P.A. Decisione della società di approvazione della proposta e delle condizioni del concordato > Decisione della società di approvazione della proposta e delle condizioni del concordato
P.A.1 - (CONTROLLO NOTARILE SUL CONTENUTO DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO AI FINI DELLA SUA ISCRIVIBILITÀ NEL REGISTRO IMPRESE - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 - modificato 9/13)
Il controllo che il notaio verbalizzante la decisione o deliberazione di approvazione della domanda di concordato deve effettuare al fine di valutare la sua iscrivibilità nel registro imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c., richiamato dal comma 3 dell’art. 152 legge fall., è di legittimità e non di merito.
Detto controllo deve avere ad oggetto l’intero contenuto tipico previsto dalla legge per la specifica decisione verbalizzata. Dunque, nel caso di concordato fallimentare, è riferito tanto alla domanda quanto alla proposta e alle condizioni del concordato (in quanto tutti tali elementi devono sussistere nella decisione verbalizzata dal notaio ai sensi dell’art. 152 legge fall.), mentre nel caso di concordato preventivo è riferito alla sola domanda (poiché in tale caso la proposta e il piano possono non essere approvati contestualmente alla domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall.).
Il notaio dovrà quindi verificare:
a) tanto nel concordato fallimentare quanto in quello preventivo, che siano state rispettate le regole di competenza e di formazione della volontà sociale;
b) nel solo concordato fallimentare, che siano stati rispettati i limiti temporali di cui all’art. 124, comma 1, legge fall. e che la decisione approvi non solo la domanda ma anche le condizioni del concordato. Si ritiene che sia soddisfatto detto ultimo requisito qualora sia precisato, anche genericamente, ai sensi dell’art. 124 legge fall., se il concordato avverrà:
1 - mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie comunque specificate (aumenti di capitale; emissione di obbligazioni, altri strumenti finanziari o titoli di debito; costituzione di nuove società con conferimenti di rami di azienda e attribuzione delle partecipazioni ai creditori, ecc.);
2 - con l’intervento di un assuntore;
3 - con la suddivisione dei creditori in classi diverse;
4 - con soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Al contrario il notaio non potrà effettuare alcuna valutazione in ordine alla ricorrenza dello “stato di crisi”; alla opportunità e fattibilità del piano; alla consistenza dell’attivo e del passivo; ed in genere ogni altra valutazione relativa ad elementi il cui esame è riservato dalla legge all’attestatore, al giudice o ai creditori.
E’ inoltre inibita al notaio qualsiasi valutazione in ordine agli elementi che devono risultare dai documenti e dalla relazione del professionista che accompagneranno la domanda di concordato, ancorché indicati nella decisione o deliberazione da lui verbalizzata.
P.A.2 - (LEGITTIMITÀ DELLA ADOZIONE DI UN’UNICA DECISIONE DI APPROVAZIONE DI PIÙ DOMANDE DI CONCORDATO TRA LORO ALTERNATIVE - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
Si ritiene legittimo adottare con un’unica decisione o deliberazione più domande di concordato tra loro alternative, purché la scelta di presentazione dell’una o dell’altra domanda non sia rimessa al mero arbitrio del presentatore ma sia legata al verificarsi di determinati presupposti oggettivi (ad esempio fattibilità tecnica, consenso preventivo di una o più categorie di creditori: banche od altri, ecc.).
Appare infatti meritevole di tutela l’interesse della società ad adottare una procedura economica, quale quella dell’unica delibera, in un momento in cui non si siano ancora verificati i presupposti oggettivi che consentano l’esatta definizione di una sola domanda di concordato.
P.A.3 - (FORME DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE CONDIZIONI DEL CONCORDATO IN PRESENZA DI ORGANI MONOCRATICI - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La previsione sulla forma della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, contenuta nel comma 3 dell’art. 152 della legge fall., trova piena applicazione anche in presenza di organi monocratici (amministratore unico o liquidatore).
P.A.4 - (FORME DELLA REVOCA DELLA DECISIONE O DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
L’eventuale decisione o deliberazione di revoca della precedente approvazione della domanda di concordato deve essere assunta nel rispetto delle forme previste dal comma 3 dell’art. 152 legge fall. ed iscritta nel registro imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c.
P.A.5 - (NON NECESSITÀ DEL CONCORSO DELLA CONFORME DECISIONE DELL’ORGANO GESTORIO NEL CASO IN CUI LA COMPETENZA AD APPROVARE UNA DOMANDA DI CONCORDATO SIA RIMESSA AI SOCI - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
Nell’ipotesi che l’atto costitutivo o lo statuto riservino la competenza ad approvare una domanda di concordato ai soli soci, non si ritiene necessario che tale domanda debba essere anche approvata dall’organo gestorio.
In tale fattispecie, infatti, la decisione assunta dai soci non ha natura autorizzatoria, ma è l’espressione di una competenza esclusiva.
Quanto sopra vale anche per le società azionarie.
P.A.6 - (FORME DELLA DECISIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO “IN PROPRIO” - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall. ha carattere speciale, pertanto la stessa non trova applicazione nella procedura di approvazione da parte di una società della domanda con la quale si richiede il proprio fallimento.
Tale decisione potrà dunque essere adottata nelle forme ordinarie.
P.A.7 - (NON NECESSITÀ DI VERBALIZZAZIONE NOTARILE PER APPORTARE LE EVENTUALI INTEGRAZIONI AL PIANO CONCORDATARIO RICHIESTE DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL’ART. 162, COMMA 1, LEGGE FALL. - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
Le integrazioni al piano di concordato eventualmente richieste dal tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, legge fall., non costituendo una nuova domanda né una modifica discrezionale di quella già presentata, possono essere validamente adottate dall’organo societario competente nelle forme ordinarie, senza che sia necessaria la verbalizzazione notarile di cui all’art. 152, comma 3, legge fall.
P.A.8 - (COMPETENZA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI AD APPROVARE UN PIANO CONCORDATARIO CHE PREVEDA L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
Nel caso in cui un piano concordatario di società di capitali preveda l’effettuazione durante la procedura di operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea dei soci, quali un aumento di capitale o l’emissione di obbligazioni convertibili (art. 124, comma 2, lett. c) e art. 160, comma 1, lett. a) legge fall.), la competenza ad adottare la decisione o deliberazione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato rimane attribuita ai soli amministratori ai sensi dell’art. 152, comma 2, lett. c), legge fall., se non diversamente disposto dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In tal caso, tuttavia, per poter dar corso all’operazione straordinaria sarà comunque necessaria la rituale concorrente deliberazione dell’assemblea dei soci che la approvi.
La deliberazione dei soci potrà essere anteriore alla presentazione della domanda, e dunque sospensivamente condizionata all’omologa del concordato, o successiva.
P.A.9 - (COMPETENZA A DELIBERARE IL CONCORDATO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
Nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché di società cooperative, in liquidazione, la competenza a deliberare la proposta e le condizioni della domanda di concordato spetta all’organo di liquidazione, sempre che l’atto costitutivo o la delibera di nomina dei liquidatori non abbiano disposto diversamente.
La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 152 legge fall., che attribuisce tale competenza agli “amministratori”, deve infatti essere interpretata come norma attributiva della competenza all’organo gestorio, quale esso sia, in luogo dell’assemblea dei soci.
P.A.10 - (SORTE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI NELL’IPOTESI DI SUCCESSIVA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
La delibera adottata dagli amministratori di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, al pari di tutte le decisioni dell’organo gestorio, conserva la sua validità anche nell’ipotesi che successivamente alla sua adozione, e prima della presentazione della domanda al tribunale, la società sia posta in liquidazione e vengano nominati uno o più liquidatori.
Non sarà dunque necessario che il neonominato organo di liquidazione rideliberi, nelle forme previste dall’art. 152, comma 3, legge fall., la domanda di concordato, nell’ipotesi che intenda presentare la medesima domanda già deliberata.
Qualora invece il nuovo organo gestorio intenda presentare una diversa domanda di concordato, sarà necessaria una nuova formale delibera di approvazione, verbalizzata da notaio, previa revoca della precedente.
P.A.11 - (FORME DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE CONDIZIONI DEL CONCORDATO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
Nelle società di persone la decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato non deve necessariamente risultare da verbale redatto da notaio e depositato ed iscritto nel registro imprese a norma dell’art. 2436 c.c.
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall., nella parte in cui impone l’intervento del notaio per la verbalizzazione sia delle “decisioni” che delle “deliberazioni”, appare infatti unicamente volta a chiarire che, con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 del detto art. 152 legge fall. (società di capitali), la forma notarile è necessaria in ogni caso: decisione assunta in forma collegiale, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ovvero decisione assunta in forma non collegiale.
P.A.12 - (DIVERSA DISPOSIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ DI PERSONE CHE DEROGHI ALLA COMPETENZA LEGALE SULL’ADOZIONE DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11)
In mancanza di un espresso limite di legge, la diversa disposizione dell’atto costitutivo di società di persone che deroghi alla competenza “naturale” prevista dal comma 2, lettera a) dell’art. 152 legge fall., sull’adozione della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, può avere il contenuto più vario.
È così, ad esempio, legittimo prevedere che la decisione sia validamente adottata con il consenso:
a) dell’unanimità dei soci;
b) di una maggioranza calcolata per teste;
c) di una maggioranza calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili o alle perdite;
d) dei soli soci accomandatari, all’unanimità o a maggioranza;
e) dei soli soci amministratori, all’unanimità o a maggioranza.