:: domenica 26 marzo 2023  ore 03:37
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
H.C. SPA - Amministrazione in generale e sistema tradizionale > SPA - Amministrazione in generale e sistema tradizionale
H.C.1- (SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/06)
Lo statuto di una s.p.a. può legittimamente prevedere una sola forma di amministrazione e controllo scegliendo tra il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico, non ritenendosi legittima l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria. Tale ultima assemblea potrà comunque determinare al momento della nomina il numero dei componenti gli organi sociali e la loro durata in carica nel rispetto dei limiti statutari e di legge.
La competenza dell'assemblea straordinaria nella scelta del sistema di amministrazione e controllo non è delegabile all'organo amministrativo, non rientrando tra le ipotesi di delegabilità previste dall'art. 2365, comma 2, c.c.

H.C.2 - (LIMITI ALLA NOMINA DI PROCURATORI GENERALI - 1° pubbl. 9/04)
È illegittima la previsione della nomina di procuratori generali o direttori generali che assorbano interamente i poteri gestori dell’organo amministrativo, perché non si può ammettere la dissociazione permanente tra titolarità del potere gestorio e suo esercizio; sono ammesse procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

H.C.3 - (CLAUSOLE DI DECADENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.

H.C.4 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DUE MEMBRI - 1° pubbl. 9/04)
È ammissibile un consiglio di amministrazione composto di due membri.

H.C.5 - (CLAUSOLE DI PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola per cui in caso di parità prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

H.C.6 - (PARTICOLARI MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - 1° pubbl. 9/04)
È legittima la clausola che prevede, per la nomina delle cariche sociali, la possibilità per ciascun socio di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero degli amministratori e dei sindaci da eleggere (art. 2368, comma 1, c.c.).

H.C.7 - (ELEZIONI PER ACCLAMAZIONE - 1° pubbl. 9/04)
Non è possibile prevedere come forma di elezione degli amministratori l’acclamazione, neppure in via alternativa rispetto ad altre modalità di nomina.

H.C.8 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOTO PER CORRISPONDENZA - 1° pubbl. 9/05)
Non è ammissibile il voto per corrispondenza nel Consiglio di Amministrazione di società per azioni. Infatti il voto per corrispondenza costituisce una deroga “eccezionale” al metodo collegiale, che può essere ammesso solo in presenza di espressa disposizione normativa. Ma per il Consiglio di Amministrazione non esiste una norma analoga a quella (art. 2370, comma 3, c.c.) dettata per le assemblee. Anzi mentre l’art. 2370, comma 3, c.c. per le assemblee prevede congiuntamente sia l’intervento con mezzi di telecomunicazione che il voto per corrispondenza l’art. 2388 comma 1 c.c. prevede solamente l’intervento con mezzi di telecomunicazione. Né si può affermare che ciò che vale per le assemblee possa valere anche per il Consiglio di Amministrazione posto che per l’assemblea è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2372) mentre ciò è espressamente escluso per il Consiglio di Amministrazione (art. 2388, comma 3, c.c.).

H.C.9 - (TERMINI DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN SEGUITO A RINUNCIA DI UNO O PIÙ DI ESSI IN PRESENZA DELLA CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT - 1° pubbl. 9/06)
Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessi l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
a) in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c.:
- gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si è ricostituito;
- gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito.
I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
b) in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

H.C.10 - (AMMISSIBILITÀ DELLA PREVISIONE STATUTARIA CHE ESCLUDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO AGLI AMMINISTRATORI REVOCATI SENZA GIUSTA CAUSA - 1° pubb. 9/06)
La disposizione dell’ultima parte del comma 3 dell’art. 2383 c.c. è derogabile, pertanto è legittima la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa.
Tale clausola sarà opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione.

H.C.11 - (APPLICABILITÀ DELL’ART. 2405 C.C. ALLE DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO UNIPERSONALE - 1° pubbl. 9/06)
Non è applicabile alle determinazioni dell’amministratore unico il disposto dell’art. 2405 c.c.

H.C.12 - (EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SUI COMPONENTI DEGLI ORGANI IN CARICA AL MOMENTO DELLA SUA EFFICACIA - CESSAZIONE ANTICIPATA - PROROGATIO - 1° pubbl. 9/06 - modif 09/07).
La variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel corso del quale sia stata decisa, ovvero alla data diversa altrimenti disposta dalla medesima deliberazione (art. 2380, comma 2, c.c.). Da tale data si verifica dunque la cessazione degli organi sociali previgenti, esclusa ogni possibilità di prorogatio.

H.C.13 - (MODIFICA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE - CLAUSOLA STATUTARIA INDENNITARIA - AMMISSIBILITÀ - 1° pubbl. 9/06)
E' legittima una clausola statutaria che, in caso di anticipata cessazione a seguito dell'assunzione di una deliberazione di adozione di un diverso sistema di amministrazione e controllo, attribuisca ai componenti dell'organo amministrativo una indennità a ristoro di tale evento.

H.C.14 - (CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DI CLAUSOLE STATUTARIE INCOMPATIBILI CON LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO IN CARICA - 1° pubbl. 9/07)
Qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l'organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese.
In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria.

H.C.15 - (VARIAZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNANCE - TERMINE DI EFFICACIA EX ART. 2380, CO. 2, C.C. - 1° pubbl. 9/07)
Posto che ai sensi dell'art. 2380, comma 2, c.c. la deliberazione di variazione del sistema di amministrazione e controllo ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, salvo che la deliberazione medesima disponga altrimenti, è da ritenere che la deroga possa consistere tanto nell'attribuire efficacia immediata alla relativa delibera, quanto nel fissare un termine di efficacia posteriore a quello legale, ovvero, infine, un termine non coincidente né con l'uno né con l'altro (e pertanto “intermedio”), purché successivo all’iscrizione nel registro delle imprese.