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H.J.1 - (ESERCIZIO DI VOTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - 1° pubbl. 9/04)
Qualora gli strumenti finanziari siano dotati di diritto di voto su argomenti specificatamente indicati, normalmente devoluti alla competenza dell’assemblea dei soci (ad esempio la modifica dell’oggetto sociale), detto diritto di voto viene esercitato nell’assemblea dei soci all’uopo convocata e non in un’assemblea speciale. Infatti la previsione del comma 6 dell’art. 2346 c.c., che vieta la possibilità di emettere strumenti finanziari aventi diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti, deve essere interpretata come divieto di abbinare agli strumenti finanziari il diritto di voto “generale” e non anche come divieto di esercitare nell’assemblea generale degli azionisti il diritto di voto “speciale” eventualmente attribuito ai sensi del comma 5 dell’art. 2351 c.c.
È fatta comunque salva la possibilità di prevedere statutariamente che gli strumenti finanziari aventi diritto di voto su argomenti di competenza dell’assemblea dei soci esercitino detto diritto in un’assemblea speciale. È in ogni caso necessario che lo statuto determini il peso del voto spettante ai portatori degli strumenti finanziari.
H.J.2 - (QUORUM ASSEMBLEARI E STRUMENTI FINANZIARI - 1° pubbl. 9/04)
Nel caso esistano portatori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto da esercitarsi nell’assemblea dei soci su argomenti specificatamente indicati, della loro presenza si dovrà tenere conto ai fini della regolare costituzione di un’assemblea totalitaria avente ad oggetto detti argomenti.
H.J.3 - (STRUMENTI FINANZIARI E ASSEMBLEE SPECIALI - 1° pubbl. 9/04)
Nonostante l’art. 2376, comma 1, c.c., preveda espressamente l’obbligo dell’assemblea speciale solo per gli strumenti finanziari che conferiscono (anche) diritti amministrativi, è da ritenere che tale obbligo sussista anche nel caso di strumenti finanziari che attribuiscano solo diritti patrimoniali.
H.J.4 - (DETERMINAZIONE DEL LIMITE DEL 10% DEL PATRIMONIO NETTO PER L’ISTITUZIONE DI UN PATRIMONIO DESTINATO - 1° pubbl. 9/20)
Nel valutare il rispetto del limite del 10% del patrimonio netto della società di cui all’art. 2447 bis, comma 2, c.c. si deve tener conto soltanto del valore complessivo dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla società che la stessa segrega in uno o più patrimoni destinati, mentre non vanno computati nel relativo calcolo gli elementi patrimoniali apportati da soggetti diversi, siano essi soci o terzi, in quanto la destinazione in via esclusiva di tali apporti allo specifico affare non comporta alcun pregiudizio per i creditori generali della società.