e produrrà effetto da tale iscrizione.
L’effetto della deliberazione di mutamento della “lex societatis”, inve-ce, comportando la perdita della nazionalità italiana, è subordinato an-che alla cancellazione dal Registro delle Imprese italiano.
Con riguardo alle regole procedurali necessarie a dare efficacia a tale ultima deliberazione (c.d. “trasformazione internazionale”) si ritiene opportuno che l'organo amministrativo richieda la cancellazione al competente Registro delle Imprese solo successivamente alla mancata opposizione dei creditori nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pre-ventiva iscrizione nel Registro delle Imprese italiano del trasferimento all'estero della sede sociale.
Al proposito, parte della dottrina evidenzia come tanto il regolamen-to C.E. sulle Società Europee (art. 8, comma 2) quanto l'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 sulla fusione transfrontaliera, prevedono che la delibera assembleare che comporta mutamento dello stato in cui ha sede l’ente debba essere anticipata dall'iscrizione, presso il Registro delle Imprese, di un progetto dell'operazione. Tali previsioni normative, essendo riferite a fattispecie assimilabili alla “trasformazione interna-zionale”, portano a ritenere che il medesimo procedimento debba essere seguito anche per dette ultime operazioni.
In particolare taluno ritiene che, in applicazione estensiva della nor-ma sulle fusioni transfrontaliere, trenta giorni prima della delibera con cui una società italiana decida di mutare la “lex societatis”, debba essere depositato un progetto di trasformazione internazionale, che avrà effetti analoghi a quelli previsti per il progetto di fusione transfrontaliera.
Secondo altra dottrina, che invece ritiene analogicamente applicabile la norma sulla Società Europea, due mesi prima della delibera “de qua” si dovrebbe depositare un progetto di trasformazione internazionale, con effetti analoghi al progetto di trasferimento di sede di Società Euro-pea all'estero.
D'altro lato vi è chi sottolinea che alla fattispecie in esame si debba ritenere applicabile il principio del differimento dell'efficacia della deli-bera salva la facoltà di opposizione dei creditori, in applicazione analo-gica per taluno dell'art. 2500 novies c.c., dettato per le trasformazioni eterogenee, per altri dell'art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 11, 2 comma, lett. b) del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 sulla fusione transfrontaliera.
Tanto le opinioni sulla necessità del preventivo deposito di un pro-getto di trasformazione internazionale, quanto le tesi sull'efficacia diffe-rita della relativa delibera, con attribuzione ai creditori del diritto di op-posizione, trovano fondamento nelle medesime considerazioni ed in particolare:
- dal punto di vista giuridico entrambe argomentano in base all'appli-cazione estensiva di norme che disciplinano istituti che presentano evi-denti analogie con la trasformazione internazionale;
- dal punto di vista degli interessi coinvolti entrambe argomentano dall'idoneità della delibera di trasformazione internazionale a determi-nare la cancellazione della società dal Registro delle Imprese nazionale in assenza del procedimento di liquidazione, rendendo pertanto neces-sario un meccanismo di tutela del ceto creditorio.
Astrattamente, quindi, potrebbero ritenersi applicabili per analogia alla fattispecie in esame sia il principio dell'efficacia differita della deli-bera con attribuzione del diritto di opposizione ai creditori ai sensi degli art. 2500 novies e 2503 c.c., sia l'obbligo di preventivo deposito del pro-getto di trasformazione di cui al Regolamento della Società Europea e alle norme sulla fusione transfrontaliera. A ben vedere, tuttavia, tale conclusione porterebbe ad una inutile duplicazione dei mezzi di tutela del ceto creditorio e dei terzi, in contrasto pertanto con il principio di economia dei mezzi giuridici.
Tanto lo strumento dell'efficacia differita con attribuzione del diritto di opposizione, quanto quello del deposito del progetto, infatti, sono rimedi volti a tutelare il medesimo interesse sostanziale, sicché pare po-tersi concludere nel senso di ritenere applicabile o il principio dell'effica-cia differita o l'obbligo del preventivo deposito del progetto in alternati-va tra loro e non cumulativamente.
Tra le due opzioni, pare preferibile l'applicazione estensiva degli art. 2500 novies e 2503 c.c., attesa l'inammissibilità di applicazione analogica delle norme pubblicitarie. In mancanza di richiamo in tal senso, infatti, non appare corretto applicare in via analogica una norma pubblicitaria comunitaria dettata specificatamente per un ente peculiare quale è la Società Europea ovvero dettata per l'ipotesi di fusione, che, a differenza della trasformazione, richiede sempre il preventivo deposito di un pro-getto dell'operazione.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, sembra quantomeno prudente prevedere che l'efficacia della deliberazione di adozione di un tipo socia-le proprio dell'ordinamento straniero di arrivo sia subordinata alla man-cata opposizione dei creditori nel termine di 60 giorni dall'iscrizione del trasferimento sede, decorsi i quali l'organo amministrativo potrà proce-dere con gli adempimenti relativi all'assoggettamento della società al nuovo ordinamento giuridico: espletamento delle formalità pubblicitarie previste dallo Stato di destinazione e successiva cancellazione della so-cietà dal Registro delle Imprese italiano.
Consegue che la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese italiano prima del decorso del suddetto termine di 60 giorni potrebbe importare responsabilità degli amministratori nei con-fronti dei creditori che abbiano subito eventuale pregiudizio. A tal fine il notaio eventualmente delegato a richiedere la cancellazione dovrà mu-nirsi di certificato (o di dichiarazione sostitutiva da parte degli ammini-stratori) di insussistenza di opposizioni.