K. Trasformazione > Trasformazione
K.A.1 - (TRASFORMAZIONE DI SRL CHE HA RICEVUTO CONFERIMENTI IN NATURA IN SPA - 1° pubbl. 9/04)
Non è necessario procedere ad una nuova stima formata da un esperto nominato dal tribunale nel caso in cui una s.r.l., che abbia ricevuto conferimenti in natura, si trasformi in s.p.a., purché tra la data del conferimento e quella di trasformazione sia intercorsa l’approvazione di almeno un bilancio di esercizio.
K.A.2 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI CON RIDUZIONE DEL CAPITALE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05)
Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.
K.A.3 - (SPESE DI COSTITUZIONE NELLE TRASFORMAZIONI - 1° pubbl. 9/04)
Le spese dell’atto costitutivo vanno inderogabilmente indicate solo nelle costituzioni di società di capitali e di cooperative e non nelle trasformazioni.
K.A.4 - (AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 2500 SEXIES C.C. - 1° pubbl. 9/05)
La norma dell’art. 2500 sexies c.c. benché sia intitolata “Trasformazione di società di capitali” in realtà si riferisce alle sole trasformazioni di società di capitali in società di persone, non anche alle trasformazioni di società di capitali in altre società di capitali, come si può ricavare dalle disposizioni dei commi primo e quarto. Pertanto la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 2500 sexies c.c. che prescrive l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo, non si applica in caso di trasformazione nell’ambito delle società di capitali (ad esempio nel caso di trasformazione di una s.r.l. nella forma di s.p.a. o di una s.p.a. nella forma di s.r.l.).
Resta in ogni caso salvo il disposto dell’art. 2500 septies, comma 2, c.c., per le ipotesi di trasformazione ivi previste.
K.A.5 - (TRASFORMAZIONE IN CONSORZIO O SOCIETÀ CONSORTILE - 1° pubbl. 9/05)
Nella trasformazione in consorzio e/o in società consortile è (implicitamente) necessario verificare che sussistano tutti i requisiti “speciali” previsti per tali enti. In particolare, sarà necessario verificare che tutti i soci siano imprenditori e la natura consortile del nuovo oggetto sociale, procedendo altrimenti ai necessari adeguamenti (ed eventuali esclusioni).
K.A.6 - (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA - 1° pubbl. 9/05)
Ogni ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali richiede, per effetto della norma di cui all’art. 2500 septies c.c. (che richiama l’art. 2500 sexies c.c.), la predisposizione della relazione degli amministratori che illustri le ragioni e gli effetti della proposta trasformazione, la quale deve essere messa a disposizione dei soci nei termini di legge.
K.A.7 - (OBBLIGO DI IMPUTABILITÀ A CAPITALE DEL PATRIMONIO NETTO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE TRASFORMATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/05)
Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.
K.A.8 - (TRASFORMAZIONE DI ENTE DIVERSO DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN COOPERATIVA E PERIZIA DI STIMA - 1° pubbl. 9/05)
Ancorché il capitale, nelle società cooperative, svolga un ruolo diverso da quello svolto nelle società lucrative, anche nel caso di trasformazione di consorzio (o altro ente diverso dalla società di capitali) in società cooperativa troverà applicazione la disciplina relativa alla formazione e valutazione del patrimonio che si applica nelle società lucrative. Quindi, secondo i casi, dovrà procedersi alla stima del patrimonio secondo le regole di cui all’art. 2464 e segg. c.c., se la cooperativa assumerà la disciplina della società a responsabilità limitata, ovvero di cui all’art. 2342 e segg. c.c. se adotterà, invece, la disciplina della società per azioni. Ciò trova fondamento e conferma, tra l’altro, nella previsione di cui all’art. 13 della II Direttiva comunitaria in materia societaria.
K.A.9 - (DECADENZA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE CONTABILE IN SEGUITO A TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione.
Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 del medesimo art. 2477 c.c.
K.A.10 - (APPONIBILITÀ DI UN TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA ALLE DELIBERE DI TRASFORMAZIONE - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11)
Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all’art. 2500, ultimo comma, c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione.
K.A.11 - (RELAZIONE DI STIMA IN CASO DI CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA E CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DI SPA IN SRL - 1° pubbl. 9/06)
Nel caso in cui si deliberi la trasformazione di una società da spa a srl con contestuale conferimento di beni in natura la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento è redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c., in quanto le dette delibere di trasformazione e di aumento saranno efficaci solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi quando la società conferitaria avrà assunto la forma di srl.
L’esposto principio vale anche nel caso che il conferimento in natura sia eseguito in anticipo rispetto all’iscrizione della delibera, poiché in detto caso anche l’efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla iscrizione della delibera suo presupposto.
Nell’esposta fattispecie esiste un collegamento negoziale tra le due delibere, pertanto, nel caso che il notaio non dovesse ravvisare i presupposti di legge per l’iscrivibilità della trasformazione non potrà procedere neppure all’iscrizione dell’aumento in natura.
K.A.12 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN CONSORZIO E CONSENSO DEI SOCI EX ART. 2500 SEXIES, COMMA 1, C.C. - 1° pubbl. 9/06)
La trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata in consorzio può essere adottata senza il consenso di tutti i soci di cui all’art. 2500 sexies, comma 1, c.c.
La responsabilità che i soci assumeranno in seguito alla trasformazione per le eventuali obbligazioni che il consorzio contrarrà per loro conto ai sensi dell’art. 2615, comma 2, c.c., non è infatti la responsabilità illimitata generica rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2500 sexies, comma 1, c.c., bensì è la responsabilità propria e fisiologica del mandato senza rappresentanza, limitata a quanto richiesto dal consorziato al consorzio.
K.A.13 - (RINUNCIABILITÀ ALLA RELAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE EX ART. 2500 SEXIES, COMMA 2, C.C. - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11)
La relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione ex art. 2500 sexies, comma 2, c.c., è volta a tutelare unicamente gli interessi dei soci, pertanto è da questi rinunciabile all’unanimità.
La rinuncia può avvenire anche con riguardo al solo preventivo deposito.
K.A.14 - (FORMA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI FATTO IN SOCIETÀ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/06)
La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto, in società di capitali richiede l'atto pubblico ad substantiam.
K.A.15 - (FORMA DELL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI FATTO IN ALTRA SOCIETÀ DI PERSONE - 1° pubbl. 9/06)
La trasformazione di una società di persone, ancorché irregolare, o di fatto in altro tipo di società di persone può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata.
K.A.16 - (IMPOSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE IRREGOLARE - 1° pubbl. 09/06)
La norma che fa decorrere l'efficacia delle trasformazioni dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, commi 2 e 3, c.c.) preclude la possibilità di esistenza di società di persone irregolari a seguito di trasformazione.
Infatti, in mancanza della prescritta iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle imprese della società trasformata, l'atto di trasformazione non produce alcun effetto, continuando ad applicarsi la disciplina prevista per il tipo originario.
K.A.17 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IRREGOLARE O DI FATTO IN ALTRO TIPO DI SOCIETÀ REGOLARE - 1° pubbl. 9/06)
La norma che fa decorrere l'efficacia della trasformazione dalla esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (art. 2500, commi 2 e 3, c.c.) non preclude la possibilità per una società irregolare o di fatto, che non proceda ad una preventiva regolarizzazione, di trasformarsi direttamente in altro tipo di società regolare.
L'efficacia della trasformazione decorrerà dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasformazione, senza ulteriori formalità in ordine al tipo trasformato.
K.A.18 - (DECISIONE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN ALTRA SOCIETÀ DI PERSONE - MAGGIORANZE - 1° pubbl. 9/06)
La disposizione di cui all’art. 2500 ter, comma 1, c.c., trova applicazione nella sola ipotesi ivi prevista, pertanto, in mancanza di una diversa specifica disciplina contenuta nei patti sociali, la decisione di trasformare una società di persone in altra società di persone deve essere adottata all'unanimità.
K.A.19 - (NON APPLICABILITÀ DELL’ART. 2500 TER, COMMA 1, C.C. ALLE SOCIETÀ COSTITUITE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - 1° pubbl. 9/06)
Poiché la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2500 ter c.c. ha invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di capitali, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore.
Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. Decr. Trib. Milano, sez. VIII civile, 8 luglio 2005; Decr. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).
K.A.20 - (CONTENUTO MINIMO DELLE CLAUSOLE CHE RENDONO INAPPLICABILE LA TRASFORMAZIONE A MAGGIORANZA DI CUI ALL'ART. 2500 TER C.C. - 1° pubbl. 9/06)
La decisione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, pur rientrando nell'ampio “genus” delle decisioni di modifica del contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario dall'art. 2500 ter c.c., che, in deroga al principio dell'unanimità genericamente previsto dall'art. 2252 c.c., ne consente l'adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale.
La diversa disposizione del contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità”, ovvero: “Per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
K.A.21 - (DECISIONE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI A MAGGIORANZA E ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO - 1° pubbl. 9/06)
In mancanza di espressa diversa previsione del contratto sociale, si deve ritenere che l'art. 2500 ter, comma 1, c.c., nella parte in cui prevede la trasformazione a maggioranza delle società di persone in società di capitali, consenta l'approvazione con la medesima maggioranza del nuovo testo dello statuto della società trasformata anche in quelle parti che non risultano strettamente necessarie per l'adozione del nuovo tipo sociale (si pensi all'introduzione di particolari maggioranze, o all'adozione di particolari sistemi di “governance”, o a clausole di prelazione, o di limitazione alla circolazione delle partecipazioni, o alla previsione di ipotesi facoltative di recesso o esclusione, ecc.).
Restano comunque salve le disposizioni dettate da norme speciali in deroga al principio dell'art. 2500 ter c.c. (si pensi all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 nella parte in cui prevede che l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie debba essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale).
K.A.22 - (LEGITTIMITÀ DELLA PATTUIZIONE CHE CONSENTE LA TRASFORMAZIONE A MAGGIORANZA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN ALTRA SOCIETÀ DI PERSONE - LIMITAZIONI - 1° pubbl. 9/06)
L'introduzione del principio di trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali rende legittima la pattuizione che consente di trasformare a maggioranza una società di persone in altra società di persone, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2252 c.c.
Peraltro detta pattuizione deve armonizzarsi con le seguenti due limitazioni dettate da esigenze sistematiche:
a) l'attribuzione del diritto di recesso al socio che non ha concorso alla decisione;
b) la necessità del consenso di tutti i soci che con la trasformazione (es. da s.a.s. in s.n.c.) assumono responsabilità illimitata.
La mancata espressa previsione di tali limitazioni nella clausola che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone, non inficia la validità della clausola stessa, che dovrà ritenersi integrata ex lege con le limitazioni medesime.
K.A.23 - (AMMISSIBILITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI UNIPERSONALE IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE CON UNICO SOCIO - 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11)
Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l'atto di trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell'atto costitutivo.
In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci.
K.A.24 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE AVENTE FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI - RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2500 TER C.C. - NECESSITÀ - 1° pubbl. 9/07)
In ogni caso di trasformazione di società consortile avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., in forza dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.
K.A.25 - (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SOCIETÀ DI CAPITALI AVENTE SCOPO LUCRATIVO - RELAZIONE DI STIMA - ESCLUSIONE - 1° pubbl. 9/07)
Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., non trovando applicazione la previsione dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.
K.A.26 - (CONSENSO DEI SOCI TITOLARI DI PARTICOLARI DIRITTI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEL CASO DI TRASFORMAZIONE - 1° pubbl. 9/08)
E’ necessario il consenso di tutti i soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., per deliberare una trasformazione che comporti il venir meno di detti diritti, a meno che l’atto costitutivo della società trasformata non preveda, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c., che i medesimi diritti possano essere modificati a maggioranza.
K.A.27 - (TRASFORMAZIONE DI ENTI O SOCIETÀ DIVERSI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN ASSOCIAZIONI - 1° pubbl. 9/08)
L’art. 2500 septies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta.
Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione in associazione non riconosciuta di enti o società, diversi dalle società di capitali, ai quali sia comunque consentito di trasformarsi in dette società di capitali.
E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.
Così se una società di persone può legittimamente trasformarsi in società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in associazione non riconosciuta, sarà altresì legittimo che una società di persone si trasformi direttamente in associazione non riconosciuta.
K.A.28 - (TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI - 1° pubbl. 9/08)
L’art. 2500 octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali.
Si deve tuttavia ritenere legittima - ai sensi dell’art. 1322 c.c. - ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali.
E’ infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.
Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone.
Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell’art. 1322 c.c.
L’ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all’art. 2500 octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna).
K.A.29 - (TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE COSTITUITA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E QUORUM DELIBERATIVI - 1° pubbl. 9/08)
L’art. 2500 octies, comma 2, c.c., consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
Il successivo comma 3, del medesimo art. 2500 octies c.c., aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo.
Dal combinato disposto di dette norme deriva che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione.
Diversamente vi sarebbe una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto ??\" in sede di costituzione o accettando lo statuto al momento dell’adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente.
Tale disparità di trattamento deriverebbe inoltre da una norma retroattiva.
K.A.30 - (TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - 1° pubbl. 9/09)
Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea).
La società derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività.
Qualora nell’atto di trasformazione non sia espressamente previsto, ricorrendone i presupposti, che si intende anche revocare la liquidazione, la società trasformata resterà in liquidazione.
In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci.
K.A.31 - (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETÀ OD ALTRI ENTI IN LIQUIDAZIONE - 1° pubbl. 9/09)
Si ritiene sempre legittimo, nei limiti del procedimento legale e salvi i divieti espressi, che una qualsiasi società od altro ente in liquidazione si trasformi in altra società od ente (trasformazione eterogenea).
La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio di una nuova attività.
La società o l’ente derivante dalla trasformazione potrà a sua volta essere in liquidazione o meno, poiché detta operazione può avere sia un fine liquidatorio sia un fine di rimozione della causa di scioglimento e di rilancio dell’attività.
In ogni caso non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione di trasformazione, essendo la valutazione sull’opportunità di tale operazione rimessa all’insindacabile giudizio dei soci o degli eventuali altri organi specificatamente competenti.
I terzi creditori sono comunque tutelati con il diritto di opposizione previsto dall’art. 2500 novies c.c.
Costituisce eccezione al principio enunciato, e si ritengono dunque non consentite, le trasformazioni eterogenee di enti in liquidazione che comportino la disapplicazione delle eventuali norme proprie del tipo di partenza relative alla devoluzione del patrimonio (ciò per applicazione diretta ed analogica di quanto disposto dagli artt. 2499 e 28, comma 2, c.c.).
K.A.32 - (TRASFORMAZIONE DI COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE IN SOCIETÀ LUCRATIVA O IN CONSORZIO - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 - modif. 9/20)
Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e, con una successiva deliberazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’iscrizione della prima nel Registro delle Imprese, proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio.
In tal caso è necessaria e sufficiente, quale unico documento contabile di riferimento dell’unitaria operazione, la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale di cui all’art. 2545 undecies c.c.
Per procedere alla trasformazione occorrerà ovviamente che dalla perizia risulti che la società sia dotata di un patrimonio attivo che, al netto delle somme da devolvere ai fondi mutualistici, sia di entità tale da coprire il capitale sociale.
K.A.33 - (EFFICACIA DELLA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Si ritiene che la normativa sull'opposizione dei creditori dettata dall'art. 2500 novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso.
K.A.34 - (APPLICABILITÀ DELL'ART. 2500 SEXIES C.C. ALLA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVA - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
Si ritiene che la disciplina dettata dall'art. 2500 sexies c.c. sia applicabile, nei limiti della sua compatibilità, anche alle ipotesi di trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi.
K.A.35 - (CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2545-UNDECIES C.C. E OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11)
La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell'art. 2545 undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev'essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione.
Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell'espressione “dividendi non ancora distribuiti”, contenuta nell'art. 2545 undecies, comma 1, c.c., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall'art. 2545 ter c.c., conservando alla società trasformata l'intero valore del netto residuo.
K.A.36 - (TRASFORMAZIONE REGRESSIVA CON RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13)
Nella trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, appare consentito ridurre il capitale sociale volontariamente nel rispetto del termine di opposizione concesso ai creditori sociali.
K.A.37 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ CON UNICO SOCIO IN TITOLARITA’ INDIVIDUALE D’AZIENDA DA PARTE DI PERSONA FISICA E VICEVERSA – 1° pubbl. 9/14)
In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell'art. 3 Cost., una limitazione dell'autonomia dell'impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa.
Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte, producendo tra le parti e nei confronti dei terzi gli stessi effetti di:
- scioglimento senza liquidazione e confusione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione da società;
- separazione di patrimoni, nell’ipotesi di trasformazione in società.
Perché si verifichi tale fattispecie è necessario che la trasformazione non faccia venir meno l’azienda, intesa come l’insieme dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, risultando, di contro, indifferente che la persona fisica da o in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l’azienda oggetto di trasformazione.
Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c..
Nella trasformazione da o in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica, come in quella da o in comunione d’azienda, si verifica la continuazione dei rapporti giuridici prevista dall’art. 2498 c.c.. Tuttavia, tenuto conto dello stato attuale della giurisprudenza di merito, appare prudente, per fini tuzioristici, rispettare in detti atti le disposizioni di forma sui trasferimenti (ad esempio: normativa urbanistica, certificazione energetica, conformità catastale, ecc.).
K.A.38 - (MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ATIPICA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA IN SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALI – 1° pubbl. 9/14)
La regola dettata dall'art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21 ultimo comma c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A. 28), salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse.
K.A.39 - (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ATIPICA DI ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI IN S.T.P. – 1° pubbl. 9/14)
Ammessa la trasformazione eterogena atipica delle associazioni prive di personalità giuridica di cui al Libro I del c.c. in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A.28), si deve ritenere legittima – quantomeno ai sensi dell’art. 1322 c.c. – la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti.
La disciplina concreta di tale tipo di trasformazione dipenderà ovviamente dalla natura giuridica che si intende riconoscere alle associazione professionali: trasformazione eterogenea se si ritiene che le medesime siano vere e proprie associazioni o comunque centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, quantunque privi di personalità giuridica; trasformazione progressiva omogenea se si ritiene che le associazioni professionali abbiano natura di società semplice e si adotti un altro modello societario (mentre l’adozione delle regole proprie della s.t.p. attraverso il ricorso al modello della società semplice non avrebbe la natura di trasformazione, bensì di modifica dei patti sociali - v. orientamento Q.A.17).
K.A.40 - (TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE IN FONDAZIONE – 1° pubbl. 9/16)
Appare ammissibile la trasformazione diretta da associazione in fondazione sia perché la trasformazione è istituto di carattere generale, sia per il principio dell’economia dei mezzi giuridici (vedi orientamenti K.A.27 e K.A.28).
Tale fattispecie trasformativa è inoltre oggi implicitamente ammessa dall’art. 3, comma 1, lett. e), della L. 6 giugno 2016 n. 106, che, delegando al Governo il potere di disciplinarne il procedimento, afferma vigere nell’ordinamento il “principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi”.
Fino a quando non sarà dettata la disciplina specifica di cui alla suddetta legge delega, alla trasformazione di associazioni in fondazioni si applicano in via analogica le disposizioni legislative che disciplinano le trasformazioni societarie eterogenee. In ogni caso l’operazione è sottoposta al vaglio dell’autorità amministrativa competente.
Ai creditori è concesso il rimedio dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c..
L’atto di trasformazione deve rivestire la forma dell’atto pubblico.
K.A.41 - (TRASFORMAZIONE ETEROGENEA ANTICIPATA -1° pubbl. 9/16)
Il comma 2 dell’art. 2500 novies c.c. prevede che nel caso di opposizione dei creditori ad una trasformazione eterogenea trovino applicazione le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2445 c.c.
Identica disposizione è contenuta nel comma 2 dell’art. 2503 c.c., in materia di opposizione dei creditori ad una fusione.
In entrambi i casi, dunque, l’opposizione non impedisce che l’operazione abbia luogo ove la società abbia prestato idonea garanzia (art. 2445, ultimo comma, c.c.).
A quanto sopra consegue che deve ritenersi legittimo procedere all’iscrizione con efficacia immediata di una trasformazione eterogenea, senza rispettare i termini per l’opposizione, qualora la società abbia volontariamente prestato l’idonea garanzia che consente l’iscrizione immediata di una fusione ex art. 2503, comma 1, c.c.: deposito presso una banca delle somme necessarie a pagare i creditori che non hanno prestato il consenso (ovvero fideiussione bancaria - vedi orientamenti L.C.1 e L.C.2).
K.A.42- (LEGITTIMITÀ DELLA TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIO¬NALE IN SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/18)
Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore.
K.A. 43 - (TRASFORMAZIONE LIQUIDATIVA E INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2437-TER COMMA 2 C.C. - 1° pubbl. 9/18)
La trasformazione "liquidativa" di una SPA con l'adozione di un tipo sociale diver¬so, permanendo lo stato di liquidazione, motivata dal solo scopo di contenere i costi della liquidazione medesima, non richiede, da parte dell'Organo Ammini¬strativo, la predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di cui all'art. 2437-ter c.c., considerato che la fase dissolutiva in essere della società prevale sulle cause di scioglimento del singolo rapporto sociale (in tal senso indici norma¬tivi di tale interpretazione sistematica possono rinvenirsi negli artt. 2437-bis ulti¬mo comma, 2473 ultimo comma (per la SRL) e 2491 c.c.).
K.A.44 - (TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI E DIRITTO DI RECESSO EX ART. 2500 TER C.C. - 1° pubbl. 9/20)
In caso di trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali ai sensi dell’art. 2500 ter c.c.:
1. è opportuno che tutti i soci siano preventivamente informati dell’operazione;
2. il socio non consenziente ha diritto di recesso; pertanto lo stesso:
- potrà intervenire all’atto di trasformazione, esprimere il proprio dissenso o astensione e dichiarare, seduta stante, la sua volontà di recedere dalla società, dichiarazione da riprodurre nell’atto di trasformazione;
- potrà intervenire all’atto di trasformazione e limitarsi ad esprimere il proprio dissenso o astensione, riservandosi di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500 ter c.c. in un secondo momento con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese);
- potrà non intervenire all’atto di trasformazione ed esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500 ter c.c. con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese);
3. il recesso avrà effetto, nei rapporti tra società e socio recedente, dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società;
4. si ritiene che possano essere rimossi ex nunc gli effetti del recesso su richiesta del socio receduto accettata da tutti gli altri soci entro il termine previsto per la liquidazione.