:: martedì 10 dicembre 2024  ore 16:57
Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commesione Società
I.J. SRL - Titoli di debito > SRL Titoli di debito
I.J.1 - (CONTENUTO MINIMO DELLA CLAUSOLA CHE AMMETTE L’EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO - 1° pubbl. 9/04 – motivato 9/11)
La previsione dell’atto costitutivo che autorizza una s.r.l. ad emettere titoli di debito ex art. 2483 c.c. deve obbligatoriamente contenere l’attribuzione della re-lativa competenza agli amministratori o ai soci, mentre non vi è alcun obbligo di prevedere limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione.
In caso di difetto di tali previsioni la decisione di emettere i titoli di debito de-terminerà limiti e modalità dell’emissione e sarà adottata con le maggioranze ordinarie previste dall’atto costitutivo.

Motivazione
Stante il tenore letterale del disposto dell’art. 2483 c.c., nel caso in cui i soci vogliano introdurre nell’atto costitutivo la possibilità per la so-cietà di emettere titoli di debito, dovranno formulare una clausola che obbligatoriamente contenga:
- la previsione della possibilità stessa di emettere i titoli (art. 2483, comma 1, c.c. “se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titolo di debito ...”);
- l’individuazione del soggetto competente a deliberare l’emissione scelto tra i soci e gli amministratori (“... l’atto costitutivo attribuisce la rela-tiva competenza ai soci o agli amministratori …”).
Non vi è alcun obbligo di prevedere in detta clausola:
- i limiti dell’emissione;
- le modalità dell’emissione;
- le maggioranze richieste per l’adozione della decisione di emissio-ne.
La norma, infatti, dispone che l’atto costitutivo determini gli “even-tuali” limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione”. Detti elementi, dunque, non sono considerati essenziali e imprescindibi-li.
In caso di difetto di tali previsioni sarà la decisione stessa di emissio-ne che determinerà:
- il limite massimo di emissione;
- le modalità dell’emissione.
Detta decisione sarà ovviamente adottata con le maggioranze ordi-narie previste dall’atto costitutivo per l’organo competente.
È comunque fatta salva la facoltà per i soci di dettare già nell’atto costitutivo una disciplina più completa, senza dover rimettere ad ogni singola delibera di emissione di titoli di debito la disciplina puntuale del prestito.
Così, in particolare, sarà facoltà dei soci prevedere nell’atto costituti-vo, oltre al contenuto obbligatorio, anche:
- la forma della decisione di emissione (atto pubblico o privato);
- le modalità della decisione (consultazione scritta e/o consenso espresso per iscritto, decisione collegiale dell’assemblea dei soci, deci-sione dei coamministratori, delibera del consiglio di amministrazione);
- le maggioranze per la decisione di emissione (qualificate o meno);
- i limiti all’emissione (ad esempio ragguagliati all’importo del capi-tale e delle riserve esistenti in base all’ultimo bilancio approvato, mu-tuando la disciplina delle obbligazioni di s.p.a.);
- le modalità di emissione (caratteristiche dei titoli, valore nominale, parametri per determinare l’interesse, modalità di pagamento degli inte-ressi, modalità rimborso, ecc.).

I.J.2 - (TITOLI DI DEBITO AL PORTATORE - 1° pubbl. 9/05 – motivato 9/11)
Si ritiene che i titoli di debito di cui all’art. 2483 c.c. non possano essere emessi al portatore.

Motivazione
L’art. 2483, comma 2, c.c. prevede espressamente che i titoli di debi-to “possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigi-lanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei con-fronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della so-cietà medesima”.
Il regime delle garanzie che assistono i titoli di debito in caso di cir-colazione è dunque legato alla qualifica del giratario (investitore profes-sionale, socio dell’emittente, ovvero investitore non qualificato), anche se la norma non chiarisce i limiti di tali garanzie.
In particolare, non risulta precisato se la responsabilità del soggetto che trasferisce un titolo di debito prescinde dalla sua qualità, e se tale responsabilità sussista nei confronti di tutti i giratari ulteriori non quali-ficati, anche nel caso in cui detto soggetto effettui il proprio trasferimen-to a favore di un investitore professionale o di un socio dell’emittente.
Il dibattito sulla questione è ancora aperto, tuttavia, quale che sia la soluzione che si ritenga preferibile (responsabilità dei soli investitori professionali o soci dell’emittente, responsabilità limitata alla qualifica del proprio giratario, responsabilità di tutti i giratari nei confronti dei gi-ratari ulteriori non qualificati), è certo che la norma non può trovare applicazione alcuna se non sia consentita l’individuazione di ogni singo-lo giratario.
Per tale motivo si ritiene che i titoli di debito non possano essere emessi al portatore.

I.J.3 - (CONVERTIBILITÀ DEI TITOLI DI DEBITO – 1° pubbl. 9/19 – motivato 9/19)
Si ritiene legittimo che la società possa deliberare un aumento di capitale riser-vato ai titolari di titoli di debito e da liberarsi mediante “conversione” di detti ti-toli, cioè attraverso la compensazione del debito da finanziamento portato dai titoli, che vengono conseguentemente estinti, con il credito da sottoscrizione delle nuove quote emesse.
Detto aumento è concettualmente un aumento in denaro e non in natura.
Trattandosi di aumento che non consente di rispettare il diritto di prima sotto-scrizione dei soci, lo stesso potrà essere deliberato solo se lo statuto lo consente (art. 2481-bis, comma 1, secondo periodo, c.c.) o se consti il consenso unanime di tutti i soci.

Motivazione
La scarna disciplina dettata dal codice civile sui titoli di debito (con-tenuta nel solo art. 2483 c.c.) non contempla la possibilità di emettere ti-toli di debito convertibili.
Nonostante ciò non sembra potersi dubitare che sia legittimo delibe-rare un aumento di capitale riservato ai portatori di titoli di debito da li-berarsi mediante compensazione con il loro credito nei confronti della società e con termine iniziale di sottoscrizione coincidente con la sca-denza del prestito o con un momento anticipato rispetto a tale data.
Tale operazione produce nella sostanza lo stesso effetto della con-versione di un’obbligazione di società azionaria ma non può del tutto essere assimilata a un prestito obbligazionario convertibile.
Caratteristica di un prestito obbligazionario convertibile é che si trat-ta di un’operazione unitaria, frutto di una sola delibera ancorché com-plessa: emissione del prestito e aumento di capitale a servizio della con-versione, il cui risultato è la creazione di un titolo che incorpora sia il diritto di credito derivante dal prestito sia quello alla conversione, oltre agli altri diritti tipici previsti dal codice.
Nell’ipotesi dei titoli di debito ciò non appare possibile. In particola-re, non sembra possibile incorporare nel titolo di credito il diritto alla sua conversione.
Per poter attribuire ai portatori di titoli di debito il diritto alla loro “conversione”, o meglio il diritto di sottoscrivere un aumento di capita-le ad un prezzo predeterminato con facoltà di estinguere l’obbligazione di versamento mediante compensazione con il credito portato dai titoli di debito, occorre una specifica delibera di aumento, concettualmente separata da quella di emissione dei titoli di debito, che comporti l’attribuzione di un diritto autonomo e non “cartolarizzato”.
Ovviamente, nulla vieta che le due delibere siano assunte conte-stualmente, producendo nella sostanza l’effetto di attribuire ai sotto-scrittori dei titoli di debito il diritto alla loro conversione in quote di par-tecipazione.
La legittimità di tale procedimento può dirsi pacifica, in quanto nell’ordinamento esiste un’ipotesi tipica di conversione di crediti in ca-pitale di rischio.
Si tratta di quella contemplata dall’art. 160 del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare), il quale, al comma 1, lettera a), ammette i concordati pre-ventivi che prevedano l’attribuzione ai creditori di azioni o quote a sod-disfazione dei loro diritti di credito.
Tale previsione è stata anche riprodotta nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale all’art. 85 ammette la medesima possibilità.
La delibera che attribuisce ai portatori di titoli di debito il diritto di sottoscrivere un aumento di capitale dovrà prevedere che il conferimen-to avvenga in denaro con facoltà di compensazione con il credito porta-to dai titoli di debito, solo in tal modo si otterrà l’effetto di “convertire” i titoli in quote di partecipazione, cioè la loro estinzione definitiva e so-stituzione con quote rappresentative del capitale.
Se invece si deliberasse un aumento di capitale da liberarsi in natura, mediante conferimento dei titoli di debito, fattispecie legittima in base ai principi sulla circolazione dei titoli di credito che non si estinguono se girati all’emittente (vedi orientamento H.G.31), non si otterrebbe l’effetto della loro “conversione”.
La compensazione con il credito dovrà essere dedotta come facoltà per il sottoscrittore e non come obbligo, posto che quest’ultimo non sot-toscrive alcun contratto preliminare con la società.
La previsione della compensazione nella delibera di aumento obbli-gherà dunque solo la società, nel momento in cui avrà portato a cono-scenza dei titolari dei titoli di debito la propria “offerta” ai sensi dell’art. 1252 c.c. (vedi orientamento I.G.52).
La circostanza che i portatori dei titoli di debito potrebbero esercitare il diritto alla sottoscrizione dell’aumento ad essi riservato senza richie-dere la compensazione ma versando denaro non impedisce che al ter-mine dell’operazione si addivenga comunque alla “conversione” di fatto dei titoli, posto che in tal caso la società utilizzerà le somme riscosse in sede di sottoscrizione per estinguere i titoli di debito portati dai sotto-scrittori.
Si deve poi rilevare che nelle s.r.l. non esiste la possibilità di esclude-re il diritto di prima sottoscrizione riservato ai soci se lo statuto non lo consente, nemmeno nell’ipotesi che ricorra un interesse sociale in tal senso, pertanto l’aumento di capitale riservato ai portatori dei titoli di debito potrà essere deliberato solo se lo statuto lo consente (art. 2481-bis, comma 1, secondo periodo, c.c.) o se consti il consenso unanime di tutti i soci.
È infine da precisare che non è possibile attribuire ai sottoscrittori dei titoli di debito “convertibili” i diritti propri degli obbligazionisti conver-tibili (opzione sugli aumenti di capitale, diritto di conversione in caso di riduzione reale del capitale, adeguamento del rapporto di cambio in ca-so di operazioni sul capitale, ecc.) per incompatibilità con la disciplina propria della s.r.l. Di contro non sono applicabili agli aumenti di capita-le riservati ai portatori di titoli di debito i limiti quantitativi previsti dall’art. 2412 c.c.