I.A. SRL - Conferimenti e acquisti ex art. 2465, comma 2 C.C. > SRL Conferimenti e acquisti ex art. 2465, comma C.C.
I.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2465 C.C. - 1° pubbl. 9/04)
La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.
I.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04)
La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.
I.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04)
In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.
I.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04)
Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.
I.A.5 - (CONFERIMENTI DI OPERA O SERVIZI - 1° pubbl. 9/05)
I conferimenti di opera o servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferimenti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge, in particolare:
1) è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la stima del valore dell’obbligazione conferita ex art. 2465 c.c.. Detto valore deve essere anche indicato nell’atto costitutivo come previsto dal disposto del n. 5) dell’art. 2463 c.c.;
2) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell’obbligazione conferita. Le stesse quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all’originario conferente, anche se non più socio, dell’obbligazione conferita;
3) la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell’obbligazione conferita, in seguito all’accertamento secondo le norme in tema di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione;
4) in caso di inadempimento dell’obbligazione conferita non sono attuabili i rimedi di cui all’art. 2466 c.c., in quanto l’esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l’assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento di quest’ultima.
In tale ipotesi sono dunque attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l’inadempimento delle obbligazioni.
I.A.6 - (CONFERIMENTI DI OPERA E SERVIZI E POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA - 1° pubbl. 9/05)
Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art. 2464, comma 6, c.c., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.
Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la validità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il servizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento. In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.
I.A.7 - (LEGITTIMITÀ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA - 1° pubbl. 9/06)
Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.
Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e che ai restanti soci sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione.
I.A.8 - (VALORI NOMINALI E VALORI REALI NEI CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA - 1° pubbl. 09/07)
I conferimenti in natura possono avvenire anche per un valore nominale delle partecipazioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo, inferiore a quello reale dei beni conferiti.
I.A.9 - (DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALLA NOMINA DELL’ESPERTO IN BASE ALLA NATURA DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA - 1° pubbl. 09/07)
Per verificare se l’esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno (artt. 2343 e 2465 c.c.) si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente.
Di conseguenza, nel caso in cui i beni in natura siano conferiti da una s.p.a. in una s.r.l., l’esperto non è designato dal tribunale.
I.A.10 - (POLIZZA ASSICURATIVA O FIDEIUSSIONE BANCARIA SOSTITUTIVE DEL CONFERIMENTO IN DENARO E DPCM ATTUATIVO - 1° pubbl. 9/10)
La disposizione di cui all’art. 2464, comma 4, secondo periodo, c.c., in base alla quale il versamento iniziale dovuto al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, stipulata per un importo almeno corrispondente, è inattuabile fino a quando non saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le caratteristiche della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria.
I.A.11 - (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO - 1° pubbl. 9/10)
Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto.
Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c., richiamato dall’art. 2480 c.c.
E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel registro imprese.
I.A.12 - (AUMENTO DI CAPITALE IN NATURA E FORMAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA SUI CONFERIMENTI - 1° pubbl. 9/12)
Nonostante la totale assenza di una specifica disciplina sul punto, si ritiene che la relazione di stima del revisore sui conferimenti in natura debba essere formata anche in sede di aumento di capitale e che la stessa debba essere allegata alla relativa delibera.
In detta fattispecie sussiste, infatti, la medesima esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale che ricorre in sede di costituzione (art. 2465, comma 1, c.c.).
Sotto questo profilo, non appare equivalente l’allegazione della relazione di stima all’atto di conferimento anziché alla delibera di aumento, posto che, a seconda della natura dei beni da conferire, il primo potrebbe avvenire in una forma non iscrivibile nel registro imprese.
I.A.13 - (SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA DESIGNAZIONE DEL REVISORE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI CONFERIMENTI IN NATURA A LIBERAZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE - 1° pubbl. 9/12)
In assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale spetti a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente.
La disposizione di cui all’art. 2465, comma 1, c.c. (peraltro dettata per i soli conferimenti effettuati in sede si costituzione), in base alla quale “chi conferisci beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata....”, non appare, infatti, volta ad attribuire al solo conferente la facoltà di nomina, ma piuttosto ad attribuire a quest’ultimo il diritto di fare propria o meno la relazione predisposta dal revisore.
Una diversa interpretazione risulterebbe inconciliabile con il sistema, in quanto renderebbe inattuabili le delibere di aumento di capitale in natura adottate in un momento in cui non sia noto il potenziale conferente (come accade per quelle offerte di sottoscrizione ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni di una determinata società, titoli di stato, ecc.), nonché quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di titolarità del bene da conferire tra la data di adozione della delibera e quella della sua sottoscrizione.
I.A.14 - (MODALITA’ DEL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO NELL’IPOTESI IN CUI NON INTERVENGANO GLI AMMINISTRATORI NELL’ATTO DI COSTITUZIONE)
La disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., che impone il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrapprezzo) all’organo amministrativo all’atto della costituzione della società, deve essere interpretata in senso sostanziale, poiché altrimenti sarebbe di impossibile applicazione, posto che:
a) in sede di costituzione non esiste l’organo amministrativo, il quale si costituirà solo con l’iscrizione della società nel registro imprese e, comunque, dopo che i suoi componenti abbiano accettato l’incarico;
b) gli organi delle persone giuridiche non sono dotati di propria personalità o soggettività per cui non sono capaci di essere depositari di somme né di rilasciare quietanze.
Il versamento deve, dunque, essere fatto agli amministratori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito.
Per tale motivo si ritiene che il disposto dell’art. 2464, comma 4, c.c. (come del resto accadeva anche con il previgente obbligo del versamento dei decimi presso una banca) imponga unicamente di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, a comprova della serietà dell’impegno assunto dai soci di liberare il capitale di rischio, e non anche l’intervento in atto dell’ ”organo amministrativo” (rectius dei nominati amministratori) per rilasciare quietanze.
E’ senz’altro possibile che l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tuttavia, si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a comprovarne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci.
Si ritiene che rispettino tale requisito i depositi costituiti:
1) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori;
2) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della L. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l’incarico;
3) presso una banca, vincolato a favore della società.